Testo aggiornato della Costituzione ceca

REPUBBLICA CECA

LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1/1993

Costituzione della Repubblica ceca

versione aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate con le leggi costituzionali n. 347/1997, n. 300/2000, n. 448/2001, n. 395/2001, n. 515/2002, n. 319/2009 e n. 71/2012 (in vigore in parte dall’1/10/2012 e in parte dall’8/3/2013)

Il Consiglio nazionale ceco ha approvato la seguente legge costituzionale:

PREAMBOLO

Noi, cittadini della Repubblica ceca in Boemia, Moravia e Slesia,

nel momento del rinnovamento di uno Stato ceco indipendente,

fedeli a tutte le buone tradizioni dell’antica statualità delle terre della Corona ceca e della statualità cecoslovacca,

risoluti a costruire, conservare e sviluppare la Repubblica ceca nello spirito dei valori irrinunciabili della dignità umana e della libertà come patria di cittadini eguali e liberi, che sono consapevoli dei propri doveri verso gli altri e della responsabilità nei confronti della comunità, come Stato libero e democratico, fondato sul rispetto dei diritti umani e sui principi della società civile, come parte della famiglia delle democrazie europee e mondiali,

chiamati insieme a salvaguardare e sviluppare le ricchezze naturali e culturali, materiali e spirituali ereditate,

chiamati a reggersi sulla base di tutti i principi riconosciuti dello Stato di diritto,

attraverso i propri rappresentanti liberamente eletti adottiamo la seguente Costituzione della Repubblica ceca

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 1

(1) La Repubblica ceca è uno Stato di diritto sovrano, unitario e democratico fondato sul rispetto dei diritti e delle libertà dell’uomo e del cittadino.

(2) La Repubblica ceca rispetta gli obblighi che per essa discendono dal diritto internazionale.

Art. 2

(1) Il popolo è la fonte di ogni potere statale e lo esercita attraverso gli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

(2) La legge costituzionale può stabilire quando il popolo esercita il potere statale direttamente.

(3) Il potere statale è al servizio di tutti i cittadini e può essere esercitato solo nei casi, limiti e modi stabiliti dalla legge.

(4) Ogni cittadino può fare ciò che la legge non proibisce e nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non impone.

Art. 3

La Carta dei diritti e delle libertà fondamentali è parte dell’ordinamento costituzionale della Repubblica ceca.

Art. 4

I diritti e le libertà fondamentali sono tutelati dal potere giudiziario.

Art. 5

Il sistema politico si basa sulla nascita libera e spontanea e sulla libera competizione di partiti politici che rispettano i principi democratici fondamentali e che rifiutano la violenza come mezzo per far valere i propri interessi.

Art. 6

Le decisioni politiche provengono dalla volontà della maggioranza espressa tramite libere votazioni. La decisione della maggioranza tiene conto della tutela delle minoranze.

Art. 7

Lo Stato si preoccupa dell’utilizzo accorto delle risorse naturali e della tutela delle ricchezze naturali.

Art. 8

È garantita l’autonomia delle unità dell’autogoverno territoriale.

Art. 9

(1) La Costituzione può essere integrata o modificata solo con leggi costituzionali.

(2) Non è ammessa la modifica dei requisiti fondamentali dello Stato democratico di diritto.

(3) Non è ammissibile giustificare l’eliminazione o la minaccia dei fondamenti dello Stato democratico tramite l’interpretazione delle norme giuridiche.

Art. 10

I trattati internazionali promulgati, ratificati con l’assenso del parlamento ed ai quali la Repubblica ceca è vincolata, sono parte dell’ordinamento giuridico; se un trattato internazionale stabilisce diversamente rispetto alla legge, si applica il trattato internazionale.

Art. 10 a

(1) Con un trattato internazionale alcune competenze degli organi della Repubblica ceca possono essere trasferite ad organizzazioni od organi internazionali.

(2) Per la ratifica dei trattati internazionali indicati al comma 1 è necessario il consenso del Parlamento, a meno che la legge costituzionale non stabilisca che per la loro ratifica sia necessario il consenso dato tramite referendum.

Art. 10b

(1) Il Governo informa regolarmente e tempestivamente il Parlamento delle questioni riguardanti gli obblighi derivanti dalla partecipazione della Repubblica ceca alle organizzazioni od organi internazionali indicati all’art. 10a.

(2) Le camere del Parlamento si esprimono in relazione alle decisioni approntate da tali organizzazioni o organi internazionali nei modi previsti dal proprio regolamento interno.

(3) La legge sui principi di comportamento e sui rapporti delle due camere tra di loro o all’esterno può attribuire l’esercizio delle prerogative delle camere di cui al comma 2 ad un organo comune delle camere.

Art. 11

Il territorio della Repubblica ceca costituisce un’unità indivisibile, i cui confini di Stato possono essere modificati solo con legge costituzionale.

Art. 12

(1) La legge stabilisce l’acquisto e la perdita della cittadinanza della Repubblica ceca.

(2) Nessuno può essere privato della cittadinanza dello Stato contro la sua volontà.

Art. 13

La capitale della Repubblica ceca è Praga.

Art. 14

(1) I simboli di Stato della Repubblica ceca sono l’emblema di Stato grande e piccolo, i colori di Stato, la bandiera di Stato, la bandiera del Presidente della Repubblica, il sigillo di Stato e l’inno di Stato.

(2) La legge disciplina i simboli di Stato ed il loro utilizzo.

CAPITOLO SECONDO

POTERE LEGISLATIVO

Art. 15

(1) Il potere legislativo nella Repubblica ceca appartiene al Parlamento.

(2) Il Parlamento si compone di due camere, la Camera dei deputati e il Senato.

Art. 16

(1) La Camera dei deputati è composta da 200 deputati, eletti per un mandato di quattro anni.

(2) Il Senato è composto da 81 senatori, eletti per un mandato di sei anni. Ogni due anni si elegge un terzo dei senatori.

Art. 17

(1) Le elezioni ad entrambe le camere si svolgono in un periodo che decorre dal trentesimo giorno dalla scadenza della legislatura e che termina il giorno della sua scadenza.

(2) Qualora la Camera dei deputati sia stata disciolta, le elezioni si svolgono entro 60 giorni dal suo scioglimento.

Art. 18

(1) Le elezioni alla Camera dei deputati si svolgono a scrutinio segreto sulla base del suffragio generale, eguale e diretto, secondo i principi della rappresentanza proporzionale.

(2) Le elezioni al Senato si svolgono a scrutinio segreto sulla base del suffragio generale, eguale e diretto, secondo i principi del sistema maggioritario.

(3) Ogni cittadino della Repubblica ceca che abbia compiuto 18 anni gode del diritto di voto.

Art. 19

(1) Può essere eletto alla Camera dei deputati ogni cittadino della Repubblica ceca che goda del diritto di voto ed abbia compiuto 21 anni.

(2) Può essere eletto al Senato ogni cittadino della Repubblica ceca che goda del diritto di voto e che abbi compiuto 40 anni.

(3) Il mandato del deputato o del senatore inizia con l’elezione.

Art. 20

La legge stabilisce le ulteriori condizioni di esercizio del diritto di voto, l’organizzazione delle elezioni e l’estensione del controllo giurisdizionale.

Art. 21

Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le camere del Parlamento.

Art. 22

(1) È incompatibile con la funzione di deputato o di senatore l’esercizio dell’ufficio di Presidente della Repubblica, della funzione di giudice e di altre funzioni stabilite dalla legge.

(2) Dalla data in cui il deputato o il senatore assume l’ufficio di Presidente della Repubblica o dalla data in cui egli assume la funzione di giudice o altre funzioni incompatibili con la funzione di deputato o di senatore, cessa il suo mandato di deputato o di senatore.

Art. 23

(1) Il deputato presta giuramento alla prima seduta della Camera dei deputati cui partecipa.

(2) Il senatore presta giuramento alla prima seduta del Senato cui partecipa.

(3) Il giuramento del deputato e del senatore è il seguente: “Giuro fedeltà alla Repubblica ceca. Giuro che osserverò la sua Costituzione e le sue leggi. Giuro sul mio onore di adempiere il mio mandato nell’interesse di tutto il popolo e secondo la mia migliore conoscenza e coscienza”.

Art. 24

Il deputato o il senatore può dimettersi dal proprio mandato con una dichiarazione fatta personalmente alla seduta della camera cui appartiene. Qualora non potesse agire così per circostanze impeditive, egli agirà nel modo stabilito dalla legge.

Art. 25

Il mandato del deputato o del senatore cessa:

a) per il rifiuto di prestare giuramento o per aver giurato con riserva,

b) alla scadenza della legislatura,

c) con le dimissioni,

d) per la perdita dell’eleggibilità,

e) in caso di scioglimento della Camera dei deputati (per i deputati),

f) all’insorgere di funzioni incompatibili ai sensi dell’art. 22.

Art. 26

I deputati e i senatori svolgono il loro mandato personalmente in conformità al giuramento e non sono inoltre vincolati da alcuna istruzione.

Art. 27

(1) Non si può chiamare a rispondere il deputato o il senatore per i voti dati alla Camera dei deputati o al Senato o in loro organi.

(2) Per gli interventi effettuati presso la Camera dei deputati o il Senato o in loro organi il deputato o il senatore non possono essere perseguiti penalmente. Il deputato o il senatore sono soggetti solo al potere disciplinare della camera cui appartengono.

(3) In caso di infrazioni il deputato o il senatore sono soggetti solo al potere disciplinare della camera cui appartengono, se la legge non stabilisce diversamente.

(4) Il deputato o il senatore non possono essere perseguiti penalmente senza il consenso della camera cui appartengono. Se la camera rifiuta il consenso la perseguibilità penale è esclusa per sempre.

