Costituzione della Repubblica Slovacca

 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
PREAMBOLO
Noi, popolo slovacco,
ricordando l’eredità politica e culturale dei nostri antenati e le esperienze secolari delle lotte per l’esistenza nazionale e la propria statualità,
nel segno dell’eredità spirituale cirillo-metodiana e del retaggio storico della Grande Moravia,
sulla base del diritto naturale dei popoli all’autodeterminazione,
insieme ai membri delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici che vivono sul territorio della Repubblica slovacca,
nell’interesse di una duratura collaborazione pacifica con gli altri Stati democratici,
intenzionati ad attuare una forma democratica di governo, a garantire una vita libera, lo sviluppo della cultura spirituale e della prosperità economica,
noi, cittadini della Repubblica slovacca
deliberiamo attraverso i propri rappresentanti
la presente Costituzione

CAPITOLO PRIMO
Sezione prima
Disposizioni fondamentali

Articolo 1
1. La Repubblica slovacca è uno Stato sovrano, democratico e di diritto. Non è vincolata ad alcuna ideologia o religione.
2. La Repubblica slovacca riconosce e rispetta le regole generali del diritto internazionale, i trattati internazionali cui aderisce e gli altri suoi obblighi internazionali.

Articolo 2
1. Il potere statale deriva dai cittadini, che lo esercitano attraverso i propri rappresentanti elettivi o direttamente.
2. Gli organi dello Stato possono agire solo sulla base della Costituzione, entro i limiti da essa stabiliti e nell’ampiezza e nei modi previsti dalla legge.
3. Ognuno può fare ciò che non è vietato dalla legge e nessuno può essere obbligato a fare
qualcosa che la legge non impone.

Articolo 3
1. Il territorio della Repubblica slovacca è unitario ed indivisibile.
2. I confini della Repubblica slovacca possono essere modificati solo con legge costituzionale.

Articolo 4
I minerali, le miniere, le acque sotterranee, le fonti naturali termali e i corsi d’acqua sono di proprietà della Repubblica slovacca.

Articolo 5
1. L’acquisto e la perdita della cittadinanza della Repubblica slovacca sono stabiliti dalla legge.
2. Nessuno può essere privato della cittadinanza della Repubblica slovacca contro la sua volontà.

Articolo 6
1. Sul territorio della Repubblica slovacca la lingua di Stato è lo slovacco.
2. La legge stabilisce l’utilizzo di altre lingue diverse dalla lingua di Stato nei rapporti con
l’amministrazione.

Articolo 7
1. La Repubblica slovacca può, sulla base di una libera decisione, entrare a far parte di un’unione statale con altri Stati. La decisione di entrare a far parte di un’unione statale con altri Stati oppure di uscire da tale unione viene adottata con legge costituzionale, confermata con referendum.
2. La Repubblica slovacca può con un trattato internazionale, ratificato e promulgato nei modi stabiliti dalla legge, oppure sulla base di tale trattato trasferire l’esercizio di parte dei propri diritti alle Comunità europee ed all’Unione europea. Gli atti giuridici vincolanti delle Comunità europee e dell’Unione europea prevalgono sulle leggi della Repubblica slovacca. L’attuazione degli atti giuridici vincolanti che richiedono un’implementazione si effettua con legge o con decreto del Governo di cui all’art. 120, comma 2.
3. La Repubblica slovacca può, al fine di mantenere la pace, la sicurezza e l’ordinamento
democratico, alle condizioni stabilite da un trattato internazionale, partecipare ad un’organizzazione di sicurezza reciproca collettiva.
4. Per la validità dei trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali, dei trattati internazionali politici, dei trattati internazionali di natura militare, dei trattati internazionali con cui sorge per la Repubblica slovacca l’appartenenza ad organizzazioni internazionali, dei trattati internazionali economici di natura generale, dei trattati internazionali per la cui esecuzione è necessaria una legge e dei trattati internazionali che stabiliscono direttamente diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche si richiede prima della ratifica il consenso del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
5. I trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali, i trattati internazionali per la cui esecuzione non è necessaria una legge e i trattati internazionali che direttamente stabiliscono diritti od obblighi delle persone fisiche o giuridiche e che sono stati ratificati e promulgati secondo le modalità stabilite dalla legge prevalgono sulle leggi.

Articolo 7a
La Repubblica slovacca sostiene la coscienza nazionale e l’identità culturale degli slovacchi che vivono all’estero, sostiene le loro istituzioni dirette al raggiungimento di tale fine e i rapporti con il paese materno.

Sezione seconda
I simboli di Stato
Articolo 8
I simboli di Stato della Repubblica slovacca sono l’emblema di Stato, la bandiera di Stato, il sigillo di Stato e l’inno di Stato.

Articolo 9
1. L’emblema di Stato della Repubblica slovacca è costituito da uno scudo rosso paleo-gotico con all’interno la raffigurazione di una croce doppia d’argento, che si eleva sull’altura centrale di un complesso azzurro di tre colline.
2. La bandiera di Stato della Repubblica slovacca rappresenta un drappo composto da tre strisce orizzontali di colore bianco, azzurro e rosso. Sulla striscia centrale del drappo della bandiera di Stato della Repubblica slovacca è raffigurato l’emblema di Stato della Repubblica slovacca.
3. Il sigillo di Stato della Repubblica slovacca è formato dall’emblema di Stato della Repubblica slovacca circondato dalla scritta “Repubblica slovacca”.
4. L’inno di Stato della Repubblica slovacca è formato dalle prime due strofe della canzone “Nad Tatrou sa blýska” (Sui monti Tatra scintilla il lampo).
5. La descrizione dettagliata dei simboli di Stato della Repubblica slovacca e le modalità del loro utilizzo sono stabilite dalla legge.
Sezione terza
La capitale della Repubblica slovacca

Articolo 10
1. La capitale della Repubblica slovacca è Bratislava.
2. Lo status di Bratislava come capitale della Repubblica slovacca viene stabilito dalla legge.

CAPITOLO SECONDO
DIRITTI E LIBERTÀ FONDAMENTALI
Sezione prima
Disposizioni generali

Articolo 11
Abrogato

Articolo 12
1. Gli uomini sono liberi ed eguali in dignità e diritti. I diritti e le libertà fondamentali sono
irrinunciabili, inalienabili, imprescrittibili e inviolabili.
2. I diritti e le libertà fondamentali sono garantiti sul territorio della Repubblica slovacca a tutti senza differenza di sesso, razza, colore della pelle, lingua, fede e religione, opinioni politiche o altro genere di opinioni, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale o etnica, situazione patrimoniale, nascita o per altre condizioni. Nessuno può essere danneggiato, avvantaggiato o svantaggiato per questi motivi.
3. Ognuno ha il diritto di decidere liberamente circa la propria appartenenza nazionale. È vietato esercitare qualunque influenza su tale decisione e l’utilizzo di ogni mezzo di pressione che tenda alla rinuncia all’appartenenza nazionale.
4. Nell’esercizio dei propri diritti e libertà fondamentali non si può arrecare danno ai diritti altrui.

Articolo 13
1. Gli obblighi possono essere imposti
a) con legge o in base alla legge, nei limiti previsti da essa e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
b) con un trattato internazionale di cui all’art. 7, comma 4 il quale prevede direttamente diritti ed obblighi delle persone fisiche e giuridiche oppure
c) da un decreto del Governo ai sensi dell’art. 120, comma 2.
2. Limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali possono essere previste, alle condizioni stabilite dalla presente Costituzione, solo con legge.
3. Le restrizioni legali dei diritti e delle libertà fondamentali devono valere allo stesso modo per tutti i casi rispondenti alle condizioni stabilite.
4. Nel limitare i diritti e le libertà fondamentali bisogna preservarne l’essenza e il significato. Tali limitazioni possono essere effettuate solo per le finalità stabilite.

Sezione seconda
Diritti umani e libertà fondamentali

Articolo 14
Ognuno ha la capacità di essere titolare di diritti.

Articolo 15
1. Ognuno ha diritto alla vita. La vita umana è meritevole di tutela fin da prima della nascita.
2. Nessuno può essere privato della vita.
3. La pena di morte non è ammessa.
4. Non si verifica una violazione dei diritti ai sensi di tale articolo se qualcuno sia stato privato della vita in relazione ad un’azione che non è punibile in base alla legge.

Articolo 16
1. È garantita l’inviolabilità della persona e della sua vita privata. Solo nei casi stabiliti dalla legge possono essere previste limitazioni.
2. Nessuno può essere torturato o sottoposto a trattamenti o pene crudeli, disumane o umilianti.

Articolo 17
1. La libertà personale è garantita.
2. Nessuno può essere perseguito o privato della libertà se non per i motivi e nei modi stabiliti dalla legge. Nessuno può essere privato della libertà solo per l’incapacità di adempiere i suoi obblighi contrattuali.
3. L’accusato o il sospettato di un reato penale può essere fermato solo nei casi previsti dalla legge.
La persona fermata deve essere immediatamente informata dei motivi del fermo, ascoltata, ed entro 48 ore rimessa in libertà o tradotta dinanzi al tribunale. Entro 48 ore dal fermo, e in caso di reati penali particolarmente gravi entro 72 ore, il giudice deve ascoltare la persona fermata e decidere dell’arresto oppure del suo rilascio.
4. L’accusato può essere arrestato solo su mandato scritto e motivato del giudice. La persona arrestata deve essere condotta dinanzi al tribunale entro 24 ore. Entro 48 ore dall’arresto, e in caso di reati penali particolarmente gravi entro 72 ore, il giudice deve ascoltare la persona arrestata e decidere dell’arresto o del rilascio.
5. Nessuno può essere tratto in arresto se non per i motivi e per il periodo stabilito dalla legge e sulla base della decisione del giudice.
6. La legge stabilisce in quali casi una persona può essere condotta o mantenuta in istituti di cura obbligata senza il suo consenso. Tale provvedimento deve essere notificato entro 24 ore al tribunale che decide entro cinque giorni su tale collocazione.
7. L’esame delle condizioni psichiche di una persona accusata di avere commesso un reato può effettuarsi solo su mandato scritto del tribunale.

Articolo 18
1. Nessuno può essere sottoposto a lavori o servizi forzati.
2. La disposizione del comma 1 non si applica:
a) ai lavori imposti in base alla legge alle persone che scontano una pena detentiva o alle
persone che scontano una pena diversa in sostituzione di una pena detentiva,
b) al servizio militare o ad altro servizio previsto dalla legge al posto del servizio militare
obbligatorio,
c) al servizio preteso sulla base della legge nel caso di calamità naturali, incidenti o altri rischi che minaccino la vita, la salute o considerevoli valori patrimoniali,
d) alle operazioni imposte dalla legge per la tutela della vita, della salute o dei diritti altrui,
e) ai servizi municipali minori sulla base della legge.

Articolo 19
1. Ognuno ha diritto a che sia preservata la propria dignità umana, l’onore personale, la buona reputazione e a che sia tutelato il proprio nome.
2. Ognuno ha diritto alla tutela nei confronti di intromissioni ingiustificate nella propria vita privata e familiare.
3. Ognuno ha diritto alla tutela nei confronti della raccolta ingiustificata, della pubblicizzazione o di altri abusi di dati sulla propria persona.

Articolo 20
1. Ognuno ha diritto di avere beni in proprietà. Il diritto di proprietà di tutti i proprietari presenta lo stesso contenuto e tutela legale. I beni ottenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico non sono soggetti a tutela. Si garantisce il diritto di successione.
2. La legge stabilisce quali altri beni, oltre ai beni indicati all’art. 4 della presente Costituzione, necessari per soddisfare le esigenze della società, lo sviluppo dell’economia nazionale e l’interesse pubblico possano essere di proprietà esclusivamente dello Stato, del comune o di persone giuridiche specificate. La legge può stabilire anche che determinati beni possono essere esclusivamente di proprietà dei cittadini o delle persone giuridiche residenti nella Repubblica slovacca.
3. Il diritto di proprietà comporta degli obblighi. Non se ne può abusare in danno dei diritti altrui o in contrasto con gli interessi generali protetti dalla legge. L’esercizio del diritto di proprietà non deve danneggiare la salute umana, la natura, i monumenti culturali e l’ambiente oltre la misura stabilita dalla legge.
4. L’espropriazione o la limitazione forzata del diritto di proprietà è possibile esclusivamente nella misura necessaria e nel pubblico interesse, sulla base della legge e dietro giusto indennizzo.
5. Altre intromissioni nel diritto di proprietà sono consentite esclusivamente quando si tratta di beni acquisiti in maniera illegale o in transazioni illecite e se si tratta di provvedimenti necessari in una società democratica per la sicurezza dello Stato, la tutela dell’ordine pubblico, della moralità o dei diritti e libertà altrui. La legge stabilisce le condizioni.

Articolo 21
1. Il domicilio è inviolabile. Non è consentito entrare in esso senza il consenso di chi vi abita.
2. La perquisizione domiciliare è ammissibile solo in relazione ad un procedimento penale, e sulla base di un mandato scritto e motivato del giudice. La legge stabilisce con quali modalità si può procedere alla perquisizione domiciliare.
3. Altre intromissioni nell’inviolabilità del domicilio possono essere consentite con legge solo qualora ciò sia necessario, in una società democratica, per la protezione della vita, della salute o della proprietà delle persone, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui o per scongiurare una grave minaccia dell’ordine pubblico. Qualora il domicilio sia utilizzato anche per l’attività imprenditoriale o per lo svolgimento di altre attività economiche, tali intromissioni possono essere consentite dalla legge anche quando ciò sia necessario per l’adempimento delle funzioni dell’amministrazione pubblica.

