di A. Di Gregorio
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 4 punto 1 della legge costituzionale federale del 5 febbraio 2014 “Sulla Corte suprema della FdR” che stabiliva la competenza della Corte suprema di dirimere le controversie di diritto amministrativo relative all’impugnazione degli atti giuridici normativi degli organi ed enti federali del potere, dei fondi extra bilancio statali e delle corporazioni statali nella parte in cui la citata disposizione non prevedeva la possibilità di impugnare documenti che non sono atti giuridici normativi ma che chiariscono le disposizioni di questi ultimi. Infatti la società Gazprom aveva impugnato dinanzi alla Corte suprema la lettera del FNS del 21 agosto 2013 riguardante l’imposta per l’estrazione di idrocarburi.
Ad opinione della Corte, non esisterebbero al momento attuale chiare competenze, motivazioni, condizioni e modalità processuali di impugnazione degli atti degli organi federali del potere esecutivo di tipo esplicativo/chiarificatore di disposizioni normative. In particolare, si può rifiutare l’impugnazione in via giurisdizionale se l’atto che chiarisce la normativa sia stato adottato senza il rispetto dei requisiti formali richiesti per gli atti giuridici normativi. Di conseguenza si creano impedimenti per l’impugnazione di atti di organi federali del potere esecutivo che non sono atti giuridici normativi ma che spiegano le disposizioni di atti giuridici normativi (ad esempio lettere, circolari, etc.) e di conseguenza si violerebbe il diritto dei cittadini alla tutela giurisdizionale.
La Corte rileva che nella prassi di applicazione del diritto prevale una considerazione dell’atto giuridico normativo basata su elementi formali, cosa che esclude la possibilità di impugnare atti emessi per avere un’applicazione ripetuta (atti con proprietà normative). Di conseguenza i contribuenti non possono impugnare una posizione a loro avviso illegittima espressa in un atto con caratteristiche normative ma che formalmente non è un atto giuridico normativo.
La Corte ha imposto al legislatore l’obbligo di introdurre nella legislazione vigente modifiche adeguate per conformarsi alla sua decisione. Fino a quel momento le relative controversie saranno esaminate secondo modalità analoghe a quelle usate per l’impugnazione degli atti giuridici normativi.