(5) Il deputato o il senatore possono essere arrestati solo se colti in flagranza di reato o immediatamente dopo. L’organo competente ha l’obbligo di informare immediatamente dell’arresto il presidente della camera cui l’arrestato appartiene; se entro 24 ore dall’arresto il presidente della camera non da’ il consenso alla consegna dell’arrestato all’autorità giudiziaria l’organo competente ha l’obbligo di rilasciarlo. Alla prima seduta successiva la camera decide in via definitiva dell’ammissibilità del processo penale.

Art. 28

Il deputato e il senatore hanno il diritto di rifiutarsi di testimoniare su fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento del proprio mandato, anche dopo aver cessato di essere deputato o senatore.

Art. 29

(1) La Camera dei deputati elegge e destituisce il presidente ed i vice presidenti della Camera dei deputati.

(2) Il Senato elegge e destituisce il presidente ed i vice presidenti del Senato.

Art. 30

(1) Per l’accertamento di questioni di pubblico interesse la Camera dei deputati può costituire una commissione d’inchiesta, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei deputati.

(2) La legge disciplina il procedimento dinanzi alla commissione.

Art. 31

(1) Le camere costituiscono, quali propri organi, i comitati e le commissioni.

(2) L’attività dei comitati e delle commissioni è disciplinata dalla legge.

Art. 32

Il deputato o il senatore che siano membri del Governo non possono essere presidente o vice presidente della Camera dei deputati o del Senato né membri di comitati parlamentari, commissioni di inchiesta o di altre commissioni.

Art. 33

(1) In caso di scioglimento della Camera dei deputati spetta al Senato adottare provvedimenti legislativi in questioni che non possono essere differite e che avrebbero altrimenti richiesto l’adozione di una legge.

(2) In ogni caso il Senato non è competente ad adottare provvedimenti legislativi in materie riguardanti la Costituzione, il bilancio dello Stato, il rendiconto finale dello Stato, la legge elettorale ed i trattati internazionali di cui all’art. 10.

(3) Solo il Governo può proporre al Senato l’adozione dei provvedimenti legislativi.

(4) I provvedimenti legislativi del Senato sono firmati dal presidente del Senato, dal  Presidente della Repubblica e dal presidente del Governo; essi sono promulgati allo stesso modo delle leggi.

(5) I provvedimenti legislativi del Senato devono essere approvati dalla Camera dei deputati alla sua prima seduta. Se la Camera dei deputati non li approva essi non sono più in vigore.

Art. 34

(1) Le sessioni delle camere sono permanenti. Il Presidente della Repubblica convoca la sessione della Camera dei deputati in modo che essa si apra non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni; qualora egli non agisca in tale modo la Camera dei deputati si riunisce il trentesimo giorno dalla data delle elezioni.

(2) La sessione di una camera può essere sospesa con una deliberazione. Il periodo complessivo durante il quale la sessione della camera può essere sospesa non deve superare i 120 giorni l’anno.

(3) Durante la sospensione della sessione il presidente della Camera dei deputati o del Senato possono convocare la riunione della camera prima dello scadere del termine. Si procede sempre in tal modo se ne fanno richiesta il Presidente della Repubblica, il  Governo o almeno un quinto dei membri della camera.

(4) La sessione della Camera dei deputati termina allo scadere della propria durata elettorale o per il suo scioglimento.

Art. 35

(1) Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati se

a) la Camera dei deputati non ha espresso la fiducia ad un Governo di nuova nomina, il cui presidente era stato nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente della Camera dei deputati,

b) la Camera dei deputati non prende entro tre mesi una decisione su di un progetto di legge governativo, sull’approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia,

c) la sessione della Camera dei deputati è stata sospesa per un periodo superiore a quello consentito,

d) la Camera dei deputati non è stata in grado per un periodo superiore a tre mesi di prendere decisioni, pur non essendo stata la sua sessione sospesa e pur essendo stata in questo periodo ripetutamente chiamata a riunirsi.

(2) Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati su proposta della Camera dei deputati fatta con decreto per la cui approvazione abbia espresso il consenso la maggioranza dei tre quinti di tutti i deputati.

(3) La Camera dei deputati non può essere sciolta nei tre mesi precedenti la fine della legislatura[1].

Art. 36

Le sedute delle camere sono pubbliche. Il pubblico può essere allontanato solo alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 37

(1) La seduta congiunta delle camere viene convocata dal presidente della Camera dei deputati.

(2) Per lo svolgimento della seduta congiunta delle camere si applica il regolamento della Camera dei deputati.

Art. 38

(1) Il membro del Governo ha il diritto di partecipare alle sedute di entrambe le camere, dei loro comitati e commissioni. Gli viene concessa la parola qualora ne faccia richiesta.

(2) Il membro del Governo ha l’obbligo di presentarsi personalmente alla seduta della Camera dei deputati sulla base di una risoluzione di questa. Ciò vale anche per la seduta di un comitato, di una commissione o di una commissione d’inchiesta, quando tuttavia il membro del Governo può farsi rappresentare da un proprio sostituto o da un altro membro del Governo, a meno che non sia espressamente richiesta la sua partecipazione personale.

Art. 39

(1) Le camere hanno la possibilità di deliberare alla presenza di almeno un terzo dei propri membri.

(2) Per l’adozione di una decisione della camera è necessario il consenso della maggioranza assoluta dei deputati presenti o dei senatori, se la Costituzione non stabilisce diversamente.

(3) Per l’adozione della deliberazione sulla dichiarazione dello stato di guerra e per l’adozione della deliberazione di consenso all’invio delle forze armate della Repubblica ceca al di fuori del territorio della Repubblica ceca o allo stazionamento delle forze armate di altri Stati sul territorio della Repubblica ceca, come pure per l’adozione della deliberazione sulla partecipazione della Repubblica ceca ai sistemi di difesa di un’organizzazione internazionale di cui la Repubblica ceca è membro, si richiede il consenso della maggioranza assoluta di tutti i deputati e della maggioranza assoluta di tutti i senatori.

(4) Per l’adozione di una legge costituzionale e per il consenso alla ratifica di un trattato internazionale di cui all’art. 10a, comma 1 si richiede il consenso della maggioranza dei tre quinti di tutti i deputati e della maggioranza dei tre quinti dei senatori presenti.

Art. 40

Per l’adozione di una legge elettorale e della legge sui principi di comportamento e sui rapporti delle due camere tra loro o all’esterno e della legge sul regolamento del Senato si richiede l’approvazione della Camera dei deputati e del Senato.

Art. 41

(1) I progetti di legge vengono presentati alla Camera dei deputati.

(2) Un progetto di legge può essere presentato da un deputato, da un gruppo di deputati, dal Senato, dal Governo o dall’organo rappresentativo di un’unità superiore dell’autogoverno territoriale.

Art. 42

(1) Il progetto di legge sul bilancio dello Stato e il progetto del consuntivo finale dello Stato sono presentati dal  Governo.

(2) Tali progetti sono discussi in seduta pubblica e su di essi si pronuncia solo la Camera dei deputati.

Art. 43

(1) Il Parlamento decide la proclamazione dello stato di guerra se la Repubblica ceca è aggredita oppure se è necessario rispettare gli obblighi internazionali pattizi di difesa comune contro un’aggressione.

(2) Il Parlamento decide della partecipazione della Repubblica ceca ai sistemi di difesa di un’organizzazione internazionale cui la Repubblica ceca appartiene.

(3) Il Parlamento esprime il consenso

a) all’invio delle forze armate della Repubblica ceca al di fuori del territorio della Repubblica ceca,

b) allo stazionamento delle forze armate di altri Stati sul territorio della Repubblica ceca,

qualora tali decisioni non siano riservate al Governo.

(4) Il Governo decide l’invio delle forze armate della Repubblica ceca al di fuori del territorio della Repubblica ceca e lo stazionamento delle forze armate di altri Stati sul territorio della Repubblica ceca, per un periodo massimo di 60 giorni, se si tratta di

a) adempiere gli obblighi derivati da trattati internazionali di difesa comune contro le aggressioni,

b) partecipare ad operazioni di pace sulla base di una decisione di un’organizzazione internazionale cui la Repubblica ceca aderisce, col consenso dello Stato ricevente,

c) partecipare a lavori di salvataggio in caso di catastrofi naturali, incidenti industriali o ambientali.

            (5) Il Governo decide inoltre

a) sul transito delle forze armate di altri Stati attraverso il territorio della Repubblica ceca o sul loro sorvolo del territorio della Repubblica ceca,

b) sulla partecipazione delle forze armate della Repubblica ceca ad esercitazioni militari al di fuori del territorio della Repubblica ceca e sulla partecipazione delle forze armate di altri Stati ad esercitazioni militari sul territorio della Repubblica ceca.

            (6) Il Governo informa immediatamente entrambe le camere del Parlamento delle decisioni prese ai sensi dei commi 4 e 5. Il Parlamento può annullare la decisione del Governo; per l’annullamento della decisione del Governo è sufficiente una deliberazione di dissenso di una delle camere adottata alla maggioranza assoluta di tutti i membri della camera.

Art. 44

(1) Il Governo ha il diritto di pronunciarsi nei confronti di tutti i progetti di legge.

(2) Se il Governo non si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del progetto di legge, si considera come se si fosse espresso positivamente.

(3) Il Governo ha il diritto di chiedere che la Camera dei deputati termini la discussione su un progetto di legge governativo entro tre mesi dalla sua proposta, qualora il Governo abbia collegato ad esso la richiesta di espressione della fiducia. 

Art. 45

Il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati viene immediatamente inviato dalla Camera dei deputati al Senato.

