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Constitution of the Republic of Estonia
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Constitution of the Czech Republic
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Constitution of Bosnia and Herzegovina
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Constitution of the Republic of Albania
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ACCORDO SULL’UNIONE ECONOMICA EUROASIATICA
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SLOVENIA. SAME-SEX MARRIAGE BILL APPROVED
di A. Angeli
On 3rd March, the Slovenian National Assembly approved a bill to amend the Law on Marriage and on Family Relations that extends the entire discipline to same-sex couples, including the rights on adoption. The new bill results from a long and inclusive process, successfully culminated with the equalization of same-sex and opposite-sex couples’ rights. As for the next steps, the bill needs to be approved by the National Council and finally to be signed by the President of the Republic.
Il 3 marzo 2015 l’Assemblea Nazionale slovena[1] ha approvato la proposta di legge che modifica la disciplina sul matrimonio e sulle relazioni familiari[2]. La disciplina sul matrimonio viene così estesa alle coppie omosessuali – compreso il diritto di adottare i figli – sostituendosi a quella sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La proposta di legge, introdotta il 15 dicembre 2014 dal partito di opposizione Sinistra Unita (Združena levica) ha ottenuto il sostegno trasversale di diverse forze politiche, sia al governo (tra le quali il Partito di Centro Moderno, o Stranka modernega centra, e i Social-democratici, o Socialni demokrati), che all’opposizione (Alleanza di Alenka Bartušek, o Zavezništvo Alenke Bratušek).
In particolare, nel parere del 29 gennaio 2015[3], il Governo, oltre ad esprimere il proprio sostegno alla proposta di legge patrocinata dalle opposizioni, ha ribadito la non conformità della normativa sulle unioni civili omosessuali con il dettato costituzionale, che vieta qualsiasi forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale (art. 14 Cost. slovena).
Nel parere si ricorda, inoltre, quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia promosso, a partire dal 2003, il sostanziale allineamento tra disciplina del matrimonio, delle unioni tra persone dello stesso sesso e della convivenza, non basandosi la suddetta classificazione su circostanze oggettive, bensì sull’orientamento sessuale.
L’approvazione del testo si colloca al culmine di un processo politico lungo e meditato. Il riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali è stato introdotto per la prima volta in Slovenia con la legge del 22 giugno 2005[4]. Con la sentenza del 2 luglio 2009[5] la Corte costituzionale slovena ha sostenuto l’incostituzionalità della legge sulle unioni civili omosessuali, rinvenendo, nella mancata estensione dei medesimi diritti e obblighi previsti dalla disciplina sul matrimonio, una discriminazione basata sull’orientamento sessuale.
Il 16 giugno 2011 l’Assemblea nazionale slovena ha per questo approvato un nuovo Codice sulla famiglia, nel quale sebbene il matrimonio venisse definito come l’unione tra uomo e donna, si riconoscevano alle coppie omosessuali gli stessi diritti e obblighi gravanti sui coniugi, ad eccezione del diritto di adottare i figli (con l’esclusione dei figli del coniuge). Il nuovo Codice è stato tuttavia respinto tramite referendum[6], il 25 marzo 2012.
Per concludere, si ricorda che la proposta di legge approvata dall’Assemblea nazionale, entro sette giorni deve essere approvata anche dal Consiglio nazionale[7] e successivamente promulgata da parte del Capo dello Stato (si ritiene improbabile, in questa circostanza, che il Consiglio nazionale chieda all’Assemblea di esprimersi nuovamente sul testo)[8].
[1] L’Assemblea nazionale è la camera bassa del Parlamento sloveno, si compone di 90 membri – compresi due rappresentanti, uno per la minoranza italiana e uno per quella ungherese – eletti per un mandato 4 anni (Cost. Slovenia, art. 80, c. 1-3 e art. 81). La Slovenia adotta un sistema bicamerale asimmetrico, definito dalla Corte costituzionale slovena come “bicamerale incompleto” ( sent. U.I. 295/07, lett. B, punto 10). Per il testo della sentenza (in sloveno) si fa riferimento al sito ufficiale della Corte costituzionale slovena, in odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US28365.
[2] Per il testo della Legge sul matrimonio e le relazioni familiari, del 1-1-1977, in inglese, si fa riferimento al sito ufficiale del Ministero del lavoro, della famiglia, degli affari sociali e delle pari opportunità, in www.mddsz.gov.si/en/legislation.
[3] Reperibile sul sito ufficiale del Governo della Repubblica slovena in www.vlada.si.
[4]Legge sulla registrazione delle unioni civili omosessuali (Zakon o registracij iistospolnepartnerske skupnosti, Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena, no. 65/2005).
