La Corte costituzionale dell’Ecuador riconosce i diritti degli animali selvatici

ECUADOR CONSTITUTIONAL COURT RECOGNIZES WILD ANIMALS’ LEGAL RIGHTS

di Laura Alessandra Nocera*

Il 27 gennaio 2022, la Corte costituzionale dell’Ecuador con la storica sentenza No. 253-20-JH/22 – “Caso Mona Estrellita” ha riconosciuto i diritti di un animale selvatico, la scimmia di tipologia chorongo de Humboldt, nominata “Estrellita”, cresciuta per 18 anni come un animale domestico dalla ricorrente Ana Beatriz Burbano, rendendo l’Ecuador il primo paese al mondo a fornire una tutela legale agli animali selvatici.

Il caso è arrivato alla Corte dopo acción de habeas corpus No. 18331-2019-00629, presentata ex artt. 71 della Costituzione e 585 del Codice Civile il 30 giugno 2020 dalla Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito della Corte Provincial de Justicia de Tungurahuache, che aveva istruito il caso, dopo che, a seguito di una chiamata anonima denunciante al Ministero dell’Ambiente la presenza di fauna selvatica presso l’abitazione domestica della ricorrente in violazione delle disposizioni normative sulla tutela dell’ambiente, l’animale era stato prelevato dalla dimora, privato delle cure necessarie e dell’affetto della ricorrente, considerata dall’animale come una “madre”, e rinchiuso per diverso tempo in attesa di giudizio. L’animale era, inoltre, deceduto durante il suo periodo di detenzione a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato da insufficienza renale e respiratoria.

La Corte, dopo aver ripercorso i fatti giuridici culminanti nel ricorso avverso l’illegittima detenzione della scimmia Estrellita da parte del Ministero dell’Ambiente, si è richiamata alle disposizioni costituzionali inerenti alla tutela della Natura come soggetto giuridico di diritto e alla giurisprudenza precedente della Corte costituzionale. Infatti, la Costituzione dell’Ecuador fa riferimento alla “Naturaleza” già a partire dal Preambolo, inaugurando un «constitucionalismo fundado en la convivencia diversa y armónica con la Naturaleza que persigue como finalidad el buen vivir o sumak kawsay» (par. 54). Nel passaggio da una visione antropocentrica di stampo euro-occidentale ad una visione socio-biocentrica (o geocentrica o cosmocentrica), connessa alla dimensione antropologica e ancestrale delle culture indigene, la natura, pertanto, ha assunto la qualificazione non più di oggetto di diritto da essere tutelato, ma di soggetto pienamente titolare di una serie di diritti (e doveri). Tale visione è stata più volte ribadita anche dalle precedenti pronunce della stessa Corte (sentenze No. 22-18-IN/21, No. 1149-19-JP/21, No. 47-15-IN/21, No. 1185-20-JP/21 e No. 2167-21-EP/21) e implica che «el ser humano no debe ser el único sujeto de derechos, ni el centro de la protección ambiental. Al contrario, reconociendo especificidades y diferencias, se plantea la complementariedad entre los seres humanos y otras especies y sistemas naturales en tanto integran sistemas de vida comunes» (Corte Constitucional, Sentencia No. 1149-19-JP/21, párr. 50).

La natura, ai sensi dell’art. 83 della Costituzione e in continuità con quanto stabilito anche dalla Corte interamericana dei diritti umani (Corte IDH, Opinión consultiva OC 23/17, 15 de noviembre de 2017 “Medio Ambiente y Derechos Humanos”), è «conformada por un conjunto interrelacionado, interdependiente e indivisible de elementos bióticos y abióticos (ecosistemas)», per cui è considerata come «una comunidad de vida» dove «los elementos que la componen, incluida la especie humana, están vinculados y tienen una función o rol» (Corte Constitucional, Sentencia No. 22-18-IN/21, párr. 27). Di conseguenza, la Corte costituzionale riconosce la Natura come titolare di diritti in tutti i «niveles de organización ecológica» (par. 70).

Dopo tale disamina, la Corte ha analizzato la situazione del mondo faunistico come uno dei livelli di organizzazione ecologica di cui si compone la Natura. Pertanto, ogni animale, in quanto elemento di base del mondo faunistico, non deve essere considerato solo come oggetto della tutela riconosciuta al «medio ambiente», ma, secondo una recente lettura dei diritti costituzionali, come titolare dei medesimi diritti soggettivi riconosciuti alla Natura. Gli animali sono, dunque, soggetti di diritto distinti dalle persone (vedi anche Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU016/20) e i loro diritti sono una declinazione particolare dei diritti della Natura (art. 74 della Costituzione). Gli animali selvatici, in particolare, come fauna che appartiene ad un determinato ecosistema non antropomorfizzato, godono, anzitutto, del diritto all’esistenza in conformità al proprio habitat e al proprio comportamento naturale e, quindi, di una tutela rafforzata, di cui lo Stato si fa promotore, in quanto specie vulnerabili, in pericolo e connesse al mantenimento e alla preservazione della qualità degli ecosistemi naturali.