Art. 46

(1) Il Senato discute il progetto di legge e si pronuncia su di esso entro 30 giorni dalla sua presentazione.

(2) Il Senato con una propria deliberazione approva o rigetta il progetto di legge o lo rinvia alla Camera dei deputati con proposte di emendamento oppure esprime la volontà di non occuparsi di esso.

(3)  Se il Senato non si pronuncia nel termine indicato dal comma 1 il progetto di legge si considera adottato.

Art. 47

(1) Se il Senato rigetta il progetto di legge la Camera dei deputati vota nuovamente su di esso. Il progetto di legge è adottato se viene approvato dalla maggioranza assoluta di tutti i deputati.

(2) Se il Senato rinvia il progetto di legge alla Camera dei deputati con proposte di emendamento, la Camera dei deputati vota su di esso nella versione approvata dal Senato. Il progetto di legge è adottato con una deliberazione.

(3) Se la Camera dei deputati non approva il progetto di legge nella versione approvata dal Senato, essa vota di nuovo sul progetto di legge nella versione in cui era stato presentato al Senato. Il progetto di legge è adottato se viene approvato dalla maggioranza assoluta di tutti i deputati.

(4) Non sono ammesse alla Camera dei deputati proposte di emendamento in caso di discussione su di un progetto di legge rigettato o rinviato.

Art. 48

Se il Senato esprime la volontà di non occuparsi di un progetto di legge, con tale deliberazione il progetto di legge è adottato.

Art. 49

È necessario il consenso di entrambe le camere del Parlamento per la ratifica dei trattati internazionali

a) che disciplinano i diritti e gli obblighi delle persone,

b) di alleanza, di pace ed altri trattati politici,

c) con cui sorge la partecipazione della Repubblica ceca ad un’organizzazione internazionale,

d) economici di natura generale,

e) su altre questioni la cui disciplina è riservata alla legge.

Art. 50

(1) Il  Presidente della Repubblica ha il diritto di rinviare con osservazioni la legge adottata, ad eccezione della legge costituzionale, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

(2) La Camera dei deputati vota nuovamente sulla legge rinviata. Non sono ammesse proposte di emendamento. Se la Camera dei deputati conferma la legge rinviata con la maggioranza assoluta di tutti i deputati, la legge viene promulgata. In caso contrario la legge si ritiene non adottata.

Art. 51

Le leggi adottate sono firmate dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Governo.

Art. 52

(1) Per la validità della legge si richiede la sua promulgazione.

(2) La legge stabilisce le modalità di promulgazione della legge e del trattato internazionale.

Art. 53

(1) Ogni deputato ha il diritto di interpellare il Governo o membri del Governo su questioni di loro competenza.

(2) Il membro del Governo interpellato risponde all’interpellanza entro trenta giorni dalla data della sua presentazione.

CAPITOLO TERZO

POTERE ESECUTIVO

Presidente della Repubblica

 

Art. 54

 

(1) Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

(2) Il Presidente della Repubblica è eletto ad elezioni popolari dirette[2].

(3) Il Presidente della Repubblica non è responsabile per l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 55

Il Presidente della Repubblica assume le sue funzioni con la pronuncia del giuramento. Il mandato del Presidente della Repubblica dura 5 anni ed inizia dalla data della pronuncia del giuramento.

Art. 56[3]

(1)   Le elezioni del Presidente della Repubblica si svolgono a scrutinio segreto sulla base del suffragio universale, eguale e diretto.

(2)    È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi degli aventi diritto al voto. Qualora non ci sia un tale candidato, si svolge dopo 14 giorni dallo svolgimento del primo turno di votazioni un secondo turno, al quale accedono i due candidati più votati al primo turno. In caso di parità di voti accedono al secondo turno tutti i candidati che al primo turno di votazioni abbiano ottenuto il numero maggiore di voti validi degli aventi diritto al voto e qualora non vi siano almeno due di tali candidati accedono anche i candidati che hanno ottenuto il secondo maggior numero di voti validi degli aventi diritto al voto.

(3)   È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha ottenuto al secondo turno di votazioni il maggior numero di voti validi degli aventi diritto al voto. Se c’è più di uno di tali candidati il Presidente della Repubblica non è eletto ed entro 10 giorni si indicono nuove elezioni del Presidente della Repubblica.

(4)   Qualora il candidato che ha avuto accesso al secondo turno di votazioni cessa di essere eleggibile alla carica di Presidente della Repubblica prima del secondo turno oppure rinuncia al suo diritto di candidarsi, accede al secondo turno di votazioni il candidato che al primo turno ha ottenuto il secondo maggior numero di voti validi degli aventi diritto al voto. Il secondo turno di votazioni si svolge anche quando vi partecipa solo un candidato.

(5)   Ha il diritto di presentare un candidato ogni cittadino della Repubblica ceca che abbia compiuto 18 anni, qualora la sua proposta sia sostenuta da una petizione sottoscritta da almeno 50.000 cittadini della Repubblica ceca aventi diritto di eleggere il Presidente della Repubblica. Almeno 20 deputati o almeno 20 senatori hanno il diritto di presentare un candidato.

(6)   Gode del diritto di voto ogni cittadino della Repubblica ceca che abbia compiuto 18 anni.

(7)   Le elezioni del Presidente della Repubblica si svolgono negli ultimi 60 giorni del mandato del Presidente della Repubblica in carica ma non oltre 30 giorni dalla scadenza del mandato del Presidente della Repubblica in carica. Qualora la carica di Presidente della Repubblica sia vacante, le elezioni del Presidente della Repubblica si svolgono entro 90 giorni.

(8)   Le elezioni del Presidente della Repubblica sono indette dal Presidente del Senato entro 90 giorni dal loro svolgimento. Qualora si renda vacante la carica di Presidente della Repubblica il presidente del Sento indice le elezioni del Presidente della Repubblica entro 10 giorni dall’evento e non più tardi di 80 giorni dal loro svolgimento.

(9)   Qualora la carica di presidente del Sento risulti vacante indice le elezioni del Presidente della Repubblica il presidente della Camera dei deputati.

Art. 57

(1) Può essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino eleggibile al Senato.

(2) Nessuno può essere eletto oltre due volte di seguito.

Art. 58[4]

(1) La legge stabilisce ulteriori condizioni di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Presidente della Repubblica, come pure i dettagli della presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Repubblica, di indizione e svolgimento delle elezioni del Presidente della Repubblica e di proclamazione dei risultati nonché della verifica giurisdizionale.

Art. 59

(1) Il Presidente della Repubblica presta giuramento nelle mani del presidente del Senato[5] alla seduta congiunta di entrambe le camere.

(2) Il giuramento del Presidente della Repubblica recita: «Giuro fedeltà alla Repubblica ceca. Giuro che rispetterò la sua Costituzione e le sue leggi. Giuro sul mio onore che svolgerò le mie funzioni nell’interesse di tutto il popolo e secondo la mia migliore coscienza e conoscenza».

Art. 60

Se il Presidente della Repubblica rifiuta di prestare giuramento o se giura con riserva, si ritiene come se non fosse stato eletto.

Art. 61

Il Presidente della Repubblica può presentare le dimissioni nelle mani del presidente del Senato[6].

Art. 62

Il Presidente della Repubblica

a) nomina e revoca il presidente e gli altri membri del Governo ed accetta le loro dimissioni, revoca il Governo ed accetta le sue dimissioni,

b) convoca le sedute della Camera dei deputati,

c) scioglie la Camera dei deputati,

d) affida al Governo, le cui dimissioni ha accettato o che ha revocato, l’esercizio provvisorio delle funzioni fino alla nomina del nuovo Governo,

e) nomina i giudici della Corte costituzionale, il suo presidente e i vice presidenti,

f) nomina tra i giudici il presidente e i vice presidenti della Corte suprema,

g) condona e mitiga le pene comminate dal tribunale, cancella i precedenti penali[7],

h) ha il diritto di rinviare al Parlamento la legge adottata ad eccezione della legge costituzionale,

i) firma le leggi,

l) nomina il presidente e il vice presidente dell’Ufficio Supremo di Controllo,

m) nomina i membri del Consiglio bancario della Banca nazionale ceca.

Art. 63

(1) Il Presidente della Repubblica inoltre

a) rappresenta lo Stato all’estero,

b) negozia e ratifica i trattati internazionali; può trasferire al Governo, o col consenso di questo a suoi singoli membri, la negoziazione dei trattati internazionali,

c) è il comandante supremo delle forze armate,

d) riceve i capi delle missioni diplomatiche,

e) accredita e richiama i capi delle missioni diplomatiche,

f) indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato,

g) nomina e promuove i generali,

h) concede e conferisce le onorificenze di Stato, a meno che non attribuisca ad altro organo tale compito,

i) nomina i giudici,

l) ordina che un procedimento penale non venga iniziato e se è stato iniziato che non venga proseguito[8],

m) ha il diritto di proclamare l’amnistia[9].

(2) Al Presidente della Repubblica spetta anche l’esercizio di competenze non espressamente indicate nella legge costituzionale, se così stabilisce la legge.

(3) Le decisioni del Presidente della Repubblica adottate ai sensi dei commi 1 e 2 richiedono per la loro validità la controfirma del presidente del Governo o del membro del Governo da lui designato.

(4) Il Governo risponde per le decisioni del Presidente della Repubblica che richiedono la controfirma del presidente del Governo o del membro del Governo da lui designato.

Art. 64

(1) Il Presidente della Repubblica ha il diritto di partecipare alle sedute di entrambe le camere del Parlamento, dei loro comitati e commissioni. In qualunque momento lo richieda gli si da’ la parola.

(2) Il Presidente della Repubblica ha il diritto di partecipare alle riunioni del Governo, di chiedere al Governo ed ai suoi membri informazioni e di discutere col Governo o con i suoi membri di questioni di loro competenza.