Articolo 22
1. La segretezza della corrispondenza, delle altre comunicazioni e messaggi scritti e la tutela dei
dati personali sono garantite.
2. Nessuno può violare la segretezza della corrispondenza o la segretezza di altri scritti o
annotazioni, siano essi conservati in privato o inviati per posta o in altro modo, ad eccezione dei casi
stabiliti dalla legge. È egualmente garantita la segretezza delle informazioni trasmesse per telefono,
telegrafo o con altre simili apparecchiature.

Articolo 23
1. La libertà di circolazione e di soggiorno è garantita.
2. Chiunque si trovi legittimamente sul territorio della Repubblica slovacca ha il diritto di uscire liberamente da esso.
3. Le libertà di cui ai commi 1 e 2 possono essere limitate dalla legge qualora ciò sia necessario per la sicurezza dello Stato, il mantenimento dell’ordine pubblico, la tutela della salute o la tutela dei diritti e delle libertà altrui ed anche, su territori circoscritti, per motivi di tutela della natura.
4. Ogni cittadino ha diritto al libero ingresso sul territorio della Repubblica slovacca. Non si può obbligare il cittadino ad abbandonare la patria e non lo si può espellere.
5. Lo straniero può essere espulso solo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24
1. La libertà di pensiero, di coscienza, di credo religioso e di fede sono garantite. Tale diritto comprende anche la possibilità di mutare credo religioso o fede. Ognuno ha diritto a non avere alcun credo religioso. Ognuno ha diritto a manifestare pubblicamente il proprio pensiero.
2. Ognuno ha diritto a manifestare pubblicamente il proprio credo religioso o fede sia da solo che insieme ad altri, privatamente o pubblicamente, tramite funzioni religiose, atti religiosi, l’osservazione dei riti liturgici o la partecipazione al loro insegnamento.
3. Le chiese e le organizzazioni religiose gestiscono le proprie attività autonomamente, in
particolare istituiscono propri organi, nominano il proprio personale ecclesiastico, assicurano l’insegnamento della religione e fondano istituzioni monastiche ed altre istituzioni ecclesiastiche indipendentemente dagli organi dello Stato.
4. Le condizioni di esercizio dei diritti di cui ai commi 1-3 possono essere limitate solo con legge qualora si tratti di misure necessarie, in una società democratica, per la tutela dell’ordine pubblico, della salute e della moralità o dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 25
1. La difesa della Repubblica slovacca è un obbligo e una questione di onore per i cittadini. La legge stabilisce l’estensione dell’obbligo di difesa.
2. Nessuno può essere obbligato a svolgere il servizio militare qualora ciò sia in contrasto con la sua coscienza o credo religioso. La legge stabilisce i particolari.

Sezione terza
Diritti politici

Articolo 26
1. La libertà di espressione e il diritto all’informazione sono garantiti.
2. Ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni con la parola, lo scritto, la stampa, le
immagini o in altro modo, come pure di cercare, ricevere e diffondere liberamente idee ed
informazioni a prescindere dai confini dello Stato. La pubblicazione a stampa non è soggetta a procedure di autorizzazione. L’attività imprenditoriale in ambito radio-televisivo può essere sottoposta ad autorizzazione statale. La legge stabilisce i particolari.
3. La censura è vietata.
4. La legge può limitare la libertà di espressione e il diritto di cercare e diffondere le informazioni qualora si tratti di provvedimenti necessari, in una società democratica, per la tutela dei diritti e delle libertà altrui, della sicurezza dello Stato, dell’ordine pubblico, per la tutela della salute pubblica e della moralità.
5. Gli organi del potere pubblico hanno l’obbligo di diffondere nel modo adeguato informazioni sulla propria attività nella lingua di Stato. Le condizioni e le modalità sono stabilite dalla legge.

Articolo 27
1. Il diritto di petizione è garantito. Ognuno ha diritto da solo o insieme ad altri di rivolgersi, per questioni di interesse pubblico o di altro interesse comune, agli organi statali o agli organi dell’autogoverno territoriale con richieste, proposte e reclami.
2. La petizione non può incitare alla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali.
3. La petizione non può interferire nell’indipendenza del tribunale.

Articolo 28
1. Il diritto di riunirsi pacificamente è garantito.
2. Le condizioni di esercizio di tale diritto sono stabilite dalla legge nei casi di riunione in luoghi pubblici, qualora si tratti di provvedimenti necessari, in una società democratica, per tutelare i diritti e le libertà altrui, per tutelare l’ordine pubblico, la salute e la moralità, la proprietà o per la sicurezza dello Stato. Il diritto di riunione non può essere condizionato dall’autorizzazione degli organi dell’amministrazione pubblica.

Articolo 29
1. Il diritto di associarsi liberamente è garantito. Ognuno ha diritto insieme ad altri di associarsi in associazioni, società ed altre forme associative.
2. I cittadini hanno diritto di costituire partiti politici e movimenti politici e di aderire ad essi.
3. L’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 può essere limitato solo nei casi stabiliti dalla legge qualora ciò sia necessario, in una società democratica, per la sicurezza dello Stato, la tutela dell’ordine pubblico, per prevenire reati penali o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.
4. I partiti politici e i movimenti politici, come pure le associazioni, le società e le altre forme associative sono separati dallo Stato.

Articolo 30
1. I cittadini hanno il diritto di partecipare all’amministrazione degli affari pubblici direttamente o con la libera elezione dei propri rappresentanti. Gli stranieri con residenza permanente sul territorio della Repubblica slovacca hanno il diritto di eleggere e di essere eletti agli organi di autogoverno dei comuni e agli organi di autogoverno delle unità territoriali superiori.
2. Le elezioni devono svolgersi in termini non eccedenti il normale periodo elettorale stabilito dalla legge.
3. Il diritto di voto è universale, eguale e diretto e si esercita a scrutinio segreto. La legge stabilisce le condizioni di esercizio del diritto elettorale.
4. I cittadini hanno accesso alle funzioni elettive ed alle altre funzioni pubbliche ad eguali
condizioni.

Articolo 31
La disciplina legislativa di tutti i diritti e libertà politici e la loro interpretazione ed utilizzo devono consentire e tutelare la libera competizione delle forze politiche in una società democratica.

Articolo 32
I cittadini hanno il diritto di opporre resistenza a chiunque elimini l’ordinamento democratico dei diritti umani e delle libertà fondamentali previsti dalla presente Costituzione, quando l’attività degli organi costituzionali e l’utilizzo efficace dei rimedi legittimi siano impediti.

Sezione quarta
Diritti delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici

Articolo 33
L’appartenenza a qualunque minoranza nazionale o gruppo etnico non può costituire uno
svantaggio per nessuno.

Articolo 34
1. Ai cittadini che costituiscono nella Repubblica slovacca una minoranza nazionale o un gruppo etnico viene garantito uno sviluppo completo, in particolare il diritto di sviluppare, insieme agli altri appartenenti alla minoranza o al gruppo, la propria cultura, il diritto di diffondere e ricevere informazioni nella propria lingua materna, di prendere parte ad associazioni nazionali, di costituire e mantenere istituzioni d’istruzione e culturali. La legge stabilisce i particolari.
2. Ai cittadini che appartengono a minoranze nazionali o a gruppi etnici si garantisce, alle
condizioni previste dalla legge, oltre al diritto di padroneggiare la lingua di Stato anche
a) il diritto all’istruzione nella propria lingua,
b) il diritto di utilizzare la propria lingua nelle comunicazioni ufficiali,
c) il diritto di partecipare alla soluzione delle questioni che riguardano le minoranze nazionali e i gruppi etnici.
3. L’esercizio dei diritti dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali e gruppi etnici garantiti nella presente Costituzione non deve condurre alla minaccia della sovranità e dell’integrità territoriale della Repubblica slovacca ed alla discriminazione degli altri suoi abitanti.

Sezione quinta
Diritti economici, sociali e culturali

Articolo 35
1. Ognuno ha diritto alla libera scelta della professione e della preparazione ad essa, come pure il diritto di esercitare l’attività imprenditoriale e di svolgere altre attività di profitto.
2. La legge può stabilire le condizioni e le limitazioni all’esercizio di determinate professioni o attività.
3. I cittadini hanno diritto al lavoro. Lo Stato garantisce, ad un livello adeguato, il sostegno
materiale ai cittadini che non possono esercitare tale diritto senza colpa propria. La legge stabilisce i particolari.
4. La legge può stabilire per gli stranieri una disciplina diversa dei diritti indicati ai commi da 1 a

Articolo 36
1. I lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro giuste e soddisfacenti. La legge garantisce in particolare:
a) il diritto ad una retribuzione per il lavoro svolto che sia sufficiente ad assicurare un dignitoso livello di vita,
b) la tutela dal licenziamento arbitrario e dalla discriminazione sul lavoro,
c) la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro,
d) la durata massima consentita dell’orario di lavoro,
e) un adeguato periodo di riposo dopo il lavoro,
f) la durata minima ammissibile delle ferie retribuite per il riposo,
g) il diritto alle contrattazioni collettive.

Articolo 37
1. Ognuno ha diritto di associarsi liberamente con altri per la tutela dei propri interessi economici e sociali.
2. Le organizzazioni sindacali si costituiscono in maniera indipendente dallo Stato. Non è
ammissibile limitare il numero delle organizzazioni sindacali, come pure favorire alcune di esse in un’impresa o in un settore.
3. L’attività delle organizzazioni sindacali e la costituzione e il funzionamento di altre associazioni per la tutela degli interessi economici e sociali possono essere limitati dalla legge qualora si tratti di una misura necessaria, in una società democratica, per la tutela della sicurezza dello Stato, dell’ordine pubblico o dei diritti e delle libertà altrui.
4. Il diritto di sciopero è garantito. La legge stabilisce le condizioni. Non hanno tale diritto i giudici, i procuratori, i membri delle forze armate e dei corpi armati ed i membri ed i dipendenti delle forze anti-incendio e di sicurezza.

Articolo 38
1. Le donne, i minori e le persone con problemi di salute hanno diritto ad una protezione rafforzata della salute sul lavoro ed a speciali condizioni di lavoro.
2. I minori e le persone con problemi di salute hanno diritto ad una protezione speciale nei rapporti di lavoro ed al sostegno nella preparazione alla professione.
3. La legge stabilisce i particolari dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 39
1. I cittadini hanno diritto ad un’assistenza materiale adeguata in caso di vecchiaia ed in caso di inabilità al lavoro, come pure in caso di perdita della persona di cui sono a carico.
2. Chiunque si trovi in stato di indigenza materiale ha diritto al sostegno necessario a garantirgli le condizioni vitali di base.
3. La legge stabilisce i particolari dei diritti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 40
Ognuno ha diritto alla tutela della salute. Sulla base dell’assicurazione medica, i cittadini hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita ed alle cure mediche alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 41
1. Il matrimonio, la genitorialità e la famiglia sono tutelati dalla legge. Si garantisce la speciale tutela dei bambini e dei minori.
2. Alle donne in stato di gravidanza è garantita una speciale assistenza, la tutela nei rapporti di lavoro e condizioni lavorative adeguate.
3. I figli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio hanno eguali diritti.
4. La cura dei figli e la loro educazione è un diritto dei genitori; i figli hanno diritto all’educazione ed alla cura da parte dei genitori. I diritti dei genitori possono essere limitati e i figli minorenni possono essere allontanati dai genitori contro la volontà dei genitori solo su decisione del tribunale e sulla base della legge.
5. I genitori che si occupano dei figli hanno diritto al sostegno dello Stato.
6. La legge stabilisce i particolari dei diritti di cui ai commi 1-5.

Articolo 42
1. Ognuno ha diritto all’istruzione. La frequenza scolastica è obbligatoria. La legge stabilisce i limiti di età della sua durata.
2. I cittadini hanno diritto all’istruzione gratuita nelle scuole elementari e medie e, in base alle attitudini del cittadino ed alle possibilità della società, anche nelle scuole superiori.
3. Scuole diverse da quelle statali possono essere istituite ed in esse si può insegnare solo alle condizioni stabilite dalla legge; in tali scuole l’istruzione può essere fornita a pagamento.
4. La legge stabilisce a quali condizioni i cittadini hanno diritto al sostegno allo studio da parte dello Stato.

Articolo 43
1. La libertà della ricerca scientifica e dell’arte sono garantite. La legge tutela i diritti sui risultati dell’attività creativa intellettuale.
2. Il diritto di accesso alle ricchezze culturali è garantito alle condizioni stabilite dalla legge.

Sezione sesta
Diritto alla tutela dell’ambiente e dell’eredità culturale

Articolo 44
1. Ognuno ha diritto ad un ambiente favorevole.
2. Ognuno ha l’obbligo di tutelare e migliorare l’ambiente e l’eredità culturale.
3. Nessuno può, al di là della misura stabilita dalla legge, minacciare o danneggiare l’ambiente, le risorse naturali e i monumenti culturali.
4. Lo Stato si preoccupa dell’utilizzo accorto delle risorse naturali, dell’equilibrio ecologico e della cura efficace dell’ambiente ed assicura la protezione di determinati tipi di piante selvatiche e di animali selvatici.
5. La legge stabilisce i particolari dei diritti ed obblighi di cui ai commi 1-4.

Articolo 45
Ognuno ha diritto ad un’informazione tempestiva e completa sulla situazione dell’ambiente e sulle cause e le conseguenze di tale situazione.

