Again on the contrast between the ECHR case-law and the Russian Constitution and Constitutional Court

 (ancora) Sulla contrapposizione tra le decisioni della Corte di Strasburgo e la Costituzione e la Corte costituzionale della Russia

di Angela Di Gregorio

È entrata in vigore il 14 dicembre 2015 una ulteriore modifica alla legge costituzionale federale “Sulla Corte costituzionale” con la quale si stabilisce (o meglio si ribadisce) che la Corte costituzionale può respingere le decisioni della Corte di Strasburgo che siano in contrasto con la Costituzione della Russia.

Tale modifica rappresenta il culmine di una contrapposizione tra i due ordinamenti iniziata nel 2010 a seguito del caso Markin, commentato in più tappe nella Rassegna biennale di giurisprudenza costituzionale della Russia (su Giurisprudenza costituzionale, n. 5, 2011, n. 5, 2013), alla quale si rimanda.

Probabilmente la situazione non risultava del tutto chiara in base alla giurisprudenza ed alla legislazione in vigore per cui si è ritenuto necessario introdurre un’ulteriore modifica alla legge di disciplina della Corte. Tuttavia una modifica in tal senso era stata già inserita nel 2014: si tratta della novella del 4 giugno 2014 in cui si prevede che qualora una decisione di un organo inter-governativo per la tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo dovesse diventare un ostacolo all’applicazione di disposizioni di legge allora è possibile fare ricorso alla Corte costituzionale per la conferma della costituzionalità di tali disposizioni (vedi A. Di Gregorio, Ulteriore riforma delle modalità di funzionamento della Corte costituzionale: una semplificazione che rischia di restringere le possibilità di tutela dei cittadini, www.dipeo.unimi.it, 31 luglio 2014).

Ai sensi della novella del 14 dicembre 2015, la Corte costituzionale può decidere della possibilità di esecuzione della decisione di un organo interstatale per la tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo pronunciata a seguito di un ricorso contro la Russia, sulla base di un trattato internazionale. L’esecuzione di tali decisioni può non essere considerata possibile se in contrasto con la Costituzione. Le decisioni inoltre non devono contraddire l’interpretazione della Costituzione fornita dalla Corte costituzionale.

Si prevedono due modi per la Corte di decidere questo tipo di cause/procedimento. In primo luogo, l’organo federale del potere esecutivo, dotato di competenze per la difesa degli interessi della Russia, può inviare alla Corte una richiesta di verifica della costituzionalità delle norme legislative nelle quali il tribunale internazionale ha rinvenuto deficienze/falle. In tal caso l’organo federale deve presentare un parere circa l’impossibilità di eseguire la decisione a causa del suo contrasto con la Costituzione. Tali cause possono essere esaminate senza udienza pubblica, qualora la questione possa essere risolta sulla base di precedenti sentenze della Corte costituzionale.

In secondo luogo, il Presidente o il Governo della FdR hanno il diritto di rivolgersi alla Corte con istanza di esame delle contraddizioni evidenziatesi tra le disposizioni di un trattato internazionale nell’interpretazione fornita dall’organo interstatale e le disposizioni della Costituzione relativamente alla possibilità di eseguire le decisioni del relativo organo interstatale.

Se la Corte costituzionale si pronuncia per l’impossibilità di eseguire la decisione dell’organo interstatale, non si può effettuare (adottare) alcuna azione (atto) rivolta ad eseguire tale decisione.

La novella in questione ha suscitato molte critiche da parte della dottrina, oltre che a livello politico. A prescindere dall’opportunità o inopportunità politica di un simile emendamento della legge costituzionale non si può fare a meno di notare che le modifiche, rispetto al quadro costituzionale e legislativo esistente, non sono per nulla dirompenti[1]. Ci si limita a porre in maniera chiara quanto già si deduceva sia dalla giurisprudenza della Corte che da precedenti modifiche ai codici di procedura civile e penale e dalla modifica alla legge costituzionale sulla Corte effettuata nel 2014. In realtà il trend di allontanamento dall’implementazione delle decisioni della Corte di Strasburgo è iniziato diversi anni fa, in modo particolare a partire dal 2010, a seguito della famosa sentenza sul caso Markin.

L’inosservanza avrebbe potuto proseguire a normativa invariata. Infatti, il problema della Russia non è dato solo dall’inadeguatezza del suo quadro legislativo o costituzionale ma anche dalla prassi quotidiana di “dimenticanza” dei principi dello Stato di diritto e della separazione orizzontale e verticale dei poteri pur formalmente previsti. Una “dimenticanza” che purtroppo tocca anche istituzioni come la Corte costituzionale.

 

 

[1] Né è corretto formalmente dire che la modifica è incostituzionale poiché l’art. 15 della Costituzione non parla di superiorità dei trattati internazionali sulla Costituzione ma sulle leggi in contrasto. Da questo specifico punto di vista  non reggono le critiche espresse da Radio Free Europe (in http://www.constitutionnet.org/news/russian-law-allowing-rejection-human-rights-court-rulings-violates-constitution-and-threatens).

Questa voce è stata pubblicata in Attualità della giurisprudenza costituzionale, Consiglio d'Europa, giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani, Giurisprudenziale, Osservatorio sulle fonti, RUSSIA e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.