Art. 65

(1) Il Presidente della Repubblica non può durante l’esercizio delle sue funzioni essere arrestato, perseguito penalmente o perseguito per una contravvenzione o altro illecito amministrativo[10].

(2) Il Senato può, col consenso della Camera dei deputati, presentare un’accusa costituzionale contro il Presidente della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale, in caso di tradimento o grave violazione della Costituzione o di altra parte dell’ordinamento costituzionale; per tradimento si intende un comportamento del Presidente della Repubblica diretto contro la sovranità e l’integrità della Repubblica, come pure contro il suo ordinamento democratico. La Corte costituzionale sulla base dell’accusa costituzionale del Senato può decidere che il Presidente della Repubblica debba perdere la sua carica presidenziale e la capacità di occuparla nuovamente[11].

(3) Per l’adozione della proposta di accusa costituzionale da parte del Senato si richiede il consenso della maggioranza dei tre quinti dei senatori presenti. Per l’adozione del consenso della Camera dei deputati alla presentazione dell’accusa costituzionale si richiede il consenso della maggioranza dei tre quinti di tutti i deputati; se la Camera dei deputati non esprime il suo consenso entro tre mesi dalla data in cui il Senato l’ha richiesto si intende che il consenso non sia stato dato[12].

Art. 66[13]

Qualora la carica di Presidente sia vacante e il nuovo Presidente della Repubblica non sia stato ancora eletto o non abbia prestato giuramento, ed anche se il Presidente della Repubblica non possa per gravi motivi esercitare le proprie funzioni e su ciò si pronuncino la Camera dei deputati e il Senato, l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 comma 1 lettere da a) ad e) e da h) a m) e dall’art. 63 comma 2 spettano al presidente del Governo. Nel periodo in cui il presidente del Governo esercita le funzioni provvisorie di Presidente della Repubblica spetta al presidente della Camera dei deputati l’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica previste dall’art. 62 lettere da a) ad e) ed m), ed anche dall’art. 63, comma 1 lett. f), qualora si tratti dell’indizione delle elezioni del Senato; se la carica di Presidente della Repubblica risulta vacante nel periodo in cui la Camera dei deputati è sciolta, l’esercizio di tali funzioni spetta al presidente del Senato, al quale pure spetta nel periodo in cui il presidente del Governo esercita le funzioni provvisorie di Presidente della Repubblica, l’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica di cui all’art. 63, comma 1 lett. f), se si tratta dell’indizione delle elezioni della Camera dei deputati.

 

Governo

Art. 67

(1) Il Governo è l’organo supremo del potere esecutivo.

(2) Il Governo si compone del presidente del Governo, dei vice presidenti del Governo e dei ministri.

Art. 68

(1) Il Governo è responsabile nei confronti della Camera dei deputati.

(2) Il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Governo e su proposta di questi nomina i restanti membri del Governo e conferisce ad essi l’amministrazione dei ministeri o di altri uffici.

(3) Il Governo si presenta entro trenta giorni dalla sua nomina dinanzi alla Camera dei deputati per richiedere l’espressione della fiducia.

(4) Se il Governo di nuova nomina non ottiene dalla Camera dei deputati la fiducia, si procede di nuovo secondo i commi 2 e 3. Se neanche il Governo così nominato ottiene la fiducia della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica nomina il presidente del Governo su proposta del presidente della Camera dei deputati.

(5) Nei restanti casi il Presidente della Repubblica nomina e destituisce su proposta del presidente del Governo gli altri membri del Governo e conferisce ad essi l’amministrazione dei ministeri o di altri uffici.

Art. 69

(1) Il membro del Governo presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

(2) Il giuramento del membro del Governo recita: “Giuro fedeltà alla Repubblica ceca. Giuro che rispetterò la sua Costituzione e le sue leggi e che le attuerò. Giuro sul mio onore che svolgerò il mio incarico coscienziosamente e che non abuserò della mia posizione”.

Art. 70

Il membro del Governo non può svolgere funzioni la cui natura sia contraria all’esercizio delle sue funzioni. La legge stabilisce i dettagli.

Art. 71

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati l’espressione della fiducia.

Art. 72

(1) La Camera dei deputati può esprimere la fiducia al Governo.

(2) La Camera dei deputati discute la mozione di sfiducia al Governo se questa sia stata presentata per iscritto da almeno 50 deputati. Per l’approvazione della mozione si richiede il consenso della maggioranza assoluta di tutti i deputati.

Art. 73

(1) Il presidente del Governo rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Gli altri membri del Governo rassegnano le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica attraverso il presidente del Governo.

(2) Il Governo si dimette se la Camera dei deputati ha rifiutato la sua richiesta di votare la fiducia oppure se gli ha espresso la sfiducia. Il Governo si dimette sempre dopo la riunione costitutiva della Camera dei deputati di nuova elezione.

(3) Se il Governo rassegna le dimissioni ai sensi del comma 2 il Presidente della Repubblica le accetta.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica revoca il membro del Governo su proposta del presidente del Governo.

Art. 75

Il Presidente della Repubblica revoca il Governo che non si è dimesso benché avesse l’obbligo di farlo.

Art. 76

(1) Il Governo decide collegialmente.

(2) Per l’adozione di una decisione del Governo si richiede il consenso della maggioranza assoluta di tutti i suoi membri.

Art. 77

(1) Il presidente del Governo organizza il funzionamento del Governo, ne dirige le sedute, interviene a suo nome ed esercita altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione o da altre leggi.

(2) Il presidente del Governo viene sostituito dal vice presidente del Governo o da un altro membro del Governo autorizzato.

Art. 78

            Il Governo può adottare decreti in esecuzione della legge e nei limiti da essa stabiliti. I decreti sono firmati dal presidente del Governo e dal membro del Governo competente.

Art. 79

(1) Solo con legge si possono istituire Ministeri e altri uffici amministrativi e stabilirne le funzioni.

(2) La legge disciplina i rapporti giuridici degli impiegati statali nei Ministeri e negli altri uffici amministrativi.

(3) I Ministeri, gli altri uffici amministrativi e gli organi dell’autogoverno territoriale possono sulla base e nei limiti della legge emanare norme giuridiche qualora siano a ciò autorizzati dalla legge.

Art. 80

(1) La Procura sostiene la pubblica accusa nei processi penali; svolge anche altri compiti se così prevede la legge.

(2) La legge stabilisce la collocazione e le funzioni della Procura.

CAPITOLO QUARTO

POTERE GIUDIZIARIO

Art. 81

Il potere giudiziario viene esercitato in nome della Repubblica da giudici indipendenti.

           Art. 82

            (1) Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici sono indipendenti. Nessuno può minacciare la loro imparzialità.

(2) Il giudice non può essere rimosso contro la sua volontà o trasferito ad altro tribunale; la legge stabilisce le eccezioni derivanti in particolare dalla responsabilità disciplinare.

(3) La funzione di giudice è incompatibile con le funzioni di Presidente della Repubblica, di membro del Parlamento e con qualunque funzione nell’amministrazione pubblica; la legge stabilisce con quali altre attività l’esercizio della funzione giudiziaria sia incompatibile.

Corte costituzionale

Art. 83

La Corte costituzionale è l’organo giudiziario di tutela della costituzionalità.

Art. 84

(1) La Corte costituzionale si compone di 15 giudici, nominati per un mandato di 10 anni.

(2) Il giudice della Corte costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica col consenso del  Senato.

(3) Può essere nominato giudice della Corte costituzionale un cittadino dalla reputazione irreprensibile, che sia eleggibile al Senato, con formazione universitaria di tipo giuridico e che abbia svolto per almeno 10 anni una professione giuridica.

Art. 85

(1) Il giudice della Corte costituzionale viene immesso nelle sue funzioni con la pronuncia del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

(2) Il giuramento del giudice della Corte costituzionale recita: “Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza che proteggerò l’inviolabilità dei diritti naturali dell’uomo e dei diritti del cittadino, che mi baserò sulle leggi costituzionali e che deciderò secondo la mia migliore convinzione in maniera indipendente ed imparziale”.

(3) Se il giudice rifiuta di prestare giuramento o presta giuramento con riserva, si considera come se non fosse stato nominato.

Art. 86

(1) Il giudice della Corte costituzionale non può essere perseguito penalmente senza il consenso del Senato. Se il Senato rifiuta il consenso la perseguibilità penale è per sempre esclusa.

(2) Il giudice della Corte costituzionale può essere fermato solo se colto in flagrante durante la commissione di un reato o immediatamente dopo. L’organo competente ha l’obbligo di informare immediatamente del fermo il presidente del Senato. Se il presidente del Senato non da’ entro 24 dal fermo il consenso alla traduzione del fermato dinanzi al tribunale, l’organo competente ha l’obbligo di rilasciarlo. Alla prima seduta successiva il Senato decide in via definitiva dell’ammissibilità del processo penale.

(3) Il giudice della Corte costituzionale ha il diritto di rifiutarsi di testimoniare su circostanze di cui sia venuto a conoscenza in relazione all’esercizio delle sue funzioni, anche dopo aver cessato di essere giudice della Corte costituzionale.