Sezione settima
Diritto alla tutela giurisdizionale ed alle altre forme di tutela giuridica

Articolo 46
1. Ognuno può rivendicare nel modo stabilito dalla legge i propri diritti presso un tribunale
indipendente ed imparziale e nei casi previsti dalla legge presso un altro organo della Repubblica slovacca.
2. Chi sostiene di essere stato danneggiato nei propri diritti da una decisione di un organo
dell’amministrazione pubblica può rivolgersi al tribunale per far verificare la legittimità di tale decisione, se la legge non stabilisce diversamente. Tuttavia non può essere esclusa dalla competenza del tribunale la verifica delle decisioni che riguardano i diritti e le libertà
fondamentali.
3. Ognuno ha diritto al risarcimento del danno arrecatogli da una decisione illegittima di un tribunale, di un altro organo statale o di un organo dell’amministrazione pubblica o da un procedimento burocratico scorretto.
4. La legge disciplina le condizioni e i dettagli della tutela giurisdizionale e delle altre forme di tutela giuridica.

Articolo 47
1. Ognuno ha diritto di rifiutarsi di fornire una testimonianza qualora questa possa far rischiare un procedimento penale a se stesso o ad un persona vicina.
2. Ognuno ha diritto, alle condizioni stabilite dalla legge, all’assistenza legale nei procedimenti dinanzi ai tribunali, ad altri organi statali o ad organi dell’amministrazione pubblica, fin dall’inizio del procedimento.
3. Tutte le parti sono eguali nei procedimenti di cui al comma 2.
4. Chi dichiara di non conoscere la lingua in cui si svolge il procedimento di cui al comma 2 ha diritto ad un’interprete.
Articolo 48
1. Nessuno può essere distolto dal proprio giudice legittimo. La legge stabilisce la giurisdizione dei tribunali.
2. Ognuno ha diritto a che la propria causa sia dibattuta pubblicamente, senza inutili ritardi ed in sua presenza, ed a pronunciarsi relativamente a tutte le prove prodotte. Il pubblico può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 49
Solo la legge stabilisce quale azione è un reato penale e qual è la pena, come pure quali altre forme di privazione dei diritti o della proprietà possono essere imposti per la sua commissione.

Articolo 50
1. Solo il tribunale decide della colpevolezza e della pena per i reati penali.
2. Chiunque sia sottoposto a procedimento penale è considerato innocente fino a che il tribunale non stabilisca la sua colpevolezza con sentenza valida di condanna.
3. L’accusato ha diritto a che gli venga dato il tempo e la possibilità di prepararsi la difesa ed a difendersi da solo o tramite un difensore.
4. L’accusato ha il diritto di rifiutarsi di testimoniare; di tale diritto non può essere privato in alcun modo.
5. Nessuno può essere perseguito penalmente per un’azione per la quale sia stato già validamente condannato o assolto. Tale principio non esclude l’applicazione di rimedi eccezionali in conformità alla legge.
6. La criminosità di un’azione viene valutata, e la pena viene inflitta, sulla base della legge in vigore al momento in cui l’azione fu commessa. La legge successiva si applica qualora sia più favorevole al reo.

Sezione ottava
Disposizioni comuni ai capitoli primo e secondo

Articolo 51
1. I diritti di cui agli artt. 35, 36, 37 comma 4, da 38 a 42 e da 44 a 46 della presente Costituzione si possono rivendicare solo nei limiti delle leggi che attuano tali disposizioni.
2. Le condizioni e l’ampiezza delle limitazioni dei diritti e delle libertà fondamentali e l’ampiezza degli obblighi in caso di guerra, di stato di guerra, di stato d’assedio e di stato di emergenza sono stabilite dalla legge costituzionale.

Articolo 52
1. Quando nei capitoli primo e secondo della presente Costituzione si usa il termine “cittadino” si intende il cittadino della Repubblica slovacca.
2. Gli stranieri godono nella Repubblica slovacca dei diritti e delle libertà fondamentali
garantiti dalla presente Costituzione a meno che questi non siano espressamente riconosciuti solo ai cittadini.
3. Quando le disposizioni in vigore utilizzano il termine “cittadino” si intende per esso qualunque persona, se si tratta dei diritti e libertà fondamentali che la presente Costituzione riconosce a prescindere dalla cittadinanza dello Stato.

Articolo 53
La Repubblica slovacca assicura l’asilo agli stranieri perseguitati per l’esercizio dei diritti e delle libertà politiche. L’asilo può essere rifiutato a chi abbia agito in contrasto con i diritti umani e le libertà fondamentali. La legge stabilisce i particolari.

Articolo 54
La legge può limitare per i giudici e i procuratori il diritto allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale e di altra attività economica e il diritto previsto dall’art. 29 comma 2; per i dipendenti dell’amministrazione statale e dell’autogoverno territoriale nello svolgimento delle loro funzioni anche il diritto previsto dall’art. 37 comma 4; per gli appartenenti alle forze armate e ai corpi armati anche i diritti previsti dagli artt. 27 e 28, se connessi allo svolgimento del servizio. La legge può limitare il diritto di sciopero per le persone che svolgono occupazioni direttamente necessarie per la tutela della vita e della salute.

CAPITOLO TERZO
Sezione prima
L’economia della Repubblica slovacca

Articolo 55
1. L’economia della Repubblica slovacca si basa sui principi dell’economia di mercato socialmente ed ecologicamente orientata.
2. La Repubblica slovacca tutela e sostiene la concorrenza economica. La legge stabilisce i
particolari.

Articolo 56
1. La Banca nazionale della Slovacchia è la banca centrale indipendente della Repubblica
slovacca. La Banca nazionale della Slovacchia può nell’ambito delle proprie competenze emanare atti giuridici generalmente vincolanti qualora sia a ciò autorizzata dalla legge.
2. Il supremo organo direttivo della Banca nazionale della Slovacchia è il Consiglio bancario della Banca nazionale della Slovacchia.
3. La legge stabilisce i particolari di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 57
La Repubblica slovacca è uno spazio doganale.

Articolo 58
1. Le finanze della Repubblica slovacca sono amministrate dal bilancio statale. Il bilancio statale viene adottato con legge.
2. La legge stabilisce le entrate del bilancio statale, le regole della gestione del bilancio, i rapporti tra il bilancio statale e i bilanci delle unità territoriali.
3. I fondi statali finalizzati allegati al bilancio statale della Repubblica slovacca sono istituiti con legge.

Articolo 59
1. Le imposte e le tasse sono statali e locali.
2. Le imposte e le tasse possono essere imposte dalla legge o sulla base della legge.

Sezione seconda
Il Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca

Articolo 60
1. Il Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca è un organo indipendente di controllo della gestione:
a) delle risorse di bilancio, che ai sensi della legge sono approvate dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o dal Governo,
b) della proprietà, dei diritti di proprietà, dei mezzi finanziari, dei debiti e dei diritti patrimoniali dello Stato, delle istituzioni di diritto pubblico, del Fondo della proprietà nazionale della Repubblica slovacca, dei comuni, delle unità territoriali superiori, delle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale dello Stato, delle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale di istituzioni di diritto pubblico, delle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale del Fondo delle proprietà nazionale della Repubblica slovacca, delle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale dei comuni, delle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale delle unità territoriali superiori,
delle persone giuridiche costituite dai comuni o delle persone giuridiche costituite dalle unità territoriali superiori,
c) della proprietà, dei diritti di proprietà, dei mezzi finanziari e dei diritti patrimoniali pervenuti dall’estero alla Repubblica slovacca, a persone giuridiche o fisiche nell’ambito di programmi di sviluppo o per altri motivi simili,
d) della proprietà, dei diritti di proprietà, dei mezzi finanziari, dei debiti e dei diritti patrimoniali che la Repubblica slovacca abbia accettato di garantire,
e) della proprietà, dei diritti di proprietà, dei mezzi finanziari, dei debiti e dei diritti patrimoniali di persone giuridiche che svolgono attività nell’interesse pubblico.
2. L’attività di controllo del Supremo Ufficio di controllo si rivolge, nell’ampiezza indicata al comma 1:
a) al Governo della Repubblica slovacca, ai ministeri e agli altri organi centrali
dell’amministrazione statale della Repubblica slovacca ed agli organi ad essi sottoposti,
b) agli organi statali, come pure alle persone giuridiche, nei confronti delle quali svolgono le funzioni di fondatore o costitutore organi centrali dell’amministrazione statale o altri organi statali,
c) ai comuni ed alle unità territoriali superiori, alle persone giuridiche costituite dai comuni, alle persone giuridiche costituite dalle unità territoriali superiori, alle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale dei comuni e alle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale delle unità territoriali superiori,
d) ai fondi statali finalizzati, alle istituzioni di diritto pubblico create dalla legge, alle persone giuridiche in cui hanno una partecipazione patrimoniale istituzioni di diritto pubblico, alle persone giuridiche con partecipazione patrimoniale dello Stato,
e) al Fondo della proprietà nazionale della Repubblica slovacca, alle persone giuridiche con una determinata partecipazione patrimoniale al Fondo della proprietà nazionale della Repubblica slovacca,
f) alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

Articolo 61
1. A capo del Supremo Ufficio di controllo vi è un presidente. Il presidente e i vice presidenti del Supremo Ufficio di controllo sono eletti e revocati dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Può essere eletto presidente e vice presidente del Supremo Ufficio di controllo ogni cittadino della Repubblica slovacca eleggibile al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
3. La stessa persona può essere eletta alla carica di presidente e vice presidente del Supremo Ufficio di controllo al massimo per non oltre due mandati consecutivi di sette anni.
4. Le funzioni di presidente e vice presidente del Supremo Ufficio di controllo sono incompatibili con l’esercizio di funzioni in altri organi del potere pubblico, con un rapporto di lavoro o con simili relazioni lavorative, con l’attività imprenditoriale, con l’appartenenza ad un organo dirigente o di controllo di una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale, con altra attività economica o retribuita ad eccezione dell’amministrazione dei propri beni, dell’attività scientifica, pedagogica,
letteraria o artistica.

Articolo 62
Il Supremo Ufficio di controllo sottopone informazioni sui risultati dell’attività di controllo al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca almeno una volta l’anno e comunque ogni volta che il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ne faccia richiesta.

Articolo 63
La legge stabilisce lo status, le competenze, la suddivisione organizzativa interna e le regole di base dell’attività di controllo del Supremo Ufficio di controllo.

CAPITOLO QUARTO
AUTOGOVERNO TERRITORIALE

Articolo 64
Alla base dell’autonomia territoriale vi è il comune. L’autonomia territoriale è costituita dal comune e dall’unità territoriale superiore.

Articolo 64a
Il comune e l’unità territoriale superiore sono unità territoriali di autogoverno autonome ed unità amministrative della Repubblica slovacca che riuniscono le persone che hanno la residenza permanente sul loro territorio. La legge stabilisce i particolari.

Articolo 65
1. Il comune e l’unità territoriale superiore sono persone giuridiche che, alle condizioni stabilite dalla legge, gestiscono autonomamente i propri beni e i propri mezzi finanziari.
2. Il comune e l’unità territoriale superiore finanziano le proprie necessità prevalentemente attraverso proprie entrate, come pure tramite sovvenzioni statali. La legge stabilisce quali imposte e tasse sono entrate del comune e quali imposte e tasse sono entrate dell’unità territoriale superiore. Le sovvenzioni statali possono essere attribuite solo nei limiti della legge.

Articolo 66
1. Il comune ha il diritto di associarsi con altri comuni per occuparsi di questioni di interesse comune; anche l’unità territoriale superiore ha il diritto di associarsi con altre unità territoriali superiori. La legge stabilisce i particolari.
2. La legge stabilisce la fusione, la divisione o l’eliminazione dei comuni.

Articolo 67
1. L’autonomia territoriale si esercita tramite le assemblee degli abitanti del comune, il referendum locale, il referendum sul territorio dell’unità territoriale superiore, gli organi del comune o gli organi
dell’unità territoriale superiore. Le modalità di svolgimento del referendum locale e del referendum sul territorio dell’unità territoriale superiore sono stabilite dalla legge.
2. Obblighi e limitazioni nell’esercizio dell’autonomia territoriale possono essere imposti al
comune ed all’unità territoriale superiore con legge e sulla base di un trattato internazionale ai sensi dell’art. 7, comma 5.
3. Lo Stato può ingerirsi nell’attività del comune e dell’unità territoriale superiore solo nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 68
Nelle questioni dell’autonomia territoriale e per adempiere i compiti imposti alle autonomie dalla legge il comune e l’unità territoriale superiore possono emanare decreti generalmente vincolanti.

Articolo 69
1. Gli organi del comune sono
a) l’organo rappresentativo del comune,
b) il sindaco del comune.
2. L’organo rappresentativo del comune è formato dai deputati dell’organo rappresentativo. I deputati sono eletti per un mandato di quattro anni dagli abitanti del comune residenti stabilmente sul suo territorio. Le elezioni dei deputati si svolgono sulla base del suffragio universale, eguale e diretto ed a scrutinio segreto.
3. Il sindaco del comune è eletto dagli abitanti del comune residenti stabilmente sul suo territorio, sulla base del suffragio universale, eguale e diretto ed a scrutinio segreto per un mandato di quattro anni. Il sindaco del comune è l’organo esecutivo del comune; esercita l’amministrazione del comune e rappresenta il comune all’esterno. La legge stabilisce i motivi e le modalità di revoca del sindaco prima della scadenza del mandato elettorale.
4. Gli organi dell’unità territoriale superiore sono
a) l’organo rappresentativo dell’unità territoriale superiore,
b) il presidente dell’unità territoriale superiore.
5. L’organo rappresentativo dell’unità territoriale superiore è formato dai deputati dell’unità territoriale superiore. I deputati sono eletti dagli abitanti che hanno la residenza fissa sul distretto territoriale dell’unità territoriale superiore per un mandato di quattro anni. Le elezioni dei deputati si svolgono sulla base del suffragio universale, eguale e diretto ed a scrutinio segreto.
6. Il presidente dell’unità territoriale superiore è eletto dagli abitanti che hanno la residenza fissa sul distretto territoriale dell’unità territoriale superiore, sulla base del suffragio universale, eguale, diretto ed a scrutinio segreto per un mandato di quattro anni. La legge stabilisce i motivi e le modalità di revoca del presidente dell’unità territoriale superiore prima della scadenza del mandato elettorale.
Il presidente dell’unità territoriale superiore è l’organo esecutivo dell’unità territoriale superiore, esercita l’amministrazione dell’unità territoriale superiore e rappresenta all’esterno l’unità territoriale superiore.

