Legge federale dell’8 marzo 2015 “Sull’introduzione di emendamenti all’art. 27 ed all’art. 38 della legge federale “Sulle organizzazioni sociali” ed all’art. 32 della legge federale “Sulle organizzazioni non commerciali”

di Angela Di Gregorio

Vengono stabilite le modalità di cancellazione delle organizzazioni non commerciali che svolgono le funzioni di “agente straniero” dal relativo registro. A tal fine le ong devono presentare richiesta alle autorità competenti. Queste, informando immediatamente gli organi della procura, svolgono una verifica straordinaria della ong a seguito della quale decidono sulla cancellazione o meno dal registro degli agenti stranieri.

La legge prevede le seguenti motivazioni per la cancellazione dal registro:

  1. la ong nel corso di un anno (3 anni se era stata già in precedenza cancellata dal registro) precedente la presentazione della richiesta non ha ricevuto contributi in danaro o altri beni da fonti straniere e/o non ha preso parte ad attività politiche sul territorio della FdR.
  2. La ong entro tre mesi dalla data di inclusione nel registro ha rifiutato di ricevere sovvenzioni ed altri beni da fonti estere e li ha restituiti.
  3. La ong ha cessato la sua esistenza a seguito di liquidazione, riorganizzazione o altro.

Il rifiuto di considerare la richiesta di cancellazione dal registro può essere impugnato in tribunale. Requisiti analoghi per la cancellazione dal registro sono previsti anche per la associazioni – persone giuridiche.

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