di Angela Di Gregorio
Si tratta della sentenza dell’8 aprile 2014 «Sulla verifica della costituzionalità del punto 6 dell’art. 2 e del punto 7 dell’art. 32 della legge federale “Sulle organizzazioni non commerciali”, del comma 6 dell’art. 29 della legge federale “Sulle organizzazioni sociali” e del comma 1 dell’art. 19.34 del codice FR sugli illeciti amministrativi», su ricorso del Plenipotenziario per i diritti dell’uomo nella FR, della fondazione “Centro di Kostroma per il sostegno delle iniziative pubbliche” e di tre cittadini
Oggetto del controllo della Corte sono state in particolare quelle disposizioni delle leggi impugnate che consentivano alle ong finanziate da fonti estere (e che svolgono attività di tipo politico) di essere qualificate quali “agenti stranieri”.
Per queste ong si prevedono particolari sistemi di controllo nell’ambito dei quali esse devono soddisfare una serie di obblighi per non incorrere nelle responsabilità previste dalla legge. In particolare per queste ong è previsto uno speciale registro nel quale devono farsi iscrivere ancor prima dell’inizio della loro attività. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione pecuniaria.
La Corte costituzionale non ha però rilevato in quest’obbligo profili di incostituzionalità.
Secondo la Corte, l’obbligo della ong di provvedere alla comunicazione di inizio della propria attività a fini di registrazione avrebbe lo scopo di consentire la massima trasparenza. In tal modo sarebbero chiare fin dall’inizio le fonti di finanziamento estero per quelle ong che svolgono attività politica e che, influenzando la pubblica opinione, intendono incidere sulle decisioni della politica statale. Non importa in tal caso se la ong sia a supporto o contraria alle politiche dello Stato. I criteri previsti dalla legge per attribuire alle ong la qualifica di “agenti stranieri” sono chiari e vanno considerati cumulativamente, non basta ad esempio che siano state rivolte critiche alle autorità statali. La regolamentazione legislativa di per se non indicherebbe dunque un’ingerenza dello Stato nell’attività di queste associazioni. La definizione di “agenti stranieri” inoltre non indica che la legge voglia attribuire a tali associazioni una qualifica di tipo negativo, come se fossero pericolose per la società e per lo Stato. I tentativi di rinvenire nella definizione di “agente straniero” un significato negativo deriverebbero dagli stereotipi sovietici e non avrebbero alcun fondamento di diritto costituzionale. Non è tuttavia escluso che gli sponsor stranieri cerchino di strumentalizzare le ong per i propri interessi. In tal modo la legge impugnata difenderebbe la sovranità statale e gli interessi pubblici.
Si prevede solo una procedura di comunicazione e di inserimento in uno speciale registro cosa che non impedisce a tali ong di ricevere finanziamenti da fonti diverse, non solo straniere, e di utilizzarle per svolgere attività politica. Inoltre le ong non sono state private della possibilità di far ricorso in giudizio per tutelare i propri diritti.
Non incorrono nella responsabilità di legge le azioni o omissioni che abbiano avuto luogo prima dell’inserimento dell’obbligo di registrazione nel testo della legge.
Sono tuttavia dichiarate incostituzionali le norme impugnate del codice sugli illeciti amministrativi nella parte in cui non consentono di comminare la sanzione in misura inferiore al limite minimo previsto (300.000 rubli). Fino a che non saranno apportate le necessarie modifiche nel codice i giudici devono considerare che possono diminuire la multa anche al di sotto del minimo previsto dalla legge.
Il requisito relativo all’obbligo di registrarsi come agenti stranieri per le ong che ricevono fondi dall’estero e che svolgono attività politiche fu introdotto con la legge del 20 luglio 2012 “Sull’introduzione di modifiche in singoli atti legislativi della FR nella parte che riguarda la regolamentazione del funzionamento delle organizzazioni non commerciali che rivestono la funzione d agente straniero”.
I ricorrenti chiedevano di dichiarare la legge del 20 luglio 2012 in contrasto con l’art. 13 della Costituzione (che vieta ideologie obbligatorie nella FdR), 19 (garantisce l’eguaglianza dinanzi alla legge), 21 (tutela la dignità della persona), 29 (libertà di parola), 30 (libertà di associazione), 32 (diritto dei cittadini di partecipare all’amministrazione dello Stato), 45 (tutela statale dei diritti dell’uomo), 46 (diritto alla protezione in giudizio), 49 (presunzione di innocenza), 51 (nessuno ha l’obbligo di testimoniare contro se stesso), 55 (i diritti dell’uomo possono essere limitati solo al fine di tutelare l’ordinamento costituzionale, la moralità, la salute, i diritti ed interessi legittimi delle altre persone, di assicurare la difesa del paese e la sicurezza dello Stato).
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