Articolo 70
La legge stabilisce le condizioni e le modalità per proclamare un comune città; disciplina anche la denominazione degli organi della città.

Articolo 71
1. Al comune ed all’unità territoriale superiore può essere con legge trasferito l’esercizio di
determinati compiti dell’amministrazione statale locale. I costi di tale esercizio trasferito
dell’amministrazione statale sono sopportati dallo Stato.
2. Nell’esercizio dell’amministrazione statale il comune e l’unità territoriale superiore possono emanare, nei limiti della propria competenza territoriale, sulla base dell’autorizzazione della legge e nei suoi limiti, decreti generalmente vincolanti. L’esercizio dell’amministrazione statale trasferita al comune o all’unità territoriale superiore con legge è diretto e controllato dal Governo. La legge stabilisce i particolari.

CAPITOLO QUINTO
POTERE LEGISLATIVO
Sezione prima
Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

Articolo 72
Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è l’unico organo costituente e legislativo della Repubblica slovacca.

Articolo 73
1. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca si compone di 150 deputati eletti per quattro anni.
2. I deputati sono rappresentanti dei cittadini. Essi svolgono il mandato personalmente in base alla propria coscienza e determinazione e non sono vincolati da istruzioni.

Articolo 74
1. I deputati sono eletti tramite elezioni generali, eguali, dirette ed a scrutinio segreto.
2. Può essere eletto deputato il cittadino che goda del diritto di voto, che abbia compiuto 21 anni e che abbia la residenza permanente sul territorio della Repubblica slovacca.
3. La legge stabilisce i particolari delle elezioni dei deputati.

Articolo 75
1. Alla seduta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca cui partecipa per la prima volta il deputato pronuncia un giuramento dalla seguente formulazione:
«Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza fedeltà alla Repubblica slovacca. Adempirò i miei doveri nell’interesse dei suoi cittadini. Rispetterò la Costituzione e le altre leggi ed agirò in maniera da attuarle per la vita».
2. Il rifiuto di giurare o il giuramento prestato con riserva comportano la perdita del mandato.

Articolo 76
La validità delle elezioni dei deputati è verificata dal Consiglio nazionale della Repubblica
slovacca.

Articolo 77
1. La funzione di deputato è incompatibile con l’esercizio delle funzioni di giudice, procuratore, difensore pubblico dei diritti, membro delle forze armate, membro di corpi armati e di deputato del parlamento europeo.
2. Se il deputato è stato nominato membro del Governo della Repubblica slovacca il suo mandato di deputato, durante l’esercizio di tale funzione, non cessa ma non viene esercitato.

Articolo 78
1. Il deputato non può essere perseguito, neanche alla scadenza del mandato, per i voti dati nel Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o nelle sue commissioni.
2. Il deputato non può essere perseguito penalmente per gli interventi pronunciati durante
l’esercizio della funzione di deputato nel Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o in un suo organo, neanche allo scadere del mandato. Il deputato è soggetto al potere disciplinare del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
3. Il deputato non può essere arrestato senza il consenso del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
4. Se il deputato è stato perseguito e fermato in flagranza di reato, l’organo competente ha
l’obbligo di informare immediatamente il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e il presidente della commissione per i mandati e le immunità del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Se la commissione per i mandati e le immunità del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca non da’ successivamente il consenso all’arresto, il deputato deve essere immediatamente rilasciato.
5. Se il deputato sta scontando un periodo di detenzione il suo mandato non cessa ma non viene esercitato.

Articolo 79
Il deputato può rifiutarsi di testimoniare su questioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, anche allo scadere del suo mandato.

Articolo 80
1. Il deputato può rivolgere interpellanze al Governo della Repubblica slovacca, ad un membro del Governo della Repubblica slovacca o al dirigente di un altro organo centrale dell’amministrazione statale su questioni di loro competenza. Il deputato deve ottenere risposta entro 30 giorni.
2. Sulla risposta all’interpellanza si svolge nel Consiglio nazionale della Repubblica slovacca un dibattito, che può essere collegato ad un voto di fiducia.

Articolo 81
Il deputato può dimettersi dal proprio mandato con una dichiarazione personale resa nel corso della seduta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Se non potesse agire in tal modo per gravi circostanze impeditive può anche dimettersi per iscritto nelle mani del presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca; in tal caso il mandato del deputato cessa dalla data di consegna al presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca della decisione scritta di dimettersi dal mandato di deputato.

Articolo 81a
1. Il mandato del deputato cessa
a) alla scadenza della legislatura,
b) con le dimissioni,
c) con la perdita dell’eleggibilità,
d) allo scioglimento del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
e) per l’insorgere delle incompatibilità previste dall’Articolo 77 comma 1,
f) dalla data di entrata in vigore della decisione con cui il deputato è stato condannato per un reato doloso o con cui il deputato è stato condannato per un reato e il tribunale non ha deciso nel suo caso la sospensione condizionale della pena detentiva.

Articolo 82
Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca siede in sessione permanente.
2. La seduta inaugurale del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca viene convocata dal Presidente della Repubblica slovacca in maniera che si svolga entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni. Se questi non dovesse agire in tal modo il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca si riunisce il trentesimo giorno dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
3. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può con una deliberazione sospendere la propria sessione. La durata della sospensione non può eccedere i quattro mesi l’anno. Durante la sospensione della sessione continuano ad esercitare le proprie funzioni il presidente, i vice presidenti e i comitati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
4. Durante la sospensione della sessione il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può convocare la seduta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca prima del termine stabilito. Egli agisce sempre in tal senso qualora ne faccia richiesta il Governo della Repubblica slovacca o almeno un quinto dei deputati.
5. La sessione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca termina allo scadere della
legislatura o in caso di scioglimento.

Articolo 83
1. Le sedute del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca vengono convocate dal suo
presidente.
2. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca convoca la seduta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca anche qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei deputati. In tal caso la seduta viene convocata entro sette giorni.
3. Le sedute del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sono pubbliche.
4. Possono svolgersi sedute a porte chiuse solo nei casi stabiliti dalla legge oppure nel caso in cui così decida il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca alla maggioranza dei tre quinti di tutti i deputati.

Articolo 84
1. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può deliberare alla presenza della maggioranza di tutti i suoi deputati.
2. Per la validità delle decisioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca si richiede l’approvazione della maggioranza dei deputati presenti, a meno che la presente Costituzione non stabilisca diversamente.
3. Per l’espressione del consenso ad un trattato internazionale di cui all’art. 7, commi 3 e 4 e per l’adozione di una legge rinviata dal Presidente della Repubblica slovacca ai sensi dell’art. 102 lett. o) è necessaria l’approvazione della maggioranza di tutti i deputati.
4. Per l’adozione della Costituzione, di una revisione della Costituzione, di una legge
costituzionale, per esprimere il consenso ad un trattato internazionale di cui all’art. 7, comma 2, per l’adozione del decreto sulla votazione popolare di revoca del Presidente della Repubblica slovacca, per la messa in stato d’accusa del Presidente e per la dichiarazione di guerra ad un altro Stato si richiede l’approvazione di almeno i tre quinti di tutti i deputati.

Articolo 85
Su richiesta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o di un suo organo il membro del Governo della Repubblica slovacca o il dirigente di un altro organo dell’amministrazione statale deve prendere parte alla sua seduta o alla seduta del suo organo.

Articolo 86
Rientra nella competenza del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, in particolare:
a) decidere dell’approvazione della Costituzione, delle leggi costituzionali e delle altre leggi e di controllarne il rispetto,
b) approvare con legge costituzionale il trattato sull’ingresso della Repubblica slovacca in
un’unione statale con altri Stati e denunciare tale trattato,
c) decidere sulla proposta di indire il referendum,
d) esprimere, prima della ratifica, il consenso ai trattati internazionali sui diritti umani e le
libertà fondamentali, ai trattati internazionali politici, ai trattati internazionali di carattere militare, ai trattati internazionali dai quali sorge per la Repubblica slovacca la partecipazione ad organizzazioni internazionali, ai trattati internazionali economici di carattere generale, ai trattati internazionali per la cui esecuzione si richiede una legge come pure ai trattati internazionali che stabiliscono direttamente diritti o obblighi per le persone fisiche o giuridiche ed anche decidere se si tratti di un trattato internazionale di cui all’art. 7, comma 5,
e) istituire con legge i ministeri e gli altri organi dell’amministrazione statale,
f) discutere sulla dichiarazione programmatica del Governo della Repubblica slovacca,
controllare l’operato del Governo e discutere sulla fiducia al Governo o a un suo membro,
g) approvare il bilancio dello Stato, verificare la sua esecuzione ed approvare il rendiconto
consuntivo dello Stato,
h) discutere sulle questioni fondamentali della politica interna, internazionale, economica,
sociale e di altre politiche,
i) eleggere e destituire il presidente ed il vice presidente del Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca e tre membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca,
l) pronunciarsi sulla dichiarazione di guerra, qualora la Repubblica slovacca sia aggredita
oppure qualora ciò discenda dagli obblighi derivanti da trattati internazionali sulla difesa comune contro le aggressioni, ed alla fine della guerra concludere la pace,
m) esprimere il consenso all’invio delle forze armate al di fuori del territorio della Repubblica slovacca, a meno che non si tratti del caso indicato all’art. 119 lett. r),
n) esprimere il consenso alla presenza di forze armate straniere sul territorio della Repubblica slovacca.

Articolo 87
1. Un progetto di legge può essere presentato dalle commissioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, dai deputati e dal Governo della Repubblica slovacca.
2. Se il Presidente della Repubblica slovacca rinvia la legge con osservazioni, il Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca esamina nuovamente la legge e in caso di sua approvazione tale legge deve essere promulgata.
3. La legge viene firmata dal Presidente della Repubblica slovacca, dal presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e dal presidente del Governo della Repubblica slovacca. Se il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca dopo un rinnovato esame approva la legge nonostante le precedenti osservazioni del Presidente della Repubblica slovacca e il Presidente della Repubblica slovacca non firma la legge, questa viene promulgata anche senza la firma del Presidente della Repubblica slovacca.
4. La legge entra in vigore con la promulgazione. I particolari sulla promulgazione delle leggi, dei trattati internazionali e degli atti giuridicamente vincolanti dell’organizzazione internazionale di cui all’art. 7, comma 2 sono stabiliti dalla legge.

Articolo 88
1. La mozione di sfiducia al Governo della Repubblica slovacca o ad un suo membro viene
esaminata dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca su richiesta di almeno un quinto dei deputati.
2. Per l’espressione della sfiducia al Governo della Repubblica slovacca o ad un suo membro si richiede l’approvazione di oltre la metà di tutti i deputati.

Articolo 89
1. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca viene eletto e revocato a
scrutinio segreto dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca con il voto di oltre la metà di tutti i deputati. Il presidente è responsabile solo nei confronti del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca
a) convoca e dirige le sedute del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
b) firma la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi,
c) accoglie il giuramento dei deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
d) indice le elezioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, del Presidente della
Repubblica slovacca e degli organi dell’autogoverno territoriale,
e) indice la votazione popolare sulla revoca del Presidente della Repubblica slovacca,
f) esercita altre funzioni, se così stabilisce la legge.
3. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca rimane in carica anche dopo la scadenza del suo mandato, fino a che il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca non elegge un nuovo presidente.
Articolo 90
1. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca viene sostituito dai vice
presidenti. Questi sono eletti e revocati a scrutinio segreto dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca con oltre la metà dei voti di tutti i deputati. Il vice presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è responsabile nei confronti del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. La disposizione dell’art. 89, comma 3 si applica anche al vice presidente del Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 91
Il presidente ed i vice presidenti dirigono ed organizzano il funzionamento del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 92
1. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca istituisce commissioni di deputati quali suoi organi di iniziativa e di controllo; elegge i loro presidenti a scrutinio segreto.
2. I dibattiti nel Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e nelle sue commissioni sono disciplinati dalla legge.

Sezione seconda
Il referendum

Articolo 93
1. Con referendum si approva la legge costituzionale sull’ingresso in un’unione statale con altri Stati o sul recesso da tale unione.
2. Con referendum possono essere decise anche altre questioni importanti di pubblico interesse.
3. Non possono formare oggetto di referendum i diritti e le libertà fondamentali, le tasse, i
contributi e il bilancio dello Stato.

Articolo 94
Ogni cittadino della Repubblica slovacca che ha il diritto di eleggere il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ha il diritto di partecipare al referendum.

