di Angela Di Gregorio
Il 19 aprile 2016 la Corte costituzionale russa si pronuncia “Sulla decisione relativa alla possibilità di esecuzione in conformità alla Costituzione della FdR della sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo del 4 luglio 2013 nel caso “Ančugov e Gladkov vs. Russia” su istanza del Ministero della giustizia della FdR”
La sentenza della Corte EDU riguardava i diritti di voto dei detenuti. Ai sensi della Costituzione russa i cittadini che si trovano nei luoghi di detenzione in base a sentenza giudiziaria non godono del diritto di voto attivo e passivo (art. 32, comma 3).
Nel 2013 la Corte EDU aveva emesso una sentenza in cui si sosteneva che la citata disposizione costituzionale violasse il diritto soggettivo a partecipare alle elezioni. Di conseguenza il Ministero della Giustizia si era rivolto alla Corte costituzionale perché risolvesse la questione della eseguibilità della sentenza della Corte EDU.
La Corte costituzionale è pervenuta alle seguenti conclusioni:
la sentenza della Corte europea non può essere eseguita nella parte riguardante misure di carattere generale che presuppongono la modifica della legislazione russa e della prassi giurisdizionale su di essa formatasi. Infatti la Costituzione contiene un divieto imperativo secondo il quale tutti i condannati, senza limitazioni, che scontano la pena nei luoghi di detenzione, non godono dei diritti elettorali.
Allo stesso tempo l’esecuzione della sentenza della Corte EDU è possibile nella parte relativa alle misure di carattere generale che assicurino l’imparzialità, la proporzionalità e la differenziazione dell’applicazione di limitazioni dei diritti elettorali. In conformità alla Costituzione ed alle norme che la concretizzano del codice penale, di regola, si esclude la pena sotto forma di detenzione e di conseguenza la privazione dei diritti elettorali dei condannati che hanno commesso per la prima volta reati non gravi. Per i reati di gravità media o gravi la detenzione, come tipo di pena più grave, viene comminata su sentenza del tribunale e di conseguenza comporta la privazione dei diritti elettorali solo nel caso in cui il tipo di pena meno grave non possa assicurare il raggiungimento dei fini della pena.
Il legislatore federale può ottimizzare il sistema delle punizioni penali. Può trasformare alcuni regimi di detenzione in forme alternative di pena, che benché legati alla privazione coatta della libertà, tuttavia non comportano limitazioni dei diritti elettorali.
Per quanto riguarda i ricorrenti che si sono rivolti alla Corte europea, nei confronti di tali cittadini non è possibile eseguire la sentenza. Essi sono stati condannati a pene detentive per lunghi periodi per reati gravissimi e per questo non possono contare sull’accesso ai diritti elettorali, neanche in base ai criteri elaborati dalla Corte europea.
www.ksrf.ru (sito ufficiale della Corte costituzionale)
www.garant.tu (banca dati legislazione e giurisprudenza)