di Laura Alessandra Nocera
Il primo ottobre 2018, con sentenza n.2018/49, la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha negato “l’obbligo di negoziare una sovranità boliviana sul territorio cileno” al fine di ottenere un accesso all’Oceano Pacifico.
Si conclude, in questo modo, una controversia nota come la “mediterraneidad de la Bolivia” e iniziata il 13 giugno 2013, quando il Presidente boliviano Evo Morales, nell’intento di porre fine alle conseguenze derivanti dalla sconfitta boliviana nella Guerra del Pacifico (1879-1883), durante la quale la Bolivia aveva subito importanti perdite territoriali, aveva presentato ricorso innanzi alla Corte Internazionale per sollecitare una negoziazione relativa allo sbocco al mare con il Cile, paese con il quale la Bolivia ha interrotto qualsiasi rapporto diplomatico dal 1975, ai tempi di Pinochet.
Le ragioni del governo boliviano, che si era proposto la riconquista della “salida al mar” come uno degli obiettivi politici ed economici principali nella costruzione del nuovo estado plurinacional, risalgono a una serie di accordi internazionali con cui il Cile si sarebbe obbligato a negoziare con la Bolivia in merito alla sovranità su territorio cileno di una ristretta fascia settentrionale comprendente uno sbocco all’Oceano Pacifico. Pertanto, secondo la Bolivia, esisterebbe un diritto di aspettativa boliviano sullo sbocco al mare in territorio cileno. In particolare, la memoria difensiva boliviana, depositata alla Corte il 15 aprile 2014, faceva riferimento al Convenio de Transferencia de Territorio del 18 maggio 1895, all’Acta Protocolizada del 10 gennaio 1920, alle note scambiate tra l’1 e il 20 giugno 1950, al Memorándum Trucco del 10 luglio 1961, alla Declaración Conjunta de Charaña dell’8 febbraio 1975 (nota cilena del 19 dicembre 1975), ai comunicati dei Ministri degli Esteri boliviano e cileno del novembre 1986 e alla Declaración de Algarve del 22 febbraio 2000 e, infine, a un documento noto come 13-Point Agenda, formalmente emesso al termine di un working group bilaterale nel 2006.
Per parte sua, il Cile aveva presentato, il 15 luglio 2014, una serie di eccezioni e obiezioni preliminari relativamente alla competenza della Corte Internazionale a conoscere del ricorso boliviano sullo sbocco al mare in territorio cileno, che sarebbe esclusa per questioni relative a fatti anteriori al 1948 (art.6, Pacto de Bogotá). Infatti, i confini contestati dalla Bolivia, come ribadito nella memoria difensiva cilena del 5 maggio 2015, sono stati disegnati e stabiliti dal Tratado de Paz y Amistad siglato tra Bolivia e Cile il 20 ottobre del 1904, che concludeva, di fatto, le controversie successive alla Guerra del Pacifico.
Secondo la Corte, tuttavia, nessuno dei documenti e degli accordi richiamati dalla Bolivia a sostegno della propria argomentazione porrebbe un obbligo giuridico in capo al Cile ad attivare una negoziazione con la Bolivia per la sovranità territoriale di uno sbocco al mare. Infatti, si tratta, perlopiù, di accordi unilaterali o di semplici proposte formali su un’eventuale possibilità di studiare concordemente la situazione, che, in ogni caso, non implicherebbero mai la nascita di un obbligo giuridico, né di una posizione di legittima aspettativa da parte della Bolivia. Secondo la Corte, con riferimento a quanto disposto dalla Carta delle Nazioni Unite (art.2, par.3) e dalla Carta dell’Organizzazione degli Stati americani (art.3), per controversie di carattere internazionale di questo tipo, gli Stati hanno il dovere di addivenire ad una soluzione pacifica, individuando nella via diplomatica la strada migliore per risolvere il conflitto. Pertanto, vista la lunga storia di negoziazioni, scambi e dialoghi internazionali tra i due Stati, non vi è alcun fondato motivo perché la situazione debba essere risolta da una decisione di un tribunale internazionale, sussistendo la possibilità, peraltro ancora non esplorata, di un confronto diplomatico, nello spirito del buon vicinato, tra Bolivia e Cile per negoziare un eventuale sbocco al mare.
Fonti:
- icj-cij.org (Documentazione al link: https://www.icj-cij.org/en/case/153 ; sentenza n.2018/49 al link: https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-PRE-01-00-EN.pdf )
- times.com
- nytimes.com
- theguardian.com
- reuters.com