Articolo 95
1. Il referendum viene indetto dal Presidente della Repubblica slovacca se ne fanno richiesta almeno 350.000 cittadini oppure se così delibera il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, entro 30 giorni dal ricevimento della petizione dei cittadini o della deliberazione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Il Presidente della Repubblica slovacca può chiedere alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca, prima di indire il referendum, di stabilire se l’oggetto del referendum che egli deve indire sulla base di una petizione dei cittadini o di una deliberazione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca ai sensi del comma 1 sia conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale.
Se il Presidente della Repubblica slovacca si rivolge alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca con la richiesta di stabilire se l’oggetto del referendum che egli deve indire sulla base di una petizione dei cittadini o di una deliberazione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sia
conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale, dal momento della presentazione del ricorso del Presidente della Repubblica slovacca fino all’entrata in vigore della decisione della Corte costituzionale della Repubblica slovacca il termine di cui al comma 1 non decorre.

Articolo 96
1. La richiesta di adozione della deliberazione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di indizione del referendum può essere presentata dai deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o dal Governo della Repubblica slovacca.
2. Il referendum si svolge entro 90 giorni dalla sua indizione da parte del Presidente della
Repubblica slovacca.
Articolo 97
1. Il referendum non si può svolgere nei 90 giorni che precedono le elezioni del Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca.
2. Il referendum si può svolgere nel giorno delle elezioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 98
1. I risultati del referendum sono validi se ad esso ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e se la decisione è stata adottata dalla maggioranza assoluta dei partecipanti al referendum.
2. Le proposte accolte al referendum vengono promulgate dal Consiglio nazionale della
Repubblica slovacca nello stesso modo della legge.

Articolo 99
1. Il risultato di un referendum può essere modificato o annullato dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca con legge costituzionale allo scadere di tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. Non si può ripetere un referendum sulla stessa questione prima dello scadere di tre anni dal suo svolgimento.

Articolo 100
La legge stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

CAPITOLO SESTO
POTERE ESECUTIVO
Sezione prima
Il Presidente della Repubblica slovacca

Articolo 101
1. Il Presidente è il Capo della Repubblica slovacca. Il Presidente rappresenta la Repubblica slovacca all’esterno ed all’interno e con le proprie decisioni assicura il corretto funzionamento degli organi costituzionali. Il Presidente esercita le proprie funzioni in base alla sua coscienza ed al suo convincimento e non è vincolato da istruzioni.
2. Il Presidente è eletto dai cittadini della Repubblica slovacca con elezioni dirette a scrutinio segreto per cinque anni. Hanno il diritto di eleggere il Presidente i cittadini che godono del diritto di voto al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
3. I candidati a Presidente sono proposti da almeno 15 deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca o dai cittadini che godono del diritto di voto al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, sulla base di una petizione firmata da almeno 15.000 cittadini. Le candidature vengono inviate al presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca entro 21 giorni dall’indizione delle elezioni.
4. È eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi degli aventi diritto al voto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza di voti richiesta si svolge entro 14 giorni un secondo turno elettorale. Accedono al secondo turno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. È eletto Presidente al secondo turno elettorale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi dei partecipanti al voto.
5. Se uno dei due candidati che hanno ottenuto al primo turno elettorale il maggior numero di voti validi perde l’eleggibilità a Presidente prima del secondo turno elettorale oppure rinuncia al suo diritto di candidato accede al secondo turno elettorale il candidato che al primo turno ha ottenuto il successivo maggior numero di voti validi. Se per il secondo turno elettorale non ci sono due candidati, il secondo turno elettorale non si tiene e il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca indice entro sette giorni nuove elezioni di modo che esse si svolgano entro 60 giorni dalla loro indizione.
6. Se rimane almeno un candidato alle funzioni di Presidente le elezioni si svolgono votandosi su di questo; egli viene eletto Presidente se ottiene oltre la metà dei voti validi dei partecipanti al voto.
7. Il candidato eletto assume le funzioni di Presidente col giuramento. Il giuramento viene prestato dinanzi al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca nelle mani del presidente della Corte costituzionale della Repubblica slovacca a mezzogiorno del giorno in cui deve terminare il mandato del Presidente uscente.
8. Se il mandato del Presidente era terminato anticipatamente, il candidato eletto presta il suo giuramento ed assume le funzioni di Presidente a mezzogiorno del giorno successivo a quello in cui sono stati proclamati i risultati delle elezioni.
9. Della costituzionalità o legalità delle elezioni del Presidente decide la Corte costituzionale della Repubblica slovacca.
10. La legge stabilisce i particolari delle elezioni del Presidente.

Articolo 102
1. Il Presidente
a) rappresenta la Repubblica slovacca all’esterno, negozia e ratifica i trattati internazionali. Può trasferire la conclusione dei trattati internazionali al Governo della Repubblica slovacca oppure col consenso del Governo a suoi singoli membri,
b) può chiedere alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca di decidere della conformità di un trattato internazionale concluso, per il quale si richiede il consenso del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, alla Costituzione o alla legge costituzionale,
c) riceve, nomina e richiama i vertici delle missioni diplomatiche,
d) convoca la seduta inaugurale del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
e) può sciogliere il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca se il Consiglio nazionale
della Repubblica slovacca entro sei mesi dalla nomina del Governo della Repubblica slovacca non ha approvato le sue dichiarazioni programmatiche, se il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca non si è pronunciato entro tre mesi su di una proposta di legge governativa cui il Governo aveva legato l’espressione della fiducia, se il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca non è stato in grado per oltre tre mesi di deliberare nonostante la sua sessione non fosse stata sospesa e nonostante fosse stato in questo periodo ripetutamente chiamato a riunirsi, oppure se la sessione del Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca è stata sospesa per un periodo superiore a quello consentito dalla Costituzione. Tale diritto non può essere esercitato negli ultimi sei mesi del suo mandato, durante la guerra, lo stato di guerra o lo stato d’assedio. Il Presidente scioglie il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca nel caso in cui alla votazione popolare sulla revoca del Presidente il Presidente non sia stato revocato,
f) firma le leggi,
g) nomina e revoca il presidente e gli altri membri del Governo della Repubblica slovacca,
conferisce ad essi l’amministrazione dei ministeri ed accoglie le loro dimissioni; revoca il presidente e gli altri membri del Governo nei casi indicati dagli artt. 115 e 116,
h) nomina e revoca i dirigenti degli organi centrali, i supremi funzionari statali e gli altri
funzionari nei casi previsti dalla legge; nomina e revoca i rettori delle università, nomina i professori delle università, nomina e promuove i generali,
i) conferisce le onorificenze, a meno di non delegare tale compito ad un altro organo,
l) cancella e mitiga le pene comminate dai tribunali nel processo penale ed annulla le sentenze sotto forma di grazia individuale o di amnistia,
m) è il comandante in capo delle forze armate,
n) dichiara la guerra sulla base della decisione del Consiglio nazionale della Repubblica
slovacca, se la Repubblica slovacca è aggredita o se ciò discende dagli obblighi derivanti da trattati internazionali di difesa comune contro le aggressioni, e conclude la pace,
o) può, su proposta del Governo della Repubblica slovacca, ordinare la mobilitazione delle
forze armate, proclamare lo stato di guerra o lo stato d’assedio e la loro cessazione,
p) indice il referendum,
q) può rinviare al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca una legge con osservazioni
entro 15 giorni dalla consegna della legge approvata,
r) informa il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sullo stato della Repubblica
slovacca e sulle più importanti questioni politiche,
s) ha il diritto di chiedere al Governo della Repubblica slovacca ed ai suoi membri le
informazioni necessarie per l’adempimento delle sue funzioni,
t) nomina e destituisce i giudici della Corte costituzionale della Repubblica slovacca, il
presidente e il vice presidente della Corte costituzionale della Repubblica slovacca, riceve il
giuramento dei giudici della Corte costituzionale della Repubblica slovacca e il giuramento del procuratore generale,
u) nomina e destituisce i giudici, il presidente e il vice presidente della Corte suprema della
Repubblica slovacca, il procuratore generale e tre membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca, riceve il giuramento dei giudici,
v) decide di affidare al Governo l’esercizio provvisorio delle funzioni e consente a ciò ai sensi dell’art. 115, comma 3.
2. Le decisioni prese dal Presidente ai sensi dell’art. 102 comma 1 lettera c) e lettera l),
relativamente alla concessione dell’amnistia, e lettera m) sono valide se firmate dal presidente del Governo della Repubblica slovacca o da un ministro da questi autorizzato; in tali casi per la decisione del Presidente risponde il Governo della Repubblica slovacca.
3. Le condizioni per la dichiarazione di guerra, per la proclamazione dello stato di guerra, dello stato d’assedio e dello stato di emergenza e le modalità di esercizio del potere pubblico in caso di guerra, di stato di guerra, di stato d’assedio sono stabilite dalla legge costituzionale.
4. La legge può stabilire i particolari dell’esercizio dei poteri costituzionali del Presidente ai sensi del comma 1.

Articolo 103
1. Può essere eletto Presidente ogni cittadino della Repubblica slovacca eleggibile alla carica di deputato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e che abbia compiuto nel giorno delle elezioni 40 anni.
2. La stessa persona non può essere eletta Presidente per oltre due mandati consecutivi.
3. Le elezioni del Presidente sono indette dal presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca in maniera che il primo turno elettorale si svolga entro 60 giorni dalla scadenza delle funzioni del Presidente in carica. Se la carica di Presidente risulta vacante prima della scadenza del mandato, il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca indice le elezioni del Presidente entro sette giorni di modo che il primo turno elettorale si svolga entro 60 giorni dalla data di indizione delle elezioni del Presidente.
4. Se viene eletto Presidente un deputato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, un membro del Governo della Repubblica slovacca, un giudice, un procuratore, un membro delle forze armate o di un corpo armato, un membro del Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca, dal giorno delle elezioni questi cessa di svolgere le funzioni precedenti.
5. Il Presidente non può svolgere altre funzioni retribuite, professioni o attività imprenditoriali e non può essere membro di organi di persone giuridiche che esercitano attività imprenditoriali.
6. Il Presidente può dimettersi dalla sua carica in qualunque momento; le sue funzioni terminano dalla data di consegna della comunicazione scritta di tale decisione al presidente della Corte costituzionale della Repubblica slovacca.
(7) Il presidente della Corte costituzionale della Repubblica slovacca informa per iscritto delle dimissioni del Presidente il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 104
1. Il Presidente presta dinanzi al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca nelle mani del presidente della Corte costituzionale della Repubblica slovacca il seguente giuramento:
«Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza fedeltà alla Repubblica slovacca. Mi preoccuperò del benessere del popolo slovacco, delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici che vivono nella Repubblica slovacca. Eserciterò i miei doveri nell’interesse dei cittadini e rispetterò e difenderò la Costituzione e le altre leggi».
2. Il rifiuto di prestare giuramento o il giuramento prestato con riserva comportano l’invalidità delle elezioni del Presidente.

Articolo 105
1. Se il Presidente non è stato eletto o se la carica di Presidente risulta vacante e non è stato
ancora eletto un nuovo Presidente oppure se è stato eletto un nuovo Presidente ma non ha ancora prestato giuramento oppure se il Presidente non può svolgere le sue funzioni per gravi motivi, le competenze del Presidente di cui all’art. 102, comma 1 lettere a), b), c), p) e q) spettano al Governo della Repubblica slovacca. Il Governo può in tale periodo affidare al proprio presidente l’esercizio di alcuni poteri del Presidente. Al presidente del Governo spetta in tale periodo il comando supremo delle forze armate. Le competenze del Presidente ai sensi dell’art. 102, comma 1 lett. d), g), h), m), n), t) e u) spettano in tale periodo al presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Se il Presidente non può esercitare le sue funzioni per oltre sei mesi la Corte costituzionale della Repubblica slovacca dichiara la vacanza della carica di Presidente. Dalla data di tale dichiarazione cessano le funzioni del Presidente in carica.

Articolo 106
1. Il Presidente può essere revocato dalla sue funzioni prima della scadenza del mandato con votazione popolare. La votazione popolare sulla revoca del Presidente viene indetta dal presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sulla base di una risoluzione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, adottata alla maggioranza di almeno i tre quinti di tutti i deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, entro 30 giorni dall’adozione della deliberazione di modo che la votazione popolare si svolga entro 60 giorni dalla sua indizione.
2. Il Presidente è revocato se per la sua revoca alla votazione popolare si sia espressa oltre la metà degli aventi diritto al voto.
3. Se non è stato revocato alla votazione popolare, il Presidente scioglie il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione popolare.
In tal caso inizia per il Presidente la decorrenza di un nuovo mandato. Il presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca indice le elezioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca entro sette giorni dal suo scioglimento.
4. La legge stabilisce i particolari della revoca del Presidente.

Articolo 107
Il Presidente può essere perseguito solo per violazione dolosa della Costituzione o per alto
tradimento. Decide della presentazione dell’accusa contro il Presidente il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca alla maggioranza dei tre quinti dei voti di tutti i deputati. L’accusa viene trasmessa dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca, che decide in merito in seduta plenaria. La decisione di condanna da parte della Corte costituzionale della Repubblica slovacca comporta la perdita della carica di Presidente e della capacità di rivestire nuovamente tale carica.

Sezione seconda
Il Governo della Repubblica slovacca

Articolo 108
Il Governo della Repubblica slovacca è l’organo supremo del potere esecutivo.

Articolo 109
1. Il Governo si compone del presidente, dei vice presidenti e dei ministri.
2. L’esercizio delle funzioni di membro del Governo è incompatibile con l’esercizio del mandato parlamentare, con l’esercizio delle funzioni in altro organo del potere pubblico, con il rapporto di pubblico impiego, con il rapporto di impiego o simile rapporto di lavoro, con l’attività imprenditoriale, con l’appartenenza ad un organo direttivo o di controllo di una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale o con altra attività economica o retribuita ad eccezione dell’amministrazione dei propri beni e dell’attività scientifica, pedagogica, letteraria o artistica.

