The Lithuanian Seimas approved constitutional and legislative reforms that introduce individual petition to the Constitutional Court and mitigate life imprisonment to adapt the country to the ECHR system

La recente revisione costituzionale e la riforma della legge penitenziaria, approvate il 21 marzo 2019, introducono il ricorso individuale alla Corte Costituzionale e modificano la pena detentiva dell’ergastolo, allineando la Lituania al sistema CEDU.

di Laura Alessandra Nocera*

Il 21 marzo 2019, il Seimas, ossia il parlamento monocamerale lituano, ha approvato un complesso pacchetto di riforme. Si tratta di una revisione costituzionale, abbinata alla riforma della normativa di correzione penale, il cui obiettivo si è tradotto, in ogni caso, nella volontà di allineare la Lituania al sistema di tutela dei diritti umani della CEDU. 

In primo luogo, il Seimas ha approvato quasi all’unanimità (106 voti favorevoli contro un astenuto) una revisione costituzionale che modifica l’art.106 della Costituzione. Con essa, è stata introdotta la possibilità per il singolo cittadino di ricorrere individualmente alla Corte Costituzionale per la violazione dei propri diritti fondamentali. In tal modo, è stata accolta la sollecitazione del presidente della Corte Costituzionale, che aveva lamentato come la Lituania fosse uno dei quattro Stati dell’Unione Europea privo dell’istituto del ricorso costituzionale individuale.

La riforma della legge di correzione penale, invece, ha riguardato una revisione della pena detentiva dell’ergastolo, previsto dal Codice di Procedura Penale e applicato solo per determinati reati individuati dal Codice Penale. In particolare, la legge lituana non prevedeva la possibilità di una liberazione anticipata del detenuto, né la commutazione dell’ergastolo in altra pena detentiva meno gravosa. Di fatto, prima della recente riforma, l’unica alternativa possibile alla detenzione a vita risiedeva nella grazia presidenziale. La procedura per ottenerla, in ogni caso, risultava spesso poco chiara, svolgendosi, oltretutto, su termini irragionevolmente lunghi1. Tutto ciò andava a vanificare qualsiasi speranza per i detenuti di un cambiamento della propria situazione. In questa materia, era già intervenuta la Corte Europea dei diritti dell’uomo nel caso Matiošaitis2. Nello specifico, infatti, la Corte, in risposta al ricorso di ben 12 detenuti, aveva ravvisato nelle disposizioni legge penitenziaria, che non assicuravano ai detenuti alcuna “speranza” di cambiare (e, quindi, di migliorare) la propria condizione detentiva, una violazione dell’art.3 della CEDU (“Divieto di trattamenti disumani e degradanti”)3. Con questa decisione, la Corte, richiamandosi al caso Vinter4, con cui aveva già statuito l’obbligo per la normativa nazionale di prevedere la possibilità di una revisione della pena, ha codificato un vero e proprio “diritto alla speranza”, spettante a ogni essere umano in qualsiasi condizione si possa trovare. Pertanto, la grazia presidenziale, in sostituzione di una liberazione anticipata, avrebbe dovuto essere considerata l’eccezione e non la regola, in un sistema processual-penalistico che avrebbe richiesto una profonda revisione.

L’attuale riforma della normativa di correzione penale è stata approvata con una larga maggioranza dei voti (su un totale di 141 rappresentanti del Seimas, ci sono stati 87 voti favorevoli, 9 voti contrari e 6 astensioni) e ha introdotto la possibilità per chi è stato condannato all’ergastolo e ha già scontato almeno 20 anni di detenzione di presentare al giudice la richiesta di revisione della pena. La riforma non prevede, però, che la riduzione della condanna detentiva avvenga in modo automatico. Qualsiasi eventuale modifica non solo è soggetta alla richiesta specifica e motivata del detenuto, ma è necessariamente sottoposta alla valutazione dell’autorità giudiziaria, che si riserva la facoltà di accettarla o meno, in base alla condotta tenuta dal detenuto in carcere. Il giudice, se accoglie la richiesta, può decidere di ridurre la pena da cinque a dieci anni, disponendo la liberazione anticipata del detenuto; in ogni caso, non può sostituire la pena detentiva con una pena di altro tipo.

Si tratta, comunque, di un notevole passo avanti nella riforma dell’ordinamento penale e detentivo lituano. Oltretutto, ciò permette di ridiscutere su ben 100 casi di ergastolo, inserendosi perfettamente nella direzione data da anni dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Si ricorda che la Lituania è stata più volte condannata per l’esecuzione gravosa di pene detentive, in primis a causa del sovraffollamento delle carceri e delle precarie condizioni igienico-sanitarie a cui sono sottoposti i detenuti5 e che è stata, altresì, richiamata per aver permesso l’esecuzione di interrogatori simili alla tortura sul suo territorio6.

Contestualmente, lo stesso 21 marzo 2019, il Seimas ha approvato la proposta di una revisione costituzionale parziale del titolo sul potere giudiziario. Tale riforma introduce l’istituto delle giurie popolari all’interno dei processi, eliminato con la transizione dal regime sovietico all’ordinamento democratico e con l’approvazione della Costituzione nel 1992. La proposta di revisione, che, comunque, entrerebbe in vigore dal 2021, deve ancora essere discussa nelle apposite commissioni parlamentari.

* Assegnista di Ricerca Post-Doc presso il Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici, Università degli Studi di Milano.

Fonti:

1 Secondo uno recente dato statistico, la complessità della procedura di grazia era tale che, su 35 domande di grazia avviate, ne veniva accolta solo una (cfr. Week in Lithuania. MPs vote to give hope of release to life prisoners, articolo di redazione in bnn-news.com, 24.03.2019).

2 Corte EDU, IV sez., Matiošaitis and others vs. Lithuania, 23.05.2017.

3 «The ECoHR ruled that the existing ban on the commutation of life sentences in Lithuania violates the rights of the convicted»: final decision, case Matiošaitis (cit.).

4 Corte EDU, Grand Chambre, Vinter and others vs. United Kingdom, 9.07.2013.

5 Corte EDU, IV sez., Mironovas and others vs. Lithuania, 8.12.2015.

6 Corte EDU, IV sez., Abu Zubaid and others vs. Lithuania and Romania, 31.05.2018.

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