Ulteriore riforma delle modalità di funzionamento della Corte costituzionale: una semplificazione che rischia di restringere le possibilità di tutela dei cittadini
di A. Di Gregorio
Il 4 giugno 2014 è entrata in vigore una legge di modifica della legge costituzionale sulla Corte costituzionale (risalente al 1994 e più volte modificata negli ultimi anni) che, nell’introdurre piccole “semplificazioni” e “razionalizzazioni” alle modalità di funzionamento della Corte ed al processo costituzionale, potrebbe viceversa limitare ancora di più le garanzie costituzionali e la capacità di azione della Corte (le limitazioni del campo di azione della Corte si inquadrano in un trend discendente che data perlomeno dal 2009: si rinvia alle rassegne biennali sulla rivista Giurisprudenza costituzionale).
In primo luogo si stabilisce che la Corte può legittimamente riunirsi e prendere decisioni alla presenza di almeno i 3/4 dei suoi componenti (i giudici sono 19) rispetto ai precedenti 2/3. Si precisano le modalità per ricoprire le cariche vacanti di giudice costituzionale. Si esclude la possibilità ad esempio di continuare a ricoprire la carica dopo il raggiungimento dell’età pensionabile fino alla nomina del nuovo giudice. Si prevede che in una serie di questioni le decisioni siano adottate a maggioranza non dei componenti ma dei giudici in carica.
Si prevede esplicitamente tra le competenze della Corte la verifica della conformità a Costituzione del quesito da sottoporre a referendum nazionale (in precedenza la competenza era prevista dalla legge costituzionale sul referendum).
In caso di ricorso in via concreta (ricorso individuale o collettivo per violazione dei diritti costituzionali) si stabilisce il termine di un anno dall’esame della questione in via giurisdizionale (una precedente modifica della legge costituzionale del 2010 aveva già previsto che per questo tipo di ricorso bisognava che la legge fosse stata già applicata in via giurisdizionale e non più anche “in procinto di essere applicata”).
Si precisano meglio le caratteristiche del rifiuto di esaminare un ricorso a seguito della perdita di efficacia giuridica dell’atto impugnato: la Corte si rifiuta di esaminare il ricorso qualora l’atto la cui costituzionalità si contesta sia stato abrogato o abbia perso di efficacia giuridica, ad eccezione del caso in cui continui ad essere applicato nei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza.
Si ampliano le possibilità di decidere senza un’udienza pubblica. Si elimina, per questo tipo semplificato di procedimento, il divieto di procedervi nei confronti delle leggi federali o delle costituzioni/statuti dei soggetti in caso di controllo in via astratto.
Si prevede infine che qualora una sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo dovesse diventare un ostacolo all’applicazione delle disposizioni di leggi russe allora è possibile fare ricorso alla Corte costituzionale per la conferma della costituzionalità di tali disposizioni (all’art. 101, che disciplina il ricorso incidentale dei tribunali, si aggiunge un comma 2 che prevede “Il tribunale nell’esaminare, nei casi previsti dalla legge processuale, cause che sono in relazione con l’adozione da parte di un organo inter-governativo per la tutela dei diritti e delle libertà dell’uomo di decisioni, nella quali si constata la violazione nella FdR dei diritti e libertà della persona nell’applicazione di una legge o di sue singole disposizioni, giungendo alla conclusione che la questione della possibilità di applicazione della legge in questione possa essere decisa solo dopo la conferma della sua conformità alla Costituzione, si rivolge con istanza di verifica della costituzionalità di tale legge alla Corte costituzionale della FdR”).
Quest’ultima previsione appare essere una conseguenza delle contrapposizioni degli ultimi anni che hanno portato ad aspre prese di posizione da parte dei giudici costituzionali di S. Pietroburgo contro la presunta ingerenza della Corte europea nella sovranità della Russia soprattutto a seguito del caso Markin del 2010.
www.ksrf.ru (sito Corte costituzionale)
www.kremlin.ru (sito Cremlino; banca dati della legislazione)
www.rg.ru (rossijskaja gazeta)
www.garant.ru (portale di informazione giuridica)