RUSSIA – In attesa delle presidenziali si svolge la fase decisiva per la reintroduzione dell’elezione diretta dei governatori dei soggetti della Federazione

di C. Filippini

Il 16 gennaio 2012 il Presidente D. Medvedev, in considerazione dei risultati delle elezioni della Duma di Stato e come annunciato nel suo messaggio all’Assemblea federale del 22 dicembre, ha presentato alla Duma di Stato il progetto di legge federale “Sull’introduzione di modifiche nella Legge federale sui principi generali di organizzazione degli organi legislativi (rappresentativi) e degli organi esecutivi del potere statale dei soggetti della Federazione di Russia” nel quale si prevede la reintroduzione dell’elezione diretta dei funzionari supremi (così detti governatori) dei soggetti della Federazione.

L’elezione diretta dei funzionari supremi dei soggetti era stata già prevista in Russia dove aveva trovato applicazione dal 1995 ma nel 2004 era stata eliminata per essere sostituita con una procedura che, allo scopo di ridurre i poteri dei governatori, attribuiva al Presidente russo un ruolo determinante nell’individuazione e nella nomina degli stessi. In base a tale procedura ancora in vigore spetta innanzitutto al Presidente della FR designare – sulla base di una rosa di almeno tre persone sottopostagli dal partito che detiene la maggioranza nell’assemblea del soggetto interessato – il candidato alla carica di nuovo funzionario supremo. Successivamente l’assemblea del soggetto può approvare la candidatura a maggioranza assoluta, non pronunciarsi in merito oppure respingerla ma anche in questi ultimi due casi la volontà dell’assemblea può essere superata da quella del Presidente della FR. Se l’organo legislativo del soggetto non si pronuncia o rifiuta la candidatura sottopostole il Capo dello Stato russo può infatti designare un nuovo candidato e, se anche questo non viene confermato dalla maggioranza assoluta dall’assemblea del soggetto, può sciogliere direttamente l’organo legislativo e nominare un funzionario supremo del soggetto ad interim sino all’approvazione da parte dell’assemblea di nuova elezione di un nuovo funzionario supremo del soggetto proposto dal Presidente.

Al contrario il progetto di legge presentato il 22 dicembre 2012 dal Presidente D. Medevdev stabilisce nuovamente che «Il funzionario supremo del soggetto della Federazione di Russia (il dirigente dell’organo esecutivo supremo del potere statale del soggetto della FR) deve essere eletto per un mandato non superiore ai cinque anni sulla base del suffragio universale, uguale, diretto e segreto dai cittadini della FR che risiedono sul territorio del soggetto della FR e che godono in conformità con la legge federale del diritto elettorale attivo». Le modalità previste nel progetto per essere candidati alla carica di governatore sono due. La prima consiste nella possibilità per i cittadini residenti in un determinato soggetto di autocandidarsi a condizione di aver raccolto un determinato numero di firme che deve essere stabilito dalla legge del soggetto della Federazione interessato. La seconda modalità prevede invece che i candidati vengano proposti dai partiti politici ma dal momento che il progetto precisa che «La presentazione da parte dei partiti politici dei propri candidati potrà effettuarsi dopo consultazioni con il Presidente della FR sulla base di una procedura stabilita dallo stesso» è sorta subito una discussione in merito al ruolo che quest’ultimo potrebbe svolgere in sede di presentazione di tali candidature.

Se da un lato il progetto si sofferma sulle modalità di presentazione delle candidature alla carica di funzionario supremo del soggetto dall’altro rinvia invece alla Legge federale “Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto di partecipare al referendum dei cittadini della FR”, alla Costituzione (Statuto) e alle leggi del soggetto della FR le modalità di svolgimento delle elezioni dello stesso pur precisando che, qualora vengano invalidate le elezioni e sino alla ripetizione di queste, la carica di governatore sarà assunta ad interim da una persona nominata dallo stesso Presidente della FR.

Nonostante la previsione dell’elezione diretta del funzionario supremo del soggetto nel progetto è stata mantenuta la possibilità per il Presidente della FR di revocarlo direttamente per perdita della sua fiducia; anzi è stato precisato che ciò può avvenire sulla base di due ulteriori motivazioni rispetto a quella attualmente puntualizzata (inadeguato adempimento dei suoi doveri), ovverosia anche nel caso in cui il governatore del soggetto abbia compiuto degli atti di corruzione o nei suoi confronti si sia manifestato un conflitto di interessi che non è stato regolamentato.

Contemporaneamente il progetto prevede anche la reintroduzione della revoca popolare, ovverosia del diritto dei cittadini dei soggetti della Federazione di revocare direttamente i propri governatori.

Il progetto presidenziale stabilisce infatti che i cittadini di un soggetto della FR possono richiedere lo svolgimento di una votazione sulla revoca del governatore sulla base delle seguenti motivazioni: 1) violazione da parte del funzionario supremo del soggetto della FR della legislazione della FR e (o) della legislazione del soggetto della FR accertata dal tribunale competente (La revoca attuata sulla base di tale motivazione tuttavia non esonera il governatore del soggetto da altre responsabilità, previste dalla legge federale e dalla legge del soggetto della FR); 2) ripetuto inadempimento da parte del funzionario supremo del soggetto della FR dei suoi obblighi in assenza di giustificati motivi, sempre a condizione che tale inadempimento sia stato accertato dal tribunale competente.

Tale iniziativa deve essere promossa secondo la procedura prevista per lo svolgimento del referendum del soggetto ma il progetto del Presidente precisa ulteriormente che il numero delle firme da raccogliere deve essere stabilito con legge del soggetto, che la verifica della loro autenticità deve essere effettuata dalla commissione elettorale del soggetto della FR operante in veste di “commissione per la revoca” e che l’organo legislativo del soggetto deve indire lo svolgimento della votazione sulla revoca entro 90 giorni dalla presentazione alla “commissione per la revoca” delle firme e degli altri documenti richiesti per legge.

In seguito allo svolgimento della votazione si potrà dichiarare che la revoca ha avuto luogo qualora a favore della stessa si sia pronunciata più della metà del numero dei partecipanti alla votazione inclusi nelle liste elettorali per la votazione sulla revoca del funzionario superiore del soggetto della FR.

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