Art. 87

(1) La Corte costituzionale decide:

a) dell’annullamento delle leggi o di loro singole disposizioni, qualora siano in contrasto con l’ordinamento costituzionale,

b) dell’annullamento di altri atti giuridici o di loro singole disposizioni, qualora siano in contrasto con l’ordinamento costituzionale o con la legge,

c) sul ricorso di costituzionalità degli organi dell’autogoverno territoriale contro l’ingerenza illegittima dello Stato,

d) sul ricorso di costituzionalità contro una decisione valida e altro intervento degli organi del potere pubblico nei diritti e libertà fondamentali costituzionalmente previsti,

e) sul rimedio correttivo contro una decisione riguardante la verifica delle elezioni del deputato o del senatore,

f) in caso di dubbi sulla perdita dell’eleggibilità e sulle incompatibilità nello svolgimento delle funzioni del deputato o del senatore ai sensi dell’art. 25,

g) sull’accusa costituzionale del  Senato contro il Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 65 comma 2,

h) sulla richiesta del Presidente della Repubblica di annullamento della risoluzione congiunta della Camera dei deputati e del Senato di cui all’art. 66,

i) sulle misure necessarie per l’attuazione delle decisioni di un tribunale internazionale vincolanti per la Repubblica ceca, se non possono essere eseguite diversamente,

l) se la decisione di scioglimento di un partito politico o altre decisioni riguardanti l’attività di un partito politico siano conformi con le leggi costituzionali o ordinarie,

m) sui conflitti riguardanti l’estensione delle competenze degli organi statali e degli organi dell’autogoverno territoriale, se la decisione in materia non spetti ai sensi della legge ad un altro organo[14].

(2) La Corte costituzionale decide anche sulla conformità di un trattato internazionale di cui all’art. 10a ed all’art. 49 all’ordinamento costituzionale prima della sua ratifica. Il trattato non può essere ratificato prima della decisione della Corte costituzionale.

(3) La legge può stabilire che al posto della Corte costituzionale decida la Corte amministrativa suprema

a) dell’annullamento degli atti normativi o di loro singole disposizioni qualora siano in contrasto con la legge,

b) sui conflitti riguardanti l’estensione delle competenze degli organi statali e degli organi dell’autogoverno territoriale, qualora la decisione in materia non spetti ai sensi della legge ad un altro organo.

Art. 88

(1) La legge stabilisce chi ed a quali condizioni sia autorizzato a presentare ricorso per l’inizio di un procedimento e le altre regole sul procedimento dinanzi alla Corte costituzionale.

(2) I giudici della Corte costituzionale nel decidere sono vincolati solo all’ordinamento costituzionale ed alla legge di cui al comma 1.

Art. 89

(1) La decisione della Corte costituzionale deve essere eseguita subito dopo essere stata pronunciata nelle modalità stabilite dalla legge, a meno che la Corte costituzionale non decida diversamente circa la sua esecuzione.

(2) Le decisioni esecutive della Corte costituzionale sono obbligatorie per tutti gli organi e le persone.

(3) La decisione della Corte costituzionale con cui si sia stabilito ai sensi dell’art. 87 comma 2 il contrasto di un trattato internazionale con l’ordinamento costituzionale, impedisce la ratifica del trattato fino a che il contrasto non venga rimosso.

Tribunali

Art. 90

I tribunali sono chiamati innanzitutto ad assicurare la tutela dei diritti nel modo previsto dalla legge. Solo il tribunale decide della colpevolezza e della pena per i reati penali.

Art. 91

(1) Il sistema dei tribunali è composto dalla Corte suprema, dalla Corte amministrativa suprema, dai tribunali superiori, regionali e di distretto.

(2) La legge stabilisce la competenza e l’organizzazione dei tribunali.

Art. 92

La Corte suprema è il supremo organo giudiziario nelle questioni rientranti nella competenza dei tribunali, ad eccezione delle questioni in cui decide la Corte costituzionale o la Corte amministrativa suprema.

Art. 93

(1) Il giudice è nominato al suo ufficio dal Presidente della Repubblica senza limiti di tempo. Assume le sue funzioni con la pronuncia del giuramento.

(2) Può essere nominato giudice un cittadino irreprensibile, con formazione universitaria di tipo giuridico. La legge stabilisce ulteriori condizioni e procedure.

Art. 94

(1) La legge stabilisce i casi in cui i giudici decidono collegialmente e qual è la composizione del collegio. Negli altri casi essi decidono individualmente.

(2) La legge può stabilire in quali materie e in quale modo nell’attività decisionale dei tribunali partecipano oltre ai giudici anche altri cittadini.

Art. 95

(1) Nel decidere il giudice è vincolato alla legge ed al trattato internazionale che è parte dell’ordinamento giuridico; egli può decidere della conformità di un altro atto giuridico alla legge o a tale trattato internazionale.

(2) Se il tribunale perviene alla conclusione che la legge che deve essere applicata nella soluzione del caso sia in contrasto con l’ordinamento costituzionale trasmette la questione alla Corte costituzionale.

Art. 96

(1) Tutte le parti del processo hanno eguali diritti dinanzi al tribunale.

(2) Il procedimento dinanzi al tribunale è orale e pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. La sentenza si pronuncia sempre pubblicamente.

CAPITOLO QUINTO

IL SUPREMO UFFICIO DI CONTROLLO

Art. 97

(1) Il Supremo Ufficio di Controllo è un organo indipendente che esercita il controllo sulla gestione della proprietà statale e sull’esecuzione del bilancio statale.

(2)  Il presidente e il vice presidente del Supremo Ufficio di Controllo sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della Camera dei deputati.

(3) La legge stabilisce la posizione, le competenze, la struttura organizzativa ed altri dettagli.

CAPITOLO SESTO

LA BANCA NAZIONALE CECA

Art. 98

(1) La Banca nazionale ceca è la banca centrale dello Stato. La finalità principale della sua attività è quella di provvedere alla stabilità dei prezzi; si può intervenire nella sua attività soltanto sulla base della legge.

(2) La legge stabilisce la posizione, le competenze ed altri dettagli.

CAPITOLO SETTIMO

L’AUTOGOVERNO TERRITORIALE

Art. 99

La Repubblica ceca si divide in comuni, che sono le unità territoriali di base dell’autogoverno, ed in regioni, che sono le unità territoriali superiori dell’autogoverno.

Art. 100

(1)  Le unità dell’autogoverno territoriale sono comunità territoriali di cittadini che hanno diritto all’autonomia. La legge stabilisce quando esse sono circoscrizioni amministrative.

(2) Il comune è sempre parte dell’unità territoriale superiore dell’autogoverno.

(3) Solo la legge costituzionale può creare o eliminare un’unità territoriale superiore dell’autogoverno.

Art. 101

(1) Il comune è amministrato autonomamente da un organo rappresentativo.

(2) L’unità territoriale superiore dell’autogoverno è amministrata autonomamente da un organo rappresentativo.

(3) Le unità territoriali dell’autogoverno sono corporazioni di diritto pubblico che possono avere beni in proprietà e che si amministrano sulla base di un proprio bilancio.

(4) Lo Stato può ingerirsi nell’attività delle unità territoriali dell’autogoverno solo se ciò sia necessario per tutelare la legge e solo nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 102

(1) I membri degli organi rappresentativi sono eletti a scrutinio segreto sulla base del suffragio universale, eguale e diretto.

(2) La durata del mandato dell’organo rappresentativo è di 4 anni. La legge stabilisce a quali condizioni vengono indette nuove elezioni dell’organo rappresentativo prima della scadenza del suo mandato.

Art. 103

Abrogato

Art. 104

(1) Solo la legge può stabilire le competenze degli organi rappresentativi.

(2) L’organo rappresentativo del comune decide delle questioni dell’autogoverno a meno che esse non vengano con legge trasferite all’organo rappresentativo dell’unità territoriale superiore di autogoverno.

(3) Gli organi rappresentativi possono emanare decreti generalmente vincolanti nei limiti delle proprie competenze.

Art. 105

L’esercizio dell’amministrazione statale può essere affidato agli organi dell’autogoverno solo se lo stabilisce la legge.

CAPITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 106

(1) Dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione il Consiglio nazionale ceco diventa la Camera dei deputati, il cui mandato scade il 6 giugno 1996.

(2) Fino all’elezione del Senato conformemente alla Costituzione svolge le funzioni di Senato il  Senato provvisorio. Il Senato provvisorio è istituito secondo le modalità previste dalla legge costituzionale. Fino all’entrata in vigore di tale legge svolge le funzioni del Senato la Camera dei deputati.

(3) La Camera dei deputati non può essere sciolta fino a che esercita le funzioni del Senato ai sensi del comma 2.

(4) Fino all’adozione delle leggi sul regolamento delle camere ciascuna camera procede sulla base del regolamento del Consiglio nazionale ceco.

Art. 107

(1) La legge sulle elezioni del Senato stabilisce in che modo si determina in occasione delle prime elezioni del Senato il terzo dei senatori la cui durata del mandato sarà di tre anni e il terzo dei senatori la cui durata del mandato sarà di quattro anni.

(2) Il Presidente della Repubblica convoca la sessione del Senato in maniera che essa inizi non oltre il trentesimo giorno dalla data delle elezioni; se così non procede, il Senato si riunisce il trentesimo giorno dalla data delle elezioni.

Art. 108

Il Governo della Repubblica ceca nominato a seguito delle elezioni del 1992 e che svolge le proprie funzioni alla data dell’entrata in vigore della Costituzione si considera come se fosse stato nominato in base a tale Costituzione.

Art. 109

Fino alla costituzione del Pubblico Ministero ne esercita le funzioni la procura della Repubblica ceca.

Art. 110

Fino al 31 dicembre 1993 anche i tribunali militari fanno parte del sistema dei tribunali.

Art. 111

I giudici di tutti i tribunali della Repubblica ceca che svolgono le funzioni di giudice alla data dell’entrata in vigore della presente Costituzione si considerano come giudici nominati in base alla Costituzione della Repubblica ceca.