Relativamente al caso della scimmia Estrellita, la Corte, anzitutto, ha definito l’animale come un animale selvatico e, considerando in particolare la sua specie, come fauna in pericolo di esistenza, nonostante abbia vissuto un periodo più o meno lungo della sua vita in un ambiente domestico e antropomorfizzato (l’abitazione della ricorrente). Pertanto, era dovere delle autorità nazionali procedere alla tutela e alla preservazione delle condizioni di esistenza dell’animale, come previsto anche dagli artt. 72-74 della Costituzione. In particolare, l’art. 72 «establece que el derecho a la restauración de la naturaleza implica recuperar y rehabilitar sus funciones, ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos (restitutio in integrum), devolviendo la naturaleza a su estado original, independientemente de otras compensaciones monetarias a las personas afectadas por el ecosistema dañado» (Corte Constitucional, Sentencia No. 0507-12-EP 2015, par. 11). Tale disposizione include la restituzione degli animali al loro hábitat naturale in perfetta salute, ma non lo sradicamento dall’ambiente in cui l’animale è abituato a vivere, la sua detenzione e la sua custodia a tempo indeterminato presso lo zoo, come è accaduto nel caso specifico. La compromissione e la successiva degenerazione delle condizioni di salute dell’animale e il conseguente evento morte sono stati, pertanto, causati da tale trattamento. Per tale ragione, l’animale ha diritto ad accedere alle garanzie giurisdizionali previste dagli artt. 11.3, 71, 86.1, 88 e 148 della Costituzione per la tutela dei diritti della Natura e, quindi, anche all’acción de habeas corpus per l’illegittima detenzione subita da parte del Ministero dell’Ambiente. Sul punto, la Corte, tramite un’interpretazione comparata che si avvale anche delle pronunce dei tribunali di altri Stati (Tribunal Constitucional del Perú. Expediente, No. 2663-2003-HC/TC; Tribunal Constitucional del Perú, STC 02700-2006-PHC, FJ 2 y 3), afferma che il procedimento di habeas corpus è un giudizio «restaurativo cuando se promueve para obtener la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida» (par. 168) e, quindi, promuove la restitutio in integrum prevista dalla Costituzione per la tutela dei diritti della Natura.

Pertanto, la Corte riconosce che anche gli animali sono soggetti di diritto tutelati dalle disposizioni costituzionali concernenti i diritti della Natura, chiarendo un’apparente lacuna del testo costituzionale. Di conseguenza, i diritti riconosciuti ora agli animali selvatici in Ecuador sono i seguenti: diritto di esistere (par. 111); diritto a non essere cacciato, pescato, catturato, raccolto, estratto, detenuto, trafficato, commerciato o scambiato (par. 112); diritto al libero sviluppo del proprio comportamento animale (par. 113); diritto alla libertà e al buen vivir (par. 119); diritto all’alimentazione secondo le esigenze nutrizionali della specie, avendo accesso ad adeguate quantità di cibo e acqua per mantenerli in salute (par. 137); diritto a vivere in armonia (par. 119); diritto alla salute (par. 119); diritto all’habitat (par. 119); diritto di pretendere i propri diritti dalle autorità competenti (par. 121); diritto all’integrità fisica, mentale e sessuale (par. 133); diritto a vivere in un ambiente adatto a ciascuna specie, con adeguate condizioni di riparo e riposo (par. 137); diritto alla vita in un ambiente privo di violenza, nonché in un ambiente libero da crudeltà, paura e angoscia (par. 137).

Relativamente al caso specifico della scimmia Estrellita, l’intervento del Ministero dell’Ambiente è da considerare illegittimo e lesivo dei diritti soggettivi dell’animale.

Simile lettura giurisprudenziale è in linea con la recente evoluzione costituzionale e normativa di diversi Stati nel riconoscimento dei diritti degli animali. Non può sfuggire, infatti, come anche l’Italia abbia recentemente approvato il disegno di legge costituzionale che modifica e riformula gli artt. 9 e 41 della Costituzione, introducendo la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e dei diritti degli animali e aprendo la strada ad una svolta importante nella considerazione della natura come soggetto di diritto.

Fonti:

* Professore a contratto (Adjunt Professor) di Transnational Constitution-Making, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, Università degli Studi di Milano.

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