Russia. Ulteriori piccole modifiche alla legislazione federale di contorno

Con legge federale del 5 maggio 2014 vengono inseriti alcuni emendamenti nella cosiddetta legge quadro sui diritti elettorali (“Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FR”), precisandosi in particolare le modalità di presentazione dei candidati da parte dei partiti politici alle elezioni di tutti i livelli. 

Si considerano le modifiche introdotte nel 2012 relativamente al numero dei partiti. Così, viene ridotto dal 7% al 5%  lo sbarramento perché i partiti possano accedere agli organi rappresentativi delle regioni e dell’autogoverno territoriale.

Tra le condizioni per la registrazione di un candidato, di una lista di candidati alle elezioni agli organi legislativi (rappresentativi) del potere statale si stabilisce la presenza del sostegno alla candidatura, determinato in base ai risultati delle elezioni della Duma e degli organi legislativi del potere statale delle regioni ed anche delle elezioni in base al sistema proporzionale agli organi dell’autogoverno territoriale.

Precedentemente la registrazione del candidato o delle lista di candidati presentati dai partiti, da sezioni regionali dei partiti, era consentita senza dover raccogliere le firme degli elettori. Adesso ciò è possibile solo in due casi: 1) se la lista di candidati presentata in base ai risultati delle ultime elezioni della Duma era stata ammessa alla distribuzione dei seggi o aveva ottenuto almeno il 3% degli elettori partecipanti al voto 2) se la lista presentata di candidati in base ai risultati delle ultime elezioni dei deputati dell’organo legislativo (rappresentativo) del potere statale della regione interessata era stata ammessa alla distribuzione dei seggi o aveva ottenuto almeno il 3% dei voti degli elettori partecipanti nel collegio elettorale unico.

Alle elezioni dei deputati del parlamento regionale la presentazione da parte di un partito di un candidato nel collegio elettorale uninominale, di una lista di candidati si ritengono sostenuti e non richiedono la raccolta delle firme pure in due casi. Se la lista a seguito dei risultati delle ultime elezioni agli organi rappresentativi delle formazioni municipali della regione relativa era stata ammessa alla distribuzione dei seggi almeno in uno di essi. Alle ultime elezioni agli organi rappresentativi delle formazioni municipali del soggetto a favore della lista di candidati in totale abbia votato almeno lo 0,5% del numero totale degli elettori registrati nel relativo territorio. 

Vengono precisate le modalità del voto anticipato.

 

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