Art. 112

(1) L’ordinamento costituzionale della Repubblica ceca è costituito dalla presente Costituzione, dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali, dalle leggi costituzionali adottate ai sensi di tale Costituzione, dalle leggi costituzionali dell’Assemblea nazionale della Repubblica cecoslovacca, dell’Assemblea federale della Repubblica socialista cecoslovacca e del Consiglio nazionale ceco che stabiliscono i confini di Stato della Repubblica ceca e dalle leggi costituzionali del Consiglio nazionale ceco adottate dopo il 6 giugno 1992.

(2) Sono abrogate la precedente Costituzione, la legge costituzionale sulla Federazione cecoslovacca, le leggi costituzionali di loro modifica ed integrazione e la legge costituzionale del Consiglio nazionale ceco n. 67/1990 sui simboli di Stato della Repubblica ceca.

(3) Le restanti leggi costituzionali in vigore sul territorio della Repubblica ceca alla data di entrata in vigore della presente Costituzione avranno forza di legge.

Art. 113

La presente Costituzione entra in vigore dal I gennaio 1993.

Modifiche costituzionali:

legge costituzionale n. 347/1997, entrata in vigore il I gennaio 2000

legge costituzionale n. 300/2000, entrata in vigore il I dicembre 2000

legge costituzionale n. 395/2001, entrata in vigore il I giugno 2002

legge costituzionale n. 448/2001, entrata in vigore il I gennaio 2002

legge costituzionale n. 515/2002, entrata in vigore il I marzo 2003

legge costituzionale n. 319/2009, entrata in vigore l’11 settembre 2009

legge costituzionale n. 71/2012 entrata in vigore il 1/10/2012 e l’8/3/2013

DECRETO

della Presidenza del Consiglio nazionale ceco

n. 2/1993

sulla promulgazione della CARTA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

in quanto parte dell’ordinamento costituzionale della Repubblica ceca,

come emendata dalla legge costituzionale n. 162/1998

La Presidenza del Consiglio nazionale ceco ha stabilito quanto segue:

la Presidenza del Consiglio nazionale ceco promulga la CARTA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI come parte dell’ordinamento costituzionale della Repubblica ceca

CARTA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

L’Assemblea federale, sulla base delle proposte del Consiglio nazionale ceco e del Consiglio nazionale slovacco,

riconoscendo l’inviolabilità dei diritti naturali dell’uomo, dei diritti del cittadino e la sovranità della legge,

collegandosi ai valori generalmente condivisi dall’umanità ed alle tradizioni di democrazia ed autonomia dei nostri popoli,

memore delle dure esperienze dei periodi in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono stati nella nostra patria repressi,

ponendo la speranza nella garanzia di tali diritti ad opera degli sforzi comuni di tutti i popoli liberi,

basandosi sul diritto del popolo ceco e del popolo slovacco all’autodeterminazione,

ricordando la propria parte di responsabilità nei confronti delle future generazioni per le sorti dell’intera esistenza sulla Terra

ed esprimendo la volontà che la Repubblica federale ceca e slovacca si inserisca degnamente tra gli Stati che rispettano tali valori,

ha approvato la seguente Carta dei diritti e delle libertà fondamentali:

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Gli uomini sono liberi ed eguali in dignità e diritti. I diritti e le libertà fondamentali sono irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili e inviolabili.

Art. 2

(1) Lo Stato si basa sui valori della democrazia e non può vincolarsi né ad un’ideologia esclusiva né ad una confessione religiosa.

(2) Il potere statale può essere esercitato solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge e nel modo che la legge stabilisce.

(3) Ognuno può fare ciò che non è vietato dalla legge e nessuno può essere obbligato a fare ciò che la legge non impone.

Art. 3

(1) I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti a tutti senza differenza di sesso, razza, colore della pelle, lingua, fede e religione, opinioni politiche o altro genere di opinioni, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale o etnica, situazione patrimoniale, nascita o altre condizioni.

(2) Ognuno ha diritto di decidere liberamente circa la propria appartenenza nazionale. È vietato qualunque tipo di influenza su tale decisione e qualunque mezzo di pressione che tenda a far rinunciare all’appartenenza nazionale.

(3) Nell’esercizio dei propri diritti e libertà fondamentali non si può arrecare danno ai diritti di nessuno.

Art. 4

(1) Gli obblighi possono essere imposti solo sulla base della legge e nei limiti della legge e solo preservando i diritti e le libertà fondamentali.

(2) Le limitazioni ai diritti ed alle libertà fondamentali possono essere previste solo dalla legge alle condizioni stabilite dalla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali (infra solo “Carta”).

(3) Le limitazioni legislative dei diritti e delle libertà fondamentali devono valere allo stesso modo per tutti i casi che adempiono le condizioni stabilite.

(4) Nell’utilizzo delle disposizioni che limitano i diritti e le libertà fondamentali ne devono essere salvaguardati l’essenza e il significato. Non si può abusare di tali limitazioni per fini diversi da quelli per i quali esse erano state stabilite.

CAPITOLO SECONDO

DIRITTI UMANI E LIBERTA’ FONDAMENTALI

Sezione prima

Diritti umani e libertà fondamentali

 

Art. 5

Ognuno è capace di avere dei diritti.

Art. 6

(1) Ognuno ha diritto alla vita. La vita umana è meritevole di tutela fin da prima della nascita.

(2) Nessuno può essere privato della vita.

(3) La pena di morte non è ammessa.

(4) Non si verifica una violazione dei diritti ai sensi di tale articolo se qualcuno sia stato privato della vita in relazione ad un’azione che non è punibile in base alla legge.

Art. 7

(1) È garantita l’inviolabilità della persona e della sua vita privata. Solo nei casi stabiliti dalla legge possono essere previste limitazioni.

(2) Nessuno può essere torturato o sottoposto a trattamenti o pene crudeli, disumane o umilianti.

Art. 8

(1) La libertà personale è garantita.

(2) Nessuno può essere perseguito o privato della libertà se non per i motivi e nei modi stabiliti dalla legge. Nessuno può essere privato della libertà solo per l’incapacità di adempiere i suoi obblighi contrattuali.

(3) L’accusato o il sospettato di un reato penale possono essere fermati solo nei casi previsti dalla legge. La persona fermata deve essere immediatamente informata dei motivi del fermo, ascoltata, ed entro 48 ore rimessa in libertà o tradotta dinanzi al tribunale. Entro 24 ore il giudice deve ascoltare la persona fermata e decidere del suo arresto o del rilascio.

(4) L’accusato può essere arrestato solo su mandato scritto e motivato del giudice. La persona arrestata deve essere condotta dinanzi al tribunale entro 24 ore. Il giudice entro 24 dall’arresto deve ascoltare la persona arrestata e decidere dell’arresto o del rilascio.

(5) Nessuno può essere tratto in arresto se non per i motivi e per il periodo stabilito dalla legge e sulla base di una decisione del giudice.

(6) La legge stabilisce in quali casi una persona può essere condotta o mantenuta in istituti di cura obbligata senza il suo consenso. Tale provvedimento deve essere notificato entro 24 ore al tribunale che decide su tale collocazione entro 7 giorni.

Art. 9

(1) Nessuno può essere sottoposto a lavori o servizi forzati.

(2) La disposizione del comma 1 non si applica:

a) ai lavori imposti in base alla legge alle persone che scontano una pena detentiva o alle persone che scontano una pena diversa in sostituzione di una pena detentiva,

b) al servizio militare o ad altro servizio previsto dalla legge al posto del servizio militare obbligatorio,

c) al servizio preteso sulla base della legge nel caso di calamità naturali, incidenti o altri rischi che minaccino la vita, la salute o considerevoli valori patrimoniali,

d) alle operazioni imposte dalla legge per la tutela della vita, della salute o dei diritti altrui.

Art. 10

(1) Ognuno ha diritto a che sia preservata la propria dignità umana, l’onore personale, la buona reputazione e a che sia tutelato il proprio nome.

(2) Ognuno ha diritto alla tutela nei confronti di intromissioni ingiustificate nella propria vita privata e familiare.

(3) Ognuno ha diritto alla tutela nei confronti della raccolta, della pubblicizzazione o di altri abusi ingiustificati dei propri dati personali.

Art. 11

(1) Ognuno ha diritto di avere beni in proprietà. Il diritto di proprietà di tutti i proprietari presenta lo stesso contenuto e tutela legale. Il diritto di successione è garantito.

(2) La legge stabilisce quali beni necessari per assicurare le esigenze dell’intera società, lo sviluppo dell’economia nazionale e l’interesse pubblico debbano essere di proprietà esclusiva dello Stato, del comune o di determinate persone giuridiche; la legge può stabilire anche che determinati beni possano essere esclusivamente di proprietà dei cittadini o delle persone giuridiche residenti nella Repubblica federale ceca e slovacca.

(3) Il diritto di proprietà comporta degli obblighi. Non se ne può abusare in danno dei diritti altrui o in contrasto con gli interessi generali protetti dalla legge. Il suo esercizio non deve danneggiare la salute umana, la natura e l’ambiente oltre la misura stabilita dalla legge.

(4) L’espropriazione o la limitazione forzata del diritto di proprietà è possibile per il pubblico interesse, sulla base della legge e dietro indennizzo.

(5) Le tasse e i contributi possono essere imposti solo sulla base della legge.

Art. 12

(1) Il domicilio è inviolabile. Non è consentito entrare in esso senza il consenso di chi vi abita.

(2) La perquisizione domiciliare è ammissibile solo per le finalità del procedimento penale, sulla base di un mandato scritto e motivato del giudice. La legge stabilisce con quali modalità si può procedere alla perquisizione domiciliare.