[5] Sentenza della Corte costituzionale slovena, U-I-425/06-10, del 2 luglio 2009, (inglese), in www.europeanrights.eu/public/sentenze/Slovenia-2luglio2009.pdf.
[6] Secondo quanto previsto dall’art. 90 della Costituzione, l’Assemblea nazionale può indire un referendum sull’entrata in vigore di una legge adottata, su richiesta di 40.000 cittadini aventi diritto di voto. Il referendum del 25 marzo 2012 è stato promosso dal movimento “Iniziativa civile per la famiglia e per i diritti dei minori”. Circa il 54% di coloro che si sono recati alle urne si è espresso contro l’entrata in vigore del nuovo Codice (con un affluenza del 30%). In un’ottica comparata, in relazione alla tutela dei diritti delle coppie omosessuali, il referendum sloveno ha fatto seguito ad un’analoga consultazione referendaria tenutasi in Croazia nel 2013 (che ha portato alla revisione della Costituzione ed all’introduzione di una norma che definisce il matrimonio come l’unione tra un uomo e una donna) ed ha preceduto il referendum del 2015 della Repubblica slovacca (nel quale non è stata tuttavia raggiunta l’affluenza minima richiesta per la validità del procedimento).
[7] Il Consiglio nazionale è la camera alta del Parlamento sloveno. Si compone di 40 membri eletti per 5 anni. Tra gli aspetti di maggiore interesse, si ricorda che il Consiglio nazionale è espressione delle formazioni nelle quali la società si articola (art. 96, Cost. slovena), definito anche come organo di “rappresentanza corporativa”, in www.slovenia.si/slovenia/state/parliament-the-national-assembly.
[8]Art. 97, Cost. slovena (veto sospensivo).
Pubblicato in Cronache costituzionali, EUROPA CENTRO-ORIENTALE, Slovenia
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Kazakistan: elezioni presidenziali anticipate al 26 aprile 2015
di Umberto De Magistris
Il Primo Presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbaev, in carica dal dicembre 1991, ha fissato lo scorso 24 febbraio le elezioni presidenziali anticipate al 26 aprile 2015 (quasi un anno prima rispetto alla data prevista) in seguito ad una risoluzione votata poco prima all’unanimità dall’Assemblea dei Popoli del Kazakistan, organo costituzionale rappresentante i numerosi gruppi etnici del Paese, istituito nel 1995 dallo stesso Nazarbaev e da allora presieduto da lui. Continua a leggere
Pubblicato in EUROPA CENTRO-ORIENTALE, Kazakhistan, Osservatorio elettorale
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Estonian parliamentary elections
di Daniele Cavenati
Il 1 marzo 2015 i cittadini estoni sono stati chiamati alle urne per eleggere i nuovi membri del Riigikogu, il Parlamento nazionale composto da 101 parlamentari eletti con la formula proporzionale, in conformità con l’art. 60 della Costituzione. Il medesimo articolo al paragrafo 3 indica che “elezioni regolari per il Riigikogu si tengono nella prima domenica di marzo del quarto anno successivo all’anno della precedente elezione del Riigikogu”. Come previsto inoltre dalla legge elettorale per il Riigikogu del 1994, esiste una soglia di sbarramento del cinque per cento, escludendo dalla rappresentazione parlamentare tutti quei partiti o movimenti al di sotto di tale soglia. Inoltre, ai sensi degli artt. 57 e 58 della Costituzione hanno diritto di voto attivo per le elezioni politiche generali “i cittadini estoni che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età”; per quanto riguarda il voto passivo per il Parlamento nazionale, l’art. 60 paragrafo 2 della Costituzione richiede “il compimento del ventunesimo anno di età”. Continua a leggere
Pubblicato in Estonia, EUROPA CENTRO-ORIENTALE, Osservatorio elettorale
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Russian Constitution
Pubblicato in Osservatorio sulle fonti, RUSSIA
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I negoziati “Minsk II”: un commento sulle conseguenze a livello costituzionale
di Edoardo Da Ros
Tra l’11 e il 12 febbraio 2015, i capi di Stato di Russia, Ucraina, Francia e la Cancelliera tedesca si sono riuniti a Minsk con lo scopo di concordare le misure necessarie a uscire dalla crisi in corso nelle regioni orientali dell’Ucraina. Le misure, contenute in un protocollo d’intesa, chiamato convenzionalmente “Minsk II”, includono un “cessate il fuoco” tra le parti e indicano un piano per la risoluzione politica del conflitto. Il pacchetto di misure sembra tuttavia non offrire soluzione alla cruciale questione del controllo della frontiera ucraino-russa. Continua a leggere
Pubblicato in Cronache costituzionali, EUROPA CENTRO-ORIENTALE, Ucraina
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