Articolo 110
1. Il presidente del Governo è nominato e destituito dal Presidente della Repubblica slovacca.
2. Può essere nominato presidente del Governo qualunque cittadino della Repubblica slovacca eleggibile al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 111
Su proposta del presidente del Governo il Presidente della Repubblica slovacca nomina e
destituisce gli altri membri del Governo e conferisce ad essi l’amministrazione dei ministeri. Può essere nominato vice presidente del Governo e ministro il cittadino eleggibile alla carica di deputato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 112
I membri del Governo prestano nelle mani del Presidente della Repubblica slovacca il seguente giuramento:
«Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza fedeltà alla Repubblica slovacca. Adempirò i miei doveri nell’interesse dei cittadini. Rispetterò la Costituzione e le altre leggi ed agirò in maniera da attuarle».

Articolo 113
Il Governo ha l’obbligo entro 30 giorni dalla nomina di presentarsi dinanzi al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, di sottoporre ad esso il proprio programma e di richiedere l’espressione della fiducia.

Articolo 114
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Governo è responsabile nei confronti del Consiglio
nazionale della Repubblica slovacca. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può
esprimergli la sfiducia in qualunque momento.
2. Il Governo può chiedere in qualunque momento al Consiglio nazionale della Repubblica
slovacca di esprimergli la fiducia.
3. Il Governo può collegare il voto sull’adozione di una legge o il voto su un’altra questione alla votazione della fiducia al Governo.

Articolo 115
1. Se il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca esprime la sfiducia al Governo oppure se respinge la richiesta di questo di esprimergli la fiducia, il Presidente della Repubblica slovacca destituisce il Governo
2. Se il Presidente della Repubblica slovacca accoglie le dimissioni del Governo, conferisce ad esso l’esercizio delle funzioni fino alla nomina di un nuovo Governo.
3. Se il Presidente della Repubblica slovacca destituisce il Governo in base al comma 1, con decisione pubblicata sulla Raccolta delle leggi della Repubblica slovacca gli conferisce l’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo Governo, ma esclusivamente nei casi di cui all’art. 119, lettere a), b), e), f), o), p), q), r), s); l’esercizio delle funzioni del Governo in base all’art. 119 lettere o) ed s) in ogni singolo caso è vincolato al precedente consenso del Presidente della Repubblica slovacca.

Articolo 116
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il membro del Governo è responsabile nei confronti del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Il membro del Governo può presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica slovacca.
3. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può esprimere la sfiducia anche ad un singolo membro del Governo; in tal caso il Presidente della Repubblica destituisce il membro del Governo.
4. Anche il presidente del Governo può proporre al Presidente della Repubblica la destituzione di un membro del Governo.
5. Se si dimette il presidente del Governo si dimette l’intero Governo.
6. Se il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca esprime la sfiducia al presidente del
Governo, il Presidente della Repubblica slovacca lo destituisce. La destituzione del presidente del Governo comporta le dimissioni del Governo.
7. Se accoglie le dimissioni o destituisce un membro del Governo, il Presidente della Repubblica slovacca stabilisce quale membro del Governo eserciterà provvisoriamente le funzioni del membro del Governo le cui dimissioni ha accolto.

Articolo 117
Il Governo si dimette sempre dopo la riunione iniziale del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di nuova elezione; il Governo tuttavia esercita le proprie funzioni fino alla formazione del nuovo Governo.

Articolo 118
1. Il Governo può deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Per l’adozione di una decisione del Governo si richiede il consenso della maggioranza assoluta di tutti i membri del Governo.

Articolo 119
Il Governo decide collegialmente
a) sulle proposte di legge,
b) sui decreti del Governo,
c) sul programma del Governo e sulla sua esecuzione,
d) sui provvedimenti fondamentali da adottare per assicurare la politica economica e sociale
della Repubblica slovacca,
e) sui progetti del bilancio statale e del rendiconto consuntivo statale,
f) sui trattati internazionali della Repubblica slovacca la cui negoziazione è stata conferita al Governo dal Presidente della Repubblica slovacca,
g) sul consenso al trasferimento della negoziazione dei trattati internazionali di cui all’art. 102, comma 1 lettera a) a suoi singoli membri,
h) sulla presentazione del ricorso alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca, in cui si chiede di decidere della conformità di un trattato internazionale negoziato, per il quale è necessario il consenso del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, alla Costituzione ed alla legge costituzionale,
i) sulle questioni fondamentali della politica interna ed estera,
l) sulla sottoposizione di un progetto di legge o di altro provvedimento obbligatorio alla
pubblica discussione,
m) sulla richiesta dell’espressione della fiducia,
n) sulla concessione dell’amnistia per i reati penali,
o) sulla nomina e la revoca di altri funzionari statali nei casi stabiliti dalla legge e di tre membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca,
p) sulla proposta di proclamare lo stato di guerra, sulla proposta di ordinare la mobilitazione delle forze armate, sulla proposta di proclamare lo stato di assedio e sulla proposta di chiedere la loro cessazione, sulla proclamazione e la cessazione dello stato di eccezione,
q) sull’invio delle forze armate al di fuori del territorio della Repubblica slovacca a fini di
aiuto umanitario, di esercitazioni militari o di missioni di mantenimento della pace, sul
consenso alla presenza di forze armate straniere sul territorio della Repubblica slovacca a scopo di aiuto umanitario, di esercitazioni militari o di missioni di mantenimento della pace, sul consenso all’attraversamento del territorio della Repubblica slovacca da parte di forze armate straniere,
r) sull’invio delle forze armate al di fuori del territorio della Repubblica slovacca, qualora si
tratti di adempiere agli obblighi derivanti da trattati internazionali di difesa comune contro le aggressioni, ma per non oltre 60 giorni; di tale decisione il Governo informa immediatamente il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
s) su altre questioni previste dalla legge.

Articolo 120
1. Il Governo può emanare decreti in esecuzione della legge e nei suoi limiti.
2. Se così stabilisce la legge, il Governo può anche emanare decreti per l’esecuzione del Trattato europeo di associazione concluso tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da una parte e dalla Repubblica slovacca dall’altra e per l’esecuzione dei trattati internazionali di cui all’art. 7, comma 2.
3. I decreti del Governo sono firmati dal presidente del Governo.
4. I decreti del Governo devono essere promulgati nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 121
Il Governo ha il diritto di concedere l’amnistia per i reati. La legge stabilisce i particolari.

Articolo 122
Gli organi centrali dell’amministrazione statale e gli organi locali dell’amministrazione statale sono istituiti con legge.

Articolo 123
I ministeri e gli altri organi dell’amministrazione statale possono, sulla base delle leggi e nei limiti di esse, emanare atti giuridici generalmente vincolanti se sono a ciò autorizzati dalla legge. Tali atti giuridici generalmente vincolanti sono promulgati nei modi stabiliti dalla legge.

CAPITOLO SETTIMO
POTERE GIUDIZIARIO
Sezione prima
La Corte Costituzionale della Repubblica slovacca

Articolo 124
La Corte costituzionale della Repubblica slovacca è un organo giudiziario indipendente di tutela della costituzionalità.

Articolo 125
1. La Corte costituzionale decide della conformità:
a) delle leggi alla Costituzione, alle leggi costituzionali ed ai trattati internazionali per i quali ha espresso il consenso il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e che sono stati ratificati e promulgati nelle modalità previste dalla legge,
b) dei decreti del Governo, degli atti giuridici generalmente vincolanti dei ministeri e degli altri organi centrali dell’amministrazione statale alla Costituzione, alle leggi costituzionali, ai trattati internazionali per i quali ha espresso il consenso il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e che sono stati ratificati e promulgati nelle modalità previste dalla legge ed alle leggi,
c) dei decreti generalmente vincolanti previsti dall’art. 68 alla Costituzione, alle leggi
costituzionali, ai trattati internazionali per i quali ha espresso il consenso il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e che sono stati ratificati e promulgati nelle modalità previste dalla legge ed alle leggi, se di essi non decide un altro tribunale,
d) degli atti giuridici generalmente vincolanti degli organi locali dell’amministrazione statale e dei decreti generalmente vincolanti dell’autogoverno territoriale previsti dall’art. 71, comma 2 alla Costituzione, alle leggi costituzionali, ai trattati internazionali promulgati nei modi previsti dalla legge, alle leggi, ai decreti del governo ed agli atti giuridici generalmente vincolanti dei ministeri e degli altri organi centrali dell’amministrazione statale, se di essi non decide un altro tribunale.
2. Se la Corte costituzionale accoglie la richiesta del procedimento ai sensi del comma 1 può sospendere l’applicazione delle norme giuridiche impugnate, di loro parti, eventualmente singole disposizioni se la loro ulteriore applicazione può minacciare i diritti e le libertà fondamentali, o comportare un significativo danno economico o altre importanti conseguenze ingiuste.
3. Se la Corte costituzionale con la propria decisione dichiara che tra le norme giuridiche elencate al comma 1 vi è un contrasto, le norme in questione, loro parti o eventualmente alcune loro disposizioni perdono di efficacia. Gli organi che hanno emanato tali norme giuridiche hanno l’obbligo entro sei mesi dalla pronuncia della decisione della Corte costituzionale di renderle conformi alla Costituzione, alle leggi costituzionali ed ai trattati internazionali promulgati nei modi stabiliti dalla legge, e se si tratta delle norme elencate al comma 1 alle lettere b) e c) anche alle altre leggi e se si tratta delle norme indicate al comma 1 alla lettera d) anche ai decreti del Governo ed agli atti giuridici generalmente vincolanti dei ministeri e degli altri organi centrali dell’amministrazione statale. Se così non fanno tali norme, loro parti o singole disposizioni cessano di essere in vigore allo
scadere di sei mesi dalla pronuncia della sentenza.
4. La Corte costituzionale non decide della conformità di un progetto di legge o di un progetto di altro atto giuridico generalmente vincolante alla Costituzione, al trattato internazionale promulgato nei modi stabiliti dalla legge o alla legge costituzionale.
5. La validità della decisione di sospensione dell’applicazione delle norme giuridiche impugnate, loro parti o eventualmente alcune loro disposizioni viene meno con la proclamazione della decisione della Corte costituzionale nel merito della questione a meno che la Corte costituzionale non avesse già annullato la decisione di sospensione dell’efficacia della norma impugnata in quanto erano venuti meno i motivi per i quali essa era stata adottata.
6. Le decisioni della Corte costituzionale emanate ai sensi dei commi 1, 2 e 5 sono proclamate nei modi stabiliti per la promulgazione delle leggi. Le decisioni valide della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti.

Articolo 125a
1. La Corte costituzionale decide della conformità dei trattati internazionali conclusi per i quali si richiede il consenso del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca alla Costituzione o alla legge costituzionale.
2. Il ricorso per la decisione di cui al comma 1 può essere presentato alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica slovacca o dal Governo prima di presentare il trattato internazionale concluso alla discussione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
3. La Corte costituzionale decide del ricorso di cui al comma 2 nel termine stabilito dalla legge; se la Corte costituzionale con la propria decisione stabilisce che il trattato internazionale non è conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale tale trattato internazionale non può essere ratificato.

Articolo 125b
1. La Corte costituzionale decide se l’oggetto del referendum, che deve essere indetto sulla base di una petizione dei cittadini o di una decisione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di cui all’art. 95, comma 1, è conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale.
2. Il ricorso per la decisione di cui al comma 1 può essere presentato alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica slovacca prima dell’indizione del referendum qualora egli dubiti che l’oggetto del referendum che deve essere indetto sulla base di una petizione dei cittadini o di una decisione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di cui all’art. 95, comma 1 sia conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale.
3. La Corte costituzionale decide del ricorso di cui al comma 2 entro 60 giorni dalla sua
presentazione; se la Corte costituzionale con la propria decisione stabilisce che l’oggetto del referendum che deve essere indetto sulla base di una petizione dei cittadini o di una decisione del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca di cui all’art. 95, comma 1 non è conforme alla Costituzione o alla legge costituzionale il referendum non può essere indetto.

Articolo 126
1. La Corte costituzionale decide dei conflitti di competenza tra gli organi centrali
dell’amministrazione statale a meno che la legge non stabilisca che di tali conflitti decide un altro organo statale.
2. La Corte costituzionale si pronuncia nei casi dubbi relativi al potere di controllo del Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca.

Articolo 127
1. La Corte costituzionale decide dei ricorsi delle persone fisiche o giuridiche che lamentano la violazione dei propri diritti e libertà costituzionali oppure dei diritti umani e delle libertà fondamentali che derivano da un trattato internazionale che la Repubblica slovacca ha ratificato e che è stato promulgato nei modi previsti dalla legge, a meno che della tutela di tali diritti e libertà non decida un altro tribunale.
2. Se la Corte costituzionale accoglie il ricorso, con la propria decisione dichiara che con una decisione in vigore, un provvedimento o altro intervento sono stati violati i diritti o le libertà di cui al comma 1 e annulla tale decisione, provvedimento o altro intervento. Se la violazione dei diritti o libertà di cui al comma 1 sia stata causata da inattività, la Corte costituzionale può ordinare che chi ha violato tali diritti o libertà agisca nel merito. La Corte costituzionale può nello stesso tempo rinviare la causa per ulteriori procedimenti, vietare il prosieguo della violazione dei diritti e delle libertà fondamentali o dei diritti umani e delle libertà fondamentali derivanti da un trattato internazionale che la Repubblica slovacca ha ratificato e promulgato nei modi stabiliti dalla legge oppure, se
possibile, ordinare che chi ha violato i diritti o libertà di cui al comma 1 ripristini la situazione precedente alla violazione.
3. Con la decisione con cui accoglie il ricorso, la Corte costituzionale può riconoscere alla persona i cui diritti di cui al comma 1 siano stati violati un risarcimento finanziario adeguato.
4. La responsabilità di chi ha violato i diritti e libertà di cui al comma 1 per il danno o altro
pregiudizio causato non è compromessa dalla decisione della Corte costituzionale.