(3) Altre intromissioni nell’inviolabilità del domicilio possono essere consentite dalla legge solo se ciò sia necessario, in una società democratica, per la protezione della vita o della salute delle persone, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui o per scongiurare una grave minaccia alla sicurezza ed all’ordine pubblico. Qualora il domicilio sia utilizzato anche per l’attività imprenditoriale o per lo svolgimento di altre attività economiche, tali intromissioni possono essere consentite dalla legge anche se ciò sia necessario per l’adempimento delle funzioni dell’amministrazione pubblica.

Art. 13

Nessuno può violare la segretezza della corrispondenza o la segretezza di altri scritti o comunicazioni, siano essi conservati in privato o inviati per posta o in altro modo, ad eccezione dei casi, e nei modi, stabiliti dalla legge. È egualmente garantita la segretezza delle informazioni trasmesse per telefono, telegrafo o con altre simili apparecchiature.

Art. 14

(1) La libertà di circolazione e di soggiorno è garantita.

(2) Chiunque si trovi legittimamente sul territorio della Repubblica federale ceca e slovacca ha il diritto di uscirvi liberamente.

(3) Tali libertà possono essere limitate dalla legge qualora ciò sia inevitabile per la sicurezza dello Stato, il mantenimento dell’ordine pubblico, la tutela della salute o la tutela dei diritti e delle libertà altrui ed anche, su territori circoscritti, per motivi di tutela della natura.

(4) Ogni cittadino ha diritto di entrare liberamente sul territorio della Repubblica federale ceca e slovacca. Il cittadino non può essere obbligato ad abbandonare la propria patria.

(5) Lo straniero può essere espulso solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 15

(1) La libertà di pensiero, di coscienza e di culto è garantita. Ognuno ha diritto a cambiare la propria religione o fede oppure a non avere alcun credo religioso.

(2) La libertà di ricerca scientifica e di creazione artistica è garantita.

(3) Nessuno può essere costretto a svolgere il servizio militare qualora ciò sia in contrasto con la sua coscienza o con il suo credo religioso. La legge stabilisce i dettagli.

Art. 16

(1) Ognuno ha diritto a manifestare liberamente la propria religione o fede sia da solo che insieme agli altri, privatamente o pubblicamente, tramite gli uffici religiosi, l’insegnamento, le funzioni o l’osservazione dei riti liturgici.

(2) Le chiese e le organizzazioni religiose gestiscono i propri affari, in particolare istituiscono propri organi, nominano il proprio personale ecclesiastico e fondano istituzioni monastiche ed altre istituzioni ecclesiastiche indipendentemente dagli organi dello Stato.

(3) La legge stabilisce le condizioni di insegnamento della religione nelle scuole statali.

(4) L’esercizio di tali diritti può essere limitato dalla legge qualora si tratti di misure indispensabili, in una società democratica, per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, della salute e della moralità o dei diritti e libertà altrui.

Sezione seconda

Diritti politici

Art. 17

(1) La libertà di espressione e il diritto all’informazione sono garantiti.

(2) Ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni con la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in altro modo, come pure di cercare, ricevere e diffondere liberamente le idee e le informazioni a prescindere dai confini dello Stato.

(3) La censura è vietata.

(4) La legge può limitare la libertà di espressione e il diritto di cercare e diffondere le informazioni qualora si tratti di provvedimenti necessari, in una società democratica, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, della sicurezza dello Stato, della sicurezza pubblica, per la tutela della salute e della moralità pubblica.

(5) Gli organi dello Stato e gli organi dell’autogoverno territoriale hanno l’obbligo di diffondere nel modo adeguato informazioni sulla propria attività. La legge stabilisce le condizioni di attuazione di tale obbligo.

Art. 18

(1)  Il diritto di petizione è garantito; nelle questioni di interesse pubblico o di altro interesse sociale ognuno ha diritto, da solo o insieme ad altri, di rivolgersi agli organi statali e agli organi dell’autogoverno territoriale con richieste, proposte e reclami.

(2) Le petizioni non possono intromettersi nell’indipendenza del tribunale.

(3) Attraverso le petizioni non si può incitare alla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta.

Art. 19

(1) Il diritto di riunirsi pacificamente è garantito.

(2) Tale diritto può essere limitato dalla legge in caso di riunione in luoghi pubblici, qualora si tratti di una misura necessaria, in una società democratica, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, per la tutela dell’ordine pubblico, della salute, della moralità, della proprietà o per la sicurezza dello Stato. Il diritto di riunione tuttavia non può essere condizionato dall’autorizzazione degli organi dell’amministrazione pubblica.

Art. 20

(1) Il diritto di associarsi liberamente è garantito. Ognuno ha il diritto insieme ad altri di associarsi in associazioni, società ed altre forme associative.

(2) I cittadini hanno anche il diritto di istituire partiti politici e movimenti politici e di associarsi ad essi.

(2) L’esercizio di tali diritti può essere limitato solo nei casi stabiliti dalla legge qualora ciò sia necessario, in una società democratica, per la sicurezza dello Stato, la tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, per prevenire reati penali o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

(4) I partiti politici e i movimenti politici, come pure le altre associazioni, sono separati dallo Stato.

Art. 21

(1) I cittadini hanno il diritto di partecipare all’amministrazione degli affari pubblici direttamente o attraverso la libera elezione di propri rappresentanti.

(2) Le elezioni devono svolgersi in termini non eccedenti il normale periodo elettorale stabilito dalla legge.

(3) Il diritto di voto è universale ed eguale e si esercita a scrutinio segreto. La legge stabilisce le condizioni di esercizio del diritto elettorale.

(4) I cittadini hanno accesso alle cariche elettive ed alle altre cariche pubbliche ad eguali condizioni.

Art. 22

La disciplina legislativa di tutti i diritti e libertà politici e la loro interpretazione ed utilizzo deve consentire e tutelare la libera competizione delle forze politiche in una società democratica.

Art. 23

I cittadini hanno il diritto di opporre resistenza a chiunque elimini l’ordinamento democratico dei diritti umani e delle libertà fondamentali posto dalla Carta, qualora l’attività degli organi costituzionali e l’utilizzo efficace dei rimedi legittimi siano impediti.

CAPITOLO TERZO

DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI ED ETNICHE

Art. 24

L’appartenenza a qualunque minoranza nazionale o etnica non può costituire un danno per nessuno.

Art. 25

(1) Ai cittadini che costituiscono minoranze nazionali o etniche si garantisce uno sviluppo universale, in particolare il diritto di promuovere, insieme agli altri appartenenti alla minoranza, la propria cultura, il diritto di diffondere e ricevere informazioni nella propria lingua materna e di prendere parte ad associazioni nazionali. La legge stabilisce i dettagli.

(2) Ai cittadini che appartengono a minoranze nazionali ed etniche si garantisce anche, alle condizioni previste dalla legge,

a) il diritto all’istruzione nella propria lingua

b) il diritto di utilizzare la propria lingua nei rapporti con l’amministrazione

c) il diritto di partecipare alla soluzione delle questioni che riguardano le minoranze nazionali ed etniche.

CAPITOLO QUARTO

DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Art. 26

(1) Ognuno ha il diritto alla libera scelta della professione e della preparazione ad essa, come pure il diritto di esercitare l’attività imprenditoriale e di svolgere altre attività economiche.

(2) La legge può stabilire le condizioni e le limitazioni all’esercizio di determinate professioni o attività.

(3) Ognuno ha il diritto di ricercare i mezzi per le proprie necessità vitali di lavoro. Lo Stato sostiene materialmente in maniera adeguata i cittadini che non possono esercitare, non per colpa loro, tale diritto; la legge stabilisce le condizioni.

(4) La legge può stabilire una disciplina diversa per gli stranieri.

Art. 27

(1) Ognuno ha diritto di associarsi liberamente con altri per la tutela dei propri interessi economici e sociali.

(2) Le organizzazioni sindacali sorgono in maniera indipendente dallo Stato. Non è ammissibile limitare il numero delle organizzazioni sindacali, come neppure favorire alcune di esse nell’impresa o nel settore.

(3) L’attività delle organizzazioni sindacali e la costituzione e il funzionamento di altre associazioni per la tutela degli interessi economici e sociali possono essere limitati dalla legge qualora si tratti di una misura necessaria, in una società democratica, per la tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine pubblico o dei diritti e delle libertà altrui.

(4) Il diritto di sciopero è garantito alle condizioni stabilite dalla legge; tale diritto non appartiene ai giudici, ai procuratori, ai membri delle forze armate ed ai membri delle forze di sicurezza.

Art. 28

I  lavoratori hanno diritto ad una giusta retribuzione ed a condizioni di lavoro soddisfacenti. La legge stabilisce i dettagli.

Art. 29

(1) Le donne, i minori e le persone colpite da malattia hanno diritto ad una protezione rafforzata della salute sul lavoro ed a condizioni di lavoro speciali.

(2) I minori e le persone colpite da malattia hanno diritto ad una protezione speciale nei rapporti di lavoro ed al sostegno nella preparazione alla professione.

(3) La legge stabilisce i dettagli.

Art. 30

(1) I cittadini hanno diritto ad un’assistenza materiale adeguata in caso di vecchiaia ed in caso di inabilità al lavoro, come pure in caso di perdita della persona di cui sono a carico.

(2) Chiunque si trovi in stato di indigenza materiale ha diritto al sostegno necessario a garantirgli le condizioni vitali di base.

(3) La legge stabilisce i dettagli.

Art. 31

Ognuno ha diritto alla tutela della salute. I cittadini hanno, sulla base dell’assicurazione pubblica, il diritto alle cure mediche gratuite ed all’assistenza medica alle condizioni previste dalla legge.

Art. 32

(1) I genitori e la famiglia ricadono sotto la tutela della legge. È garantita la speciale tutela dei bambini e dei minori.

(2) Alle donne in stato di gravidanza è garantita una speciale assistenza, la tutela nei rapporti di lavoro e condizioni lavorative adeguate.

