La Corte costituzionale della Russia ritiene conforme a Costituzione il Protocollo di adesione all’Organizzazione mondiale del commercio

Nella sentenza del 9 luglio 2012la Corte costituzionale ha dichiarato un trattato internazionale non entrato in vigore (il Protocollo sull’adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio) conforme alla Costituzione sia dal punto di vista delle modalità di adozione (sottoscrizione ed approvazione da parte del Governo) sia per il suo contenuto.

Il Protocollo in questione era stato sottoscritto il 16 dicembre 2011. In base alla legge federale “Sui trattati internazionali” il documento deve essere ratificato entro il 23 luglio 2012, dopo di che la Russia sarà membro a pieno titolo dell’Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 125 cost. la Corte costituzionale può pronunciarsi sulla costituzionalità dei trattati internazionali prima della loro entrata in vigore. Ha fatto ricorso a tale scopo il 20 giugno 2012 un gruppo di 131 deputati della Duma. E’ la prima volta che la Corte affronta un caso relativo alla costituzionalità dei trattati.

I ricorrenti ritenevano che il Protocollo non fosse conforme ad una serie di disposizioni costituzionali perché dal punto di vista della sottoposizione dell’atto alla Duma per la ratifica non sarebbero state rispettate le regole di procedura previste (presentazione dei documenti, accordo coi soggetti della FR) ed inoltre perché, dal punto di vista del contenuto, sarebbe stato violato il diritto costituzionale all’assistenza giuridica qualificata e il principio dell’esercizio della giurisdizione solo da parte di un tribunale statale.

Dopo aver analizzato il ruolo dell’OMC come strumento dell’economia mondiale la Corte ritiene che le finalità espresse dagli Stati membri di tale Organizzazione nel preambolo dell’accordo di costituzione della stessa non siano in contrasto coi fondamenti dell’ordinamento costituzionale della Russia. I documenti relativi all’adesione della Russia all’OMC neanche prevedono limitazioni ai diritti e libertà costituzionali dei cittadini. Invece la valutazione delle conseguenze economiche e dei rischi dell’adesione della Russia all’OMC, ed anche la sufficienza delle misure adottate dallo Stato per la tutela degli interessi nazionali deve essere effettuata dal Governo, dall’Assemblea federale e dal Presidente nel corso della sottoscrizione, approvazione e ratifica del Protocollo.

La verifica da parte della Corte costituzionale del rispetto delle procedure di ratifica del Protocollo nella Duma di Stato (come richiesto dal ricorrente) indicherebbe un’ingerenza di questa nel procedimento legislativo e pertanto sarebbe in contrasto con la Costituzione e con la legge costituzionale sulla Corte costituzionale che non prevedono la verifica della costituzionalità di una legge federale non ancora entrata in vigore.

Qualunque trattato internazionale in materie di rapporti economici con l’estero in un modo o nell’altro tocca gli interessi di tutti i soggetti della FR. Tuttavia lo svolgimento di procedure di conciliazione con ognuno di essi nella conclusione di qualunque trattato internazionale sarebbe in contrasto con la natura stessa della sovranità statuale della FR. Tuttavia la disposizione della legge “Sui trattati internazionali” prevede l’accordo con gli organi del potere di un concreto soggetto della Federazione in caso di un trattato che tocchi direttamente gli interessi di quel soggetto della FR. In base all’art. 71 cost. la sottoscrizione del Protocollo di adesione all’OMC rientra tra le materie di competenza esclusiva della FR e non deve essere concordata con gli organi del potere dei soggetti della Federazione. Dunque la procedura di sottoscrizione del Protocollo è conforme alla Costituzione.

I ricorrenti hanno chiesto alla Corte anche di verificare nella sua globalità la regolamentazione giuridica dell’adesione della Russia all’OMC tuttavia hanno fornito una base giuridica di giustificazione dell’incostituzionalità solo di alcune disposizioni. L’allargamento dell’oggetto di verifica è apertamente vietato dalla legge “Sulla Corte costituzionale”. Perciò la Corte ha esaminato solo quelle disposizioni del Protocollo che i ricorrenti avevano direttamente indicato nel ricorso.

Secondo la Corte la Costituzione prevede la possibilità di partecipazione del paese ad organizzazioni internazionali compresi organi internazionali per la soluzione di controversie. A ciò si riferisce il diritto costituzionale del cittadino di rivolgersi ad organi internazionali per la tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo. Di conseguenza di per sé un trattato internazionale che preveda la costituzione di un organo per la soluzione di controversie non può essere considerato come un attentato alla sovranità della FR ed al principio di divisione dei poteri. Considerando questo, la partecipazione della Russia ai meccanismi di soluzione delle controversie nell’ambito dell’OMC non è in contrasto con la Costituzione.

Gli obblighi della FR nei confronti del mercato dei servizi giuridici non modificano le modalità di rappresentazione dei ricorrenti alla Corte costituzionale e non rendono gli arbitri parte del sistema giudiziario statale. Oltre a ciò essi non violano il diritto ad ottenere aiuto giuridico qualificato e dunque non sono in contrasto con la Costituzione.

L’adozione da parte della FR dell’obbligo di  consentire sul mercato interno dei servizi giuridici licenze straniere autorizzate non presuppone l’ottenimento da parte dei relativi professionisti delle informazioni segrete senza un’apposita autorizzazione. A tal fine la legislazione vigente presuppone la possibilità di concedere uno speciale permesso agli stranieri per l’accesso ad informazioni che costituiscono segreto di Stato. Il Protocollo non muta questa regolamentazione giuridica e di conseguenza tale obbligo pure non contraddice la Costituzione.

La Corte ha dunque dichiarato il Protocollo sull’adesione della FR all’OMC non in contrasto con la Costituzione sia in relazione alle modalità di approvazione sia per il contenuto di una serie di sue disposizioni. La Corte ha esaminato solo questioni giuridiche non valutando l’opportunità politica ed economica della sottoscrizione del trattato internazionale.

 

 

Questa voce è stata pubblicata in Attualità della giurisprudenza costituzionale e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.