Articolo 127a
1. La Corte costituzionale decide dei ricorsi degli organi dell’autogoverno territoriale contro una decisione incostituzionale o illegittima o altro intervento incostituzionale o illegittimo nelle competenze dell’autogoverno territoriale, a meno che di tale tutela non si occupi un altro tribunale.
2. Se la Corte costituzionale accoglie il ricorso dell’organo dell’autogoverno territoriale dichiara in cosa consiste la decisione incostituzionale o illegittima o l’intervento incostituzionale o illegittimo nelle competenze dell’autogoverno territoriale, quale legge costituzionale o legge sia stata violata e da quale decisione o intervento sia sorta tale violazione. La Corte costituzionale annulla la decisione impugnata oppure se la violazione del diritto è stata provocata da un intervento diverso da una decisione vieta il proseguimento della violazione del diritto e ordina, se è possibile, di ripristinare lo
status antecedente alla violazione.

Articolo 128
La Corte costituzionale fornisce l’interpretazione della Costituzione o della legge costituzionale, se la questione è controversa. La decisione della Corte costituzionale di interpretazione della Costituzione o della legge costituzionale viene promulgata nel modo previsto per la promulgazione delle leggi. L’interpretazione è generalmente obbligatoria dal giorno della sua promulgazione.

Articolo 129
1. La Corte costituzionale decide del ricorso contro la decisione di verifica o di rifiuto della
verifica del mandato del deputato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. La Corte costituzionale decide della costituzionalità e legalità delle elezioni del Presidente della Repubblica slovacca, delle elezioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, delle elezioni degli organi dell’autogoverno territoriale e delle elezioni del parlamento europeo.
3. La Corte costituzionale decide dei ricorsi contro i risultati del referendum e dei ricorsi contro il risultato della votazione popolare di revoca del Presidente della Repubblica slovacca.
4. La Corte costituzionale decide se la decisione di scioglimento o di sospensione dell’attività di un partito politico o di un movimento politico è conforme alle leggi costituzionali ed alle altre leggi.
5. La Corte costituzionale decide in merito all’accusa del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca contro il Presidente della Repubblica slovacca in caso di violazione dolosa della Costituzione o di alto tradimento.
6. La Corte costituzionale stabilisce se la decisione di proclamare lo stato di assedio o lo stato di emergenza e le altre decisioni basate su tale decisione siano state emesse in conformità alla Costituzione o alla legge costituzionale.
7. Le decisioni della Corte costituzionale ai sensi dei commi precedenti sono obbligatorie per tutti gli organi del potere pubblico, per le persone fisiche o giuridiche cui si riferiscono. L’organo competente del potere pubblico ha l’obbligo di assicurarne l’esecuzione senza inutili differimenti. La legge stabilisce i particolari.

Articolo 130
1. La Corte costituzionale inizia un procedimento su ricorso di
a) almeno un quinto dei deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
b) il Presidente della Repubblica slovacca,
c) il Governo della Repubblica slovacca,
d) un tribunale,
e) il procuratore generale,
f) il difensore pubblico dei diritti nelle questioni riguardanti la conformità delle norme
giuridiche ai sensi dell’art. 125, comma 1, se la loro ulteriore applicazione potrebbe minacciare i diritti e le libertà fondamentali o i diritti umani e le libertà fondamentali derivanti da un trattato internazionale che la Repubblica slovacca ha ratificato e che è stato promulgato nei modi stabiliti dalla legge,
g) il Supremo Ufficio di controllo della Repubblica slovacca nel caso previsto dall’art. 126,
comma 2,
h) chiunque del cui diritto si tratti nei casi previsti dagli artt. 127 e 127a,
i) chiunque contesti le competenze di controllo del Supremo ufficio di controllo della
Repubblica slovacca nel caso previsto dall’art. 126, comma 2.
2. La legge stabilisce chi ha diritto di presentare ricorso per l’inizio dei procedimenti ai sensi dell’art. 129.

Articolo 131
1. La Corte costituzionale decide nel plenum a proposito delle questioni indicate agli artt. 105, comma 2, 107, 125, comma 1 lettere a) e b), 125a, comma 1, 125b, comma 1, 128, 129, commi 2-6, 136, commi 1 e 2, 138, comma 2 lettere b) e c), nel caso di unificazione delle opinioni giuridiche dei senati, della disciplina delle proprie questioni interne e della proposta del bilancio della Corte costituzionale. Il plenum della Corte costituzionale decide alla maggioranza assoluta di tutti i giudici.
Se tale maggioranza non si raggiunge la proposta è rigettata.
2. Nelle restanti questioni la Corte costituzionale decide in senati composti da tre membri. Il senato decide alla maggioranza assoluta dei propri membri.

Articolo 132
Abrogato

Articolo 133
Contro la decisione della Corte costituzionale non può essere presentato ricorso.

Articolo 134
1. La Corte costituzionale si compone di tredici giudici.
2. I giudici della Corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca per un mandato di dodici anni. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca propone un numero doppio di candidati per i giudici che il Presidente della Repubblica slovacca deve nominare.
3. Può essere nominato giudice della Corte costituzionale il cittadino della Repubblica slovacca eleggibile al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, che abbia compiuto 40 anni, che abbia una formazione giuridica di livello universitario e che abbia svolto per almeno 15 anni una professione di tipo giuridico. La stessa persona non può essere nominata due volte giudice della Corte costituzionale.
4. Il giudice della Corte costituzionale presta nelle mani del Presidente della Repubblica slovacca il seguente giuramento:
«Giuro sul mio onore e la mia coscienza che difenderò l’inviolabilità dei diritti naturali dell’uomo e i diritti del cittadino, che difenderò i principi dello Stato di diritto, che mi baserò sulla Costituzione, le leggi costituzionali e i trattati internazionali ratificati dalla Repubblica slovacca che sono stati promulgati nel modo stabilito dalla legge e che deciderò in base alle mie migliori convinzioni, in maniera indipendente ed imparziale».
5. Con la pronuncia del giuramento il giudice della Corte costituzionale assume le sue funzioni.

Articolo 135
La Corte costituzionale è presieduta dal suo presidente, che viene sostituito da un vice presidente.
Il presidente e il vice presidente sono nominati tra i giudici costituzionali dal Presidente della Repubblica slovacca.

Articolo 136
1. Il consenso alla perseguibilità penale del giudice della Corte costituzionale o al suo arresto viene dato dalla Corte costituzionale.
2. La Corte costituzionale da il consenso alla perseguibilità penale o all’arresto del giudice e del procuratore generale. La Corte costituzionale esercita l’azione disciplinare nei confronti del presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca, del vice presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca e del procuratore generale.
3. Se la Corte costituzionale nega il consenso, la perseguibilità penale o l’arresto sono esclusi per la durata dello svolgimento delle funzioni di giudice della Corte costituzionale, di giudice o di procuratore generale.

Articolo 137
1. Se un membro di un partito politico o di un movimento politico viene nominato giudice della Corte costituzionale ha l’obbligo di rinunciare all’appartenenza ad esso prima della pronuncia del giuramento.
2. I giudici della Corte costituzionale esercitano le proprie funzioni a titolo professionale.
L’esercizio di tali funzioni è incompatibile con le funzioni in altri organi del potere pubblico, col rapporto di pubblico impiego, con un rapporto di impiego, con analoghi rapporti lavorativi, con l’attività imprenditoriale, con l’appartenenza ad un organo dirigente o di controllo di una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale ed anche con altre attività economiche o fonti di reddito ad eccezione della gestione dei propri beni e dell’attività scientifica, pedagogica, letteraria o artistica.
3. Dalla data in cui il giudice assume le proprie funzioni cessa il suo mandato parlamentare e l’appartenenza al Governo della Repubblica slovacca.

Articolo 138
1. Il giudice della Corte costituzionale può dimettersi dalle proprie funzioni con una
comunicazione scritta inviata al presidente della Corte costituzionale. Le sue funzioni in tale caso cessano alla fine del mese in cui è stata consegnata la comunicazione scritta di dimissioni.
2. Il Presidente della Repubblica slovacca destituisce il giudice della Corte costituzionale
a) sulla base di una decisione esecutiva di condanna per un reato doloso oppure se è stato
validamente condannato per un reato e il tribunale non ha deciso nel suo caso il rinvio condizionale dell’esecuzione della pena detentiva,
b) sulla base di una decisione disciplinare della Corte costituzionale per un’azione incompatibile con l’esercizio delle funzioni di giudice costituzionale,
c) se la Corte costituzionale ha dichiarato che il giudice non partecipa ai procedimenti della Corte costituzionale da più di un anno, oppure
d) se è venuta meno la sua eleggibilità al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 139
Se il giudice della Corte costituzionale si dimette dalle sue funzioni di giudice della Corte
costituzionale o viene destituito, il Presidente della Repubblica slovacca nomina un altro giudice per un nuovo mandato tra due persone proposte dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 140
I particolari dell’organizzazione della Corte costituzionale, delle modalità del procedimento dinanzi ad essa e dello status dei suoi giudici sono stabiliti dalla legge.

Sezione seconda
I tribunali della Repubblica slovacca

Articolo 141
1. Nella Repubblica slovacca la giustizia è esercitata da tribunali indipendenti ed imparziali.
2. La giustizia viene esercitata in ogni grado separatamente dagli altri organi dello Stato.

Articolo 141a
Il Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca
1. Il presidente del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca è il presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca. Gli altri suoi membri sono
a) otto giudici eletti e revocati dai giudici della Repubblica slovacca,
b) tre membri eletti e revocati dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca,
c) tre membri nominati e revocati dal Presidente della Repubblica slovacca,
d) tre membri nominati e revocati dal Governo della Repubblica slovacca.
2. Può essere membro del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca ai sensi del comma 1 lettere da b) a d) una persona irreprensibile con formazione giuridica di livello universitario ed almeno 15 anni di pratica professionale.
3. La durata del mandato dei membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca è di cinque anni. La stessa persona può essere eletta o nominata membro del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca per non oltre due mandati consecutivi.
4. Rientra nelle competenze del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca
a) presentare al Presidente della Repubblica slovacca candidature per la nomina dei giudici e proposte di revoca dei giudici,
b) decidere dell’assegnazione e del trasferimento dei giudici,
c) presentare al Presidente della Repubblica slovacca proposte per la nomina del presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca e del vice presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca e proposte per la loro revoca,
d) presentare al Governo della Repubblica slovacca proposte di candidature dei giudici che
dovrebbero rappresentare la Repubblica slovacca in organi giurisdizionali internazionali,
e) eleggere e revocare i membri dei senati disciplinari ed eleggere e revocare i presidenti dei senati disciplinari,
f) esprimersi sul progetto di bilancio dei tribunali della Repubblica slovacca nell’elaborazione del progetto del bilancio statale,
g) l’esercizio di altre competenze, se così stabilisce la legge.
5. Per l’adozione di una decisione del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca è necessario il consenso della maggioranza assoluta di tutti i suoi membri.
6. I particolari sulle modalità di nomina dei membri del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca, sulle sue competenze, sull’organizzazione e sui rapporti con gli organi di amministrazione della giustizia e con gli organi di autogoverno dei giudici sono stabiliti dalla legge.

Articolo 142
1. I tribunali decidono nelle cause di diritto civile e penale; i tribunali verificano pure la legittimità delle decisioni degli organi dell’amministrazione pubblica e la legittimità delle decisioni, provvedimenti o altri interventi degli organi del potere pubblico, se così prevede la legge.
2. I tribunali decidono in senati a meno che la legge non stabilisca che di una questione decide un giudice monocratico. La legge stabilisce quando all’attività decisionale del senato partecipano anche giudici popolari scelti tra i cittadini ed in quali questioni può decidere anche un dipendente del tribunale autorizzato dal giudice. Contro la decisione del dipendente del tribunale autorizzato dal giudice è ammesso presentare ricorso del quale decide sempre il giudice.
3. Le decisioni sono proclamate in nome della Repubblica slovacca e sempre pubblicamente.

Articolo 143
1. Il sistema giudiziario è costituito dalla Corte suprema della Repubblica slovacca e dagli altri tribunali.
2. La disciplina dettagliata del sistema giudiziario, delle competenze dei tribunali,
dell’organizzazione e del procedimento dinanzi ad essi è stabilita dalla legge.
3. Nell’ampiezza stabilita dalla legge alla gestione e all’amministrazione dei tribunali partecipano anche gli organi di autogoverno dei giudici.

Articolo 144
1. Nell’esercizio delle loro funzioni i giudici sono indipendenti e nel decidere sono vincolati alla Costituzione, alla legge costituzionale, ai trattati internazionali ex art. 7, commi 2 e 5 ed alla legge.
2. Se il tribunale ritiene che un atto giuridico generalmente vincolante, una sua parte o una
sua singola disposizione che ha attinenza alla causa esaminata sia in contrasto con la
Costituzione, la legge costituzionale, il trattato internazionale ex art. 7, comma 5 o la legge
sospende il procedimento e presenta ricorso per l’inizio di un procedimento sulla base dell’art. 125, comma 1. La posizione di diritto della Corte costituzionale contenuta nella decisione è vincolante per il tribunale.