(3) Hanno eguali diritti sia i figli nati nel matrimonio che quelli nati fuori del matrimonio.

(4) La cura dei figli e la loro educazione sono un diritto dei genitori; i figli hanno diritto all’educazione ed alla cura da parte dei genitori. I diritti dei genitori possono essere limitati e i figli minorenni possono essere allontanati dai genitori contro la loro volontà solo su decisione del tribunale sulla base della legge.

(5) I genitori che si curano dei figli hanno diritto al sostegno dello Stato.

(6) La legge stabilisce i dettagli.

Art. 33

(1) Ognuno ha diritto all’istruzione. La frequenza scolastica è obbligatoria per il periodo stabilito dalla legge.

(2) I cittadini hanno diritto all’istruzione gratuita nelle scuole elementari e medie e, in base alle attitudini del cittadino ed alle possibilità della società, anche nelle scuole superiori.

(3) Scuole diverse da quelle statali possono essere istituite ed in esse si può insegnare solo alle condizioni stabilite dalla legge; in tali scuole l’istruzione può essere fornita a pagamento.

(4) La legge stabilisce a quali condizioni i cittadini hanno diritto al sostegno allo studio da parte dello Stato.

Art. 34

(1) I diritti sui prodotti creativi dell’attività intellettuale sono tutelati dalla legge.

(2) Il diritto di accesso alle ricchezze culturali è garantito alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 35

(1) Ognuno ha diritto ad un ambiente naturale favorevole.

(2) Ognuno ha diritto ad un’informazione tempestiva e completa sullo stato dell’ambiente naturale e delle risorse naturali.

(3) Nell’esercizio dei propri diritti nessuno può minacciare o danneggiare l’ambiente naturale, le risorse naturali, le altre ricchezze naturali ed i monumenti culturali oltre la misura stabilita dalla legge.

CAPITOLO QUINTO

DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE ED ALLE ALTRE FORME DI TUTELA GIURIDICA

 

Art. 36

(1) Ognuno può rivendicare nel modo stabilito i propri diritti presso un tribunale indipendente ed imparziale e nei casi previsti presso altro organo.

(2) Chi sostiene di essere stato danneggiato nei propri diritti da una decisione di un organo dell’amministrazione pubblica può rivolgersi al tribunale per far verificare la legittimità di tale decisione, se la legge non stabilisce diversamente. Tuttavia non può essere esclusa dalla competenza del tribunale la verifica delle decisioni che riguardano i diritti e le libertà fondamentali previsti dalla Carta.

(3) Ognuno ha diritto al risarcimento del danno arrecatogli da una decisione illegittima di un tribunale, di un altro organo statale o di organi dell’amministrazione pubblica o da un procedimento scorretto dell’autorità.

(4) La legge disciplina le condizioni e i dettagli.

Art. 37

(1) Ognuno ha diritto di rifiutarsi di fornire una testimonianza qualora questa possa far rischiare un procedimento penale a se stesso o ad un persona vicina.

(2) Ognuno ha diritto all’assistenza legale nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ad altri organi statali o ad organi dell’amministrazione pubblica, fin dall’inizio del procedimento.

(3) Tutte le parti sono uguali nel procedimento.

(4) Chi afferma di non conoscere la lingua in cui si svolge il dibattimento ha diritto all’interprete.

Art. 38

(1) Nessuno può essere distolto dal proprio giudice legittimo. La legge stabilisce la competenza dei tribunali e dei giudici.

(2) Ognuno ha diritto a che la propria causa sia dibattuta pubblicamente, senza inutili ritardi ed in sua presenza, ed a pronunciarsi relativamente a tutte le prove prodotte. La pubblicità può essere esclusa solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 39

Solo la legge stabilisce quale azione è un reato penale e qual’è la pena, come pure quali altre privazioni nei diritti o nella proprietà possono essere imposti per la sua commissione.

Art. 40

(1) Solo il tribunale decide della colpevolezza e della pena per i reati penali.

(2) Chiunque sia sottoposto a procedimento penale è considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non venga stabilita con sentenza valida di condanna del tribunale.

(3) L’accusato ha diritto a che gli venga dato il tempo e la possibilità di prepararsi la difesa ed a difendersi da solo o tramite un difensore. Se il difensore non viene scelto benché la legge imponga che ci debba essere, sarà stabilito dal tribunale. La legge stabilisce in quali casi l’accusato ha diritto all’assistenza gratuita di un difensore.

(4) L’accusato ha il diritto di rifiutarsi di testimoniare; di tale diritto non può essere privato in alcun modo.

(5) Nessuno può essere perseguito penalmente per un’azione per la quale sia stato già validamente condannato o assolto. Tale principio non esclude l’applicazione di rimedi eccezionali in conformità alla legge.

(6) La punibilità di un’azione viene valutata, e la pena viene inflitta, sulla base della legge in vigore al momento in cui l’azione fu commessa. La legge successiva si applica qualora sia più favorevole al reo.

CAPITOLO SESTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 41

(1) I diritti di cui agli artt. 26, 27 comma 4, 28-31, 32 commi 1 e 3, 33 e 35 della Carta si possono rivendicare solo nei limiti delle leggi di esecuzione di tali disposizioni.

(2) Quando nella Carta si parla di legge si intende la legge dell’Assemblea federale, a meno che dalla ripartizione costituzionale del potere legislativo non discenda che la disciplina spetta alle leggi dei Consigli nazionali.

Art. 42

(1) Quando la Carta usa il termine “cittadino” con esso si intende il cittadino della Repubblica federale ceca e slovacca.

(2) Gli stranieri godono nella Repubblica federale ceca e slovacca dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta a meno che questi non siano riconosciuti esplicitamente ai cittadini.

(3) Quando le disposizioni in vigore utilizzano il termine “cittadino” si intende con esso qualunque persona, qualora si tratti dei diritti e libertà fondamentali che la Carta riconosce a prescindere dalla cittadinanza dello Stato.

Art. 43

La Repubblica federale ceca e slovacca assicura l’asilo agli stranieri perseguitati per l’esercizio dei diritti e delle libertà politiche. L’asilo può essere rifiutato a chi abbia agito in contrasto con i diritti umani e le libertà fondamentali.

Art. 44

La legge può limitare per i giudici e i procuratori il diritto allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e di altra attività economica e il diritto previsto dall’art. 20 comma 2; per i dipendenti dell’amministrazione statale e dell’autogoverno territoriale, nelle funzioni stabilite, anche il diritto previsto dall’art. 27 comma 4; per gli appartenenti alle forze di sicurezza ed alle forze armate anche i diritti previsti dagli artt. 18, 19 e 27 commi 1-3, se dipendono dallo svolgimento del servizio. La legge può limitare il diritto di sciopero per le persone che svolgono occupazioni direttamente necessarie per la tutela della vita e della salute.


[1] I commi 2 e 3 sono stati inseriti con la revisione costituzionale dell’11 settembre 2009.

[2] Versione in vigore dall’1/10/2012.

[3] Versione in vigore dall’1/10/2012.

[4] Versione in vigore dall’1/10/2012.

[5] Versione in vigore dall’1/10/2012, prima era il presidente della Camera dei deputati.

[6] Versione in vigore dall’1/10/2012, prima era il presidente della Camera dei deputati.

[7] Versione in vigore dall’1/10/2012, prima era «ordina che un procedimento penale non venga iniziato e se è stato iniziato che non venga proseguito», competenza ora spostata all’art. 63, ossia alle competenze che richiedono la controfirma ministeriale.

[8] Vedi nota precedente.

[9] Con la revisione del 2012 si elimina l’ultima lettera di tale comma che prevedeva «indice il referendum sull’ingresso della Repubblica ceca nell’Unione europea e ne proclama i risultati».

[10] In vigore dall’8/3/2013 ossia dalla data di elezione del prossimo Presidente. La versione precedente del comma 1 era: «Il Presidente della Repubblica non può essere arrestato, perseguito penalmente o perseguito per una contravvenzione o altro illecito amministrativo».

[11] In vigore dall’8/3/2013. Il precedente comma 2 prevedeva: «Il Presidente della Repubblica può essere perseguito per alto tradimento dinanzi alla Corte costituzionale sulla base di un’accusa del Senato. La pena comminabile può essere la perdita dell’ufficio presidenziale e della capacità di occuparlo nuovamente».

[12] In vigore dall’8/3/2013. Il precedente comma 3 recitava: « Il Presidente della Repubblica non può mai essere perseguito penalmente per reati commessi durante l’esercizio delle sue funzioni».

[13] In vigore dall’1/10/2012. La precedente versione era la seguente: «Qualora la carica di Presidente sia vacante e il nuovo Presidente della Repubblica non sia stato ancora eletto o non abbia prestato giuramento, ed anche se il Presidente della Repubblica non possa per gravi motivi esercitare i propri doveri e su ciò si pronuncino la Camera dei deputati e il Senato, l’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) h), i), l) e dall’art. 63 comma 2 spettano al presidente del Governo. Spetta al presidente della Camera dei deputati l’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica previste dall’art. 62 lettere a), b), c), d), e), m), n) nel periodo in cui il presidente del Governo esercita le funzioni provvisorie di Presidente della Repubblica; se la carica di Presidente della Repubblica risulta vacante nel periodo in cui la Camera dei deputati è sciolta, l’esercizio di tali funzioni spetta al presidente del Senato».

[14] Con la revisione del 2012 viene eliminata l’ultima lettera che prevedeva la verifica della conformità del procedimento di svolgimento del referendum sull’ingresso della Repubblica ceca nell’Unione europea  alla legge costituzionale sul referendum di ingresso della Repubblica ceca nell’Unione europea ed alla legge emanata per la sua attuazione.

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