di Angela Di Gregorio
Il 23 maggio è stata firmata dal capo dello Stato la legge costituzionale federale che inserisce modifiche nelle leggi costituzionali “Sul Plenipotenziario per i diritti umani” e “Sul Governo della FdR”, approvata dalla Duma il 15 maggio e dal Consiglio della Federazione il 20 maggio.
Lo scopo del provvedimento è di unificare e perfezionare il sistema anticorruzione. Si prevede infatti:
a) l’obbligo rispettivamente del Plenipotenziario per i diritti umani nella FdR e dei membri del Governo della FdR di adottare misure per prevenire e regolamentare il conflitto di interessi in cui sono coinvolti i suddetti funzionari;
b) la precisazione delle disposizioni che riguardano il divieto per i membri del Governo di occuparsi di attività imprenditoriali personalmente o tramite fiduciari, nonché di partecipare alla gestione di soggetti economici indipendentemente dalla loro forma giuridico-organizzativa, e l’obbligo di trasferire per il periodo della propria permanenza al Governo le quote di proprietà in gestione fiduciaria.
Sulla base dell’art. 84 cost. e della legge federale “Sui trattati internazionali della FdR” il Presidente ha sottoposto alla Duma per la ratifica il Trattato tra FdR e Repubblica di Ossetia del sud di alleanza ed integrazione, firmato a Mosca il 18 marzo 2015.
Il Trattato è un documento-base in cui si prevede l’intenzione delle parti di stabilire gradualmente una collaborazione più stretta nella sfera sociale, economica ed umanitaria ed anche nell’ambito della difesa e della sicurezza. Sulla base di tale trattato si potranno concludere singoli accordi nelle diverse materie. Il Trattato contiene disposizioni diverse rispetto a quelle previste nella legislazione russa, in particolare in relazione allo svolgimento del servizio statale e municipale, alle cariche statali e municipali. Il trattato stabilisce le basi dei rapporti inter-statali tra la FdR e la ROS. E’ una tipologia di trattato che deve essere sottoposto a ratifica.
Viene firmata la legge che prevede nuove modalità di presentazione delle candidature a membro del Consiglio della Federazione. La legge, approvata dalla Duma il 24 aprile e dal Consiglio della Federazione il 29 aprile, modifica l’art. 2 della legge federale “Sulle modalità di formazione del Consiglio della Federazione dell’Assemblea federale della FdR”.
Lo scopo è di sincronizzare i termini di adozione da parte degli organi rappresentativi delle formazioni municipali del soggetto della FdR delle decisioni di sostegno del membro del CdF, necessarie per la sua candidatura alla carica di membro del CdF – rappresentante dell’organo esecutivo del potere statale del soggetto della FR in caso di elezione del supremo funzionario da parte dei deputati dell’organo legislativo del potere statale del soggetto della FR, con i tempi di presentazione all’organo legislativo del potere statale del soggetto di candidati all’elezione alla carica di supremo funzionario del soggetto della FR.