(Ancora) sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea per i diritti umani in Russia. I contrasti tra i due ordinamenti e il ruolo della Corte costituzionale della FdR

di Angela Di Gregorio

La sentenza della Corte costituzionale della Russia dello scorso 14 luglio ha prodotto un certo sensazionalismo nei commenti della stampa ed anche da parte di qualche esperto di diritto costituzionale (vedi M. Smirnova, ‘Russian Constitutional Court Affirms Russian Constitution’s Supremacy over ECtHR Decisions’ UK Const. L. Blog 17 Jul 2015  http://ukconstitutionallaw.org/). Si è parlato di un irrigidimento nazionalista della Corte russa che avrebbe decretato la superiorità delle norme della Costituzione su quelle della Cedu, per come interpretate ed applicate dalla Corte europea invocando il concetto di sovranità nazionale.

In realtà le cose sono più complesse dal punto di vista giuridico ed inoltre la Corte costituzionale non ha fatto altro che confermare una posizione già dichiarata negli anni scorsi sulla scia del caso Markin (si rinvia alla rassegna da me curata su Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2014).

Nella sentenza del 14 luglio la Corte si pronuncia sulla conformità alla Costituzione di una serie di disposizioni legislative che consentono il riconoscimento da parte della Russia della giurisdizione della Corte europea per i diritti umani[1]. Come sostenuto dai ricorrenti, sulla base delle disposizioni impugnate le sentenze della Corte EDU sarebbero obbligatorie in Russia in ogni caso. Tuttavia non sarebbe chiaro se tale obbligatorietà è conforme a Costituzione nei casi in cui sorgano dei contrasti. Ci si riferisce a contrasti tra le disposizioni della Costituzione della Russia e l’interpretazione della CEDU data dalla Corte EDU.

La Corte costituzionale ha dichiarato le disposizioni impugnate conformi alla Costituzione nell’interpretazione da essa data. Ossia, si assicura l’applicazione della Convenzione e l’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo. Tale Convenzione, essendo un trattato internazionale a molti partecipanti che vincola la Russia, costituisce parte dell’ordinamento giuridico della Russia. Tuttavia la Corte EDU è un “organo giurisdizionale interstatale sussidiario” per questioni concrete nei casi in cui siano stati esauriti tutti i rimedi interni di tutela giurisdizionale.

In base alle norme processuali l’adozione da parte della Corte EDU di sentenze nelle quali si constata la violazione da parte della Russia dei diritti e delle libertà dell’uomo nell’applicazione di una legge, costituisce motivo per il riesame della questione.

In sede di riesame in determinate circostanze il tribunale (della giurisdizione arbitrale o ordinaria) deve rivolgersi con istanza alla Corte costituzionale della FdR. Bisogna così procedere qualora il tribunale giunge alla conclusione che l’applicazione della legge può essere decisa solo dopo la conferma della sua costituzionalità.

La Corte EDU può adottare una sentenza che constati la violazione della CEDU da parte di norme della legislazione della Russia, applicate nel procedimento della persona ricorrente. In tal caso il tribunale che riesamina il caso su istanza della persona su ricorso della quale la Corte EDU aveva pronunciato la suddetta decisione, ha l’obbligo di sospendere il procedimento e di rivolgersi con istanza alla Corte costituzionale della FdR al fine di verificare la costituzionalità di tali norme della legge russa.

Nei casi in cui la Corte EDU fornisca un’interpretazione di norme della Convenzione che le rende in contrasto con la Costituzione della Russia, gli organi dello Stato ai quali spetta l’obbligo di assicurare l’adempimento da parte della Russia dei trattati internazionali, possono rivolgersi alla Corte costituzionale della FdR. Se la Corte costituzionale giunge alla conclusione che tale decisione non può essere eseguita allora in tale parte essa non è soggetta ad esecuzione.

Al Presidente della FdR ed al Governo spetta l’obbligo di assicurare l’adempimento da parte della Russia dei trattati internazionali di cui il paese è parte. Se essi giungono alla conclusione dell’impossibilità di eseguire (nella parte, che obbliga la Russia ad adottare misure di carattere individuale e generale) una simile decisione della Corte EDU, basata sull’interpretazione suddetta, essi possono dunque rivolgersi alla Corte costituzionale. In tal caso la Corte costituzionale può fornire l’interpretazione delle disposizioni della Costituzione per eliminare l’indeterminatezza circa la loro comprensione considerando le contraddizioni rilevatesi e gli obblighi internazionali della Russia.

Il legislatore federale può prevedere uno speciale meccanismo giuridico affinchè la Corte costituzionale possa risolvere la questione della possibilità o dell’impossibilità di eseguire una decisione della Corte EDU pronunciata a seguito di una petizione contro la Russia.

In definitiva, la posizione della Corte costituzionale russa non sembra essere molto diversa da quella di altre corti costituzionali di paesi membri del Consiglio d’Europa che non considerano la CEDU, e la sua interpretazione ad opera della Corte di Strasburgo, come pari o superiore alla Costituzione nazionale (in ciò operando una chiara differenza con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea: per l’Italia si veda la sentenza 80/2011 per chiarire il rango sub-costituzionale della CEDU). Le reazioni derivate dalla pronuncia della Corte russa non sono dunque spiegabili solo sulla base di mere considerazioni giuridiche, ma nell’ambito del più ampio contesto di relazioni tra Russia e Consiglio d’Europa, deterioratesi negli ultimi anni a causa (ma non solo) del conflitto in Ucraina.

www.ksrf.ru

www.garant.ru

www.kremlin.ru

 

 

 

 



[1] Si tratta della verifica della costituzionalità delle disposizioni dell’art. 1 della legge federale “Sulla ratifica della Convenzione sulla tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei protocolli addizionali”, dei punti 1 e 2 dell’art. 32 della legge federale “Sui trattati internazionali della FdR”, dell’art. 11, commi 1 e 4 e dell’art. 392, comma 4 punto 4 del codice di procedura civile della FdR, dell’art. 13, commi 1 e 4 e dell’art. 311, comma 3 punto 4 del codice di procedura arbitrale della FdR, dell’art. 15, commi 1 e 4 e dell’art. 350, comma 1 punto 4 del codice di procedura amministrativa della FdR, dell’art. 413, comma 4 punto 2 del codice di procedura penale della FR. Su ricorso di un gruppo di deputati della Duma di Stato.

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