Articolo 145
1. I giudici sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca; sono nominati senza limiti di tempo.
2. Può essere nominato giudice il cittadino della Repubblica slovacca eleggibile al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca, che ha compiuto 30 anni ed ha un’istruzione giuridica universitaria. Gli altri requisiti per la nomina dei giudici, la loro progressione di carriera come pure
l’ampiezza dell’immunità dei giudici sono stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente della Repubblica slovacca nomina per un mandato di cinque anni il presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca e il vice presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca tra i giudici della Corte suprema della Repubblica slovacca. La stessa persona può essere nominata presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca o vice presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca per non oltre due mandati consecutivi. Il Presidente della Repubblica slovacca può revocare prima della scadenza del mandato il presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca o il vice presidente della Repubblica slovacca per i motivi stabiliti dall’art. 147.
4. Il giudice presta nelle mani del Presidente della Repubblica slovacca il seguente giuramento «Giuro sul mio onore e sulla mia coscienza che mi baserò sulla Costituzione, le leggi costituzionali, i trattati internazionali ratificati dalla Repubblica slovacca che sono stati promulgati nei modi previsti dalla legge, e le leggi e che interpreterò le leggi e deciderò in base alle mie migliori convinzioni, in maniera indipendente ed imparziale».
5. Con la pronuncia del giuramento il giudice assume le proprie funzioni.

Articolo 145a
1. Se un membro di un partito politico o di un movimento politico viene nominato giudice ha l’obbligo di rinunciare all’appartenenza ad esso prima della pronuncia del giuramento.
2. Il giudice esercita le sue funzioni a titolo professionale. L’esercizio delle funzioni di giudice è incompatibile con le funzioni in altro organo del potere pubblico, con il rapporto di pubblico impiego, con un rapporto di impiego, con simili rapporti lavorativi, con l’attività imprenditoriale, con l’appartenenza ad un organo dirigente o di controllo di una persona giuridica che svolge attività imprenditoriale ed anche con altre attività economiche o fonti di reddito ad eccezione della gestione dei propri beni, dell’attività scientifica, pedagogica, letteraria o artistica e dell’appartenenza al Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca.

Articolo 146
Il giudice può dimettersi dalle sue funzioni con una comunicazione scritta inviata al Presidente della Repubblica slovacca. Le sue funzioni in tale caso cessano alla fine del mese in cui è stata consegnata la comunicazione scritta di dimissioni.

Articolo 147
1. Il Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca destituisce il giudice sulla base di una sentenza esecutiva di condanna per un reato doloso oppure se questi sia stato condannato validamente per un reato e il tribunale non ha deciso nel suo caso il differimento condizionale dell’esecuzione della pena detentiva, sulla base di una decisione del senato disciplinare per un’azione incompatibile con l’esercizio delle funzioni di giudice oppure se è venuta meno la sua eleggibilità al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.
2. Il Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca può destituire il giudice,
a) se le sue condizioni di salute non gli consentono per lungo tempo, almeno un anno, di
esercitare regolarmente i doveri di giudice,
b) se ha raggiunto l’età di 65 anni.

Articolo 148
1. Il giudice può essere trasferito ad altro tribunale solo col suo consenso o sulla base di una decisione del senato disciplinare.
2. I motivi della cessazione dell’esercizio delle funzioni di giudice e le condizioni per la
sospensione temporanea dell’esercizio delle funzioni di giudice o l’assegnazione temporanea del giudice sono stabiliti dalla legge.
3. Le modalità di costituzione dei giudici popolari sono stabilite dalla legge.

CAPITOLO OTTAVO
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA SLOVACCA E IL
DIFENSORE PUBBLICO DEI DIRITTI
Sezione prima
La Procura della Repubblica slovacca

Articolo 149
La procura della Repubblica slovacca tutela i diritti e gli interessi protetti dalla legge delle persone fisiche e giuridiche e dello Stato.

Articolo 150
A capo della procura vi è il procuratore generale, che è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

Articolo 151
I particolari sulla nomina e la revoca dei procuratori, sui loro diritti ed obblighi e
sull’organizzazione della procura sono stabiliti dalla legge.

Sezione seconda
Il difensore pubblico dei diritti

Articolo 151a
1. Il difensore pubblico dei diritti è un organo indipendente della Repubblica slovacca che
nell’ampiezza e nei modi stabiliti dalla legge tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e delle persone giuridiche nei procedimenti dinanzi agli organi dell’amministrazione pubblica ed ad altri organi del potere pubblico, qualora i comportamenti, decisioni o omissioni di questi siano in contrasto con l’ordinamento giuridico. Nei casi stabiliti dalla legge il difensore pubblico dei diritti può agire per far valere la responsabilità delle persone che lavorano negli organi del potere pubblico,
se tali persone hanno violato un diritto o libertà fondamentale delle persone fisiche e giuridiche. Tutti gli organi del potere pubblico assicurano al difensore pubblico dei diritti la necessaria collaborazione.
2. Il difensore pubblico dei diritti può presentare un ricorso alla Corte costituzionale per iniziare un procedimento ex art. 125 qualora un provvedimento giuridico generalmente vincolante violi un diritto o libertà fondamentale riconosciuto ad una persona fisica o giuridica.
3. Il difensore pubblico dei diritti è eletto dal Consiglio nazionale della Repubblica slovacca per un mandato di cinque anni tra candidati presentanti da almeno 15 deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Può essere eletto difensore pubblico dei diritti un cittadino della Repubblica slovacca eleggibile alla carica di deputato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca e che
alla data dell’elezione abbia compiuto 35 anni. Il difensore pubblico dei diritti non può essere membro di un partito politico o di un movimento politico.
4. Le funzioni del difensore pubblico dei diritti cessano dalla data di entrata in vigore di una sentenza con cui il difensore pubblico dei diritti è stato condannato per un reato doloso oppure con cui è stato condannato per un reato e il tribunale non abbia deciso nel suo caso il differimento condizionale dell’esecuzione della pena detentiva o nel caso di perdita dell’eleggibilità.
5. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può revocare il difensore pubblico dei diritti se le sue condizioni di salute non gli consentano per lungo tempo, perlomeno per tre mesi, di adempiere regolarmente i doveri che discendono dalla sua funzione.
6. I particolari sull’elezione e la revoca del difensore pubblico dei diritti, sulle sue competenze, sulle condizioni di esercizio delle sue funzioni, sulle modalità della tutela giuridica, sulla presentazione dei ricorsi per l’inizio di un procedimento dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca ai sensi dell’art. 130, comma 1 lett. f) e sulla rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o delle persone giuridiche sono stabiliti dalla legge.
CAPITOLO NONO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 152
1. Le leggi costituzionali, le leggi e gli altri atti giuridici generalmente vincolanti rimangono in vigore nella Repubblica slovacca se non sono in contrasto con la presente Costituzione. Possono essere modificati ed annullati dagli organi competenti della Repubblica slovacca.
2. L’invalidità delle leggi e degli altri atti giuridici generalmente vincolanti emanati nella
Repubblica federale ceca e slovacca insorge dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione della decisione della Corte costituzionale della Repubblica slovacca che ne stabilisce l’invalidità nei modi stabiliti per la promulgazione delle leggi.
3. La Corte costituzionale della Repubblica slovacca decide dell’invalidità degli atti giuridici su ricorso delle persone indicate all’art. 130.
4. L’interpretazione e l’applicazione delle leggi costituzionali, delle leggi e degli altri atti giuridici generalmente vincolanti devono avvenire in conformità alla presente Costituzione.

Articolo 153
Sono trasferiti alla Repubblica slovacca i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati internazionali cui era vincolata la Repubblica federale ceca e slovacca nell’ampiezza stabilita da un legge costituzionale della Repubblica federale ceca e slovacca o nell’ampiezza concordata tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca.

Articolo 154
1. Il Consiglio nazionale slovacco eletto ai sensi dell’art. 103 della legge costituzionale n.
143/1968 sulla federazione ceco-slovacca, nella versione delle più recenti modifiche, esercita le proprie competenze come Consiglio nazionale della Repubblica slovacca sulla base della presente Costituzione. La durata del mandato elettorale del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca si calcola dalla data delle elezioni del Consiglio nazionale slovacco.
2. Il Governo della Repubblica slovacca nominato ai sensi dell’art. 122, comma 1 lettera a) della legge costituzionale n. 143/1968 sulla federazione ceco-slovacca, nella versione delle più recenti modifiche, si considera come il Governo nominato in base alla presente Costituzione.
3. Il presidente della Corte suprema della Repubblica slovacca e il procuratore generale della Repubblica slovacca nominati alla loro carica in base ad atti giuridici precedenti mantengono le loro funzioni fino a che non si proceda alla loro nomina in conformità alla presente Costituzione.
4. I giudici dei tribunali della Repubblica slovacca nominati alla loro carica in base ad atti giuridici precedenti si considerano come nominati a tempo indeterminato in base alla presente Costituzione.

Articolo 154a
Le elezioni del Presidente della Repubblica slovacca ai sensi della presente legge costituzionale vengono indette dal presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge emanata ai sensi dell’art. 101, comma 10.

Articolo 154b
1. Il Presidente della Repubblica slovacca su proposta del Consiglio giudiziario della Repubblica slovacca nomina il giudice eletto per quattro anni prima dell’entrata in vigore della presente legge costituzionale, alla scadenza del suo mandato, giudice a tempo indeterminato, anche se alla data della nomina non abbia compiuto 30 anni.
2. I giudici eletti a tempo indeterminato in base a disposizioni precedenti si considerano giudici nominati in base alla presente legge costituzionale.
3. Ai giudici della Corte costituzionale nominati prima dell’entrata in vigore della presente legge costituzionale non si applicano le disposizioni dell’art. 134, comma 2 primo capoverso e comma 3 secondo capoverso.

Articolo 154c
1. I trattati internazionali sui diritti umani e le libertà fondamentali che la Repubblica slovacca ha ratificato e che sono stati promulgati nei modi stabiliti dalla legge prima dell’entrata in vigore della presente legge costituzionale sono parte del suo ordinamento giuridico e prevalgono sulla legge qualora assicurino una maggiore ampiezza dei diritti e delle libertà costituzionali.
2. Gli altri trattati internazionali che la Repubblica slovacca ha ratificato e che sono stati
promulgati nei modi stabiliti dalla legge prima dell’entrata in vigore della presente legge
costituzionale sono parte del suo ordinamento giuridico se così prevede la legge.

Articolo 155
Sono abrogate
1. La legge costituzionale del Consiglio nazionale slovacco n. 50/1990 sul nome, l’emblema
statale, la bandiera statale, il sigillo statale e sull’inno statale della Repubblica slovacca.
2. La legge costituzionale del Consiglio nazionale slovacco n. 79/1990 sul numero dei deputati del Consiglio nazionale slovacco, sul testo del giuramento dei deputati del Consiglio nazionale slovacco, dei membri del Governo della Repubblica slovacca e dei deputati dei consigli nazionali e sulla durata del mandato del Consiglio nazionale slovacco.
3. La legge costituzionale del Consiglio nazionale slovacco n. 7/1992 sulla Corte costituzionale della Repubblica slovacca.

Articolo 156
La presente Costituzione della Repubblica slovacca entra in vigore dalla data della promulgazione ad eccezione dell’art. 3, comma 2, dell’art. 23, comma 4, relativamente all’espulsione o all’estradizione del cittadino ad altro Stato, dell’art. 53, dell’art. 84, comma 3, relativamente alla dichiarazione di guerra ad altro Stato, dell’art. 86 lettere m) ed n), dell’art. 102 lettera g), relativamente alla nomina dei professori delle università e dei rettori ed alla nomina e promozione dei generali e lettere l) ed m), dell’art. 152, comma 1 secondo capoverso, relativamente alle leggi costituzionali, alle leggi e agli altri atti giuridici generalmente vincolanti emanati dagli organi della Repubblica federale ceca e slovacca, che entreranno in vigore contemporaneamente alle relative modifiche dei rapporti costituzionali della Repubblica federale ceca e slovacca in conformità alla
presente Costituzione.

La legge costituzionale n. 244/1998 è entrata in vigore il 5 agosto 1998.
La legge costituzionale n. 9/1999 è entrata in vigore il 27 gennaio 1999.
La legge costituzionale n. 90/2001 è entrata in vigore il I luglio 2001 ad eccezione degli artt. 125a, 127, 127a, 134, commi 1 e 3 e 151a, che sono entrati in vigore il I gennaio 2002.
La legge costituzionale n. 140/2004 è entrata in vigore il 18 marzo 2004.
La legge costituzionale n. 323/2004 è entrata in vigore il I giugno 2004 ad eccezione dell’Articolo 1, punto 1 che è entrato in vigore il 20 luglio 2004.
La legge costituzionale n. 463/2005 è entrata in vigore il I gennaio 2006.
La legge costituzionale n. 92/2006 è entrata in vigore il I aprile 2006.
La legge costituzionale n. 210/2006 è entrata in vigore il I maggio 2006.
La legge costituzionale n. 100/2010 è entrata in vigore il I gennaio 2011.
La legge costituzionale n. 356/2011 è entrata in vigore il 21 ottobre 2011.
La legge costituzionale n. 232/2012 è entrata in vigore il I settembre 2012.
A. Di Gregorio, La Costituzione della Slovacchia (1992), in M. Ganino (a cura di), Codice delle Costituzioni, Volume III, CEDAM, Padova, 2013.

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