di Angela Di Gregorio
La legge federale del 5 ottobre 2015 “Sulla modifica dell’art. 24.5 del codice sugli illeciti amministrativi e dell’art. 77 della legge federale “Sui principi generali di organizzazione dell’autogoverno locale nella FR”, amplia l’elenco delle circostanze che escludono il ricorso al procedimento per illecito amministrativo.
In particolare, se si stabilisce che l’organo di vertice di una “formazione municipale”, a capo dell’amministrazione locale, un altro funzionario dell’organo di autogoverno locale, un dirigente di ente locale hanno proposto secondo i tempi e i modi previsti per l’elaborazione del progetto di bilancio locale di concedere assegnazioni per l’esercizio di competenze per l’adempimento di compiti statutari, ma i fondi non siano stati concessi, il procedimento cessa. Tuttavia gli organi di controllo pubblico hanno il dovere di verificare che gli organi dell’autogoverno locale abbiano rispettato i requisiti e le procedure previste dalla legge.
La legge federale del 5 ottobre 2015 n. 287 modifica alcuni atti legislativi della FdR in materia di ottenimento di un seggio di deputato. La persona che ha ottenuto il mandato di deputato viene eliminata dalla lista federale di candidati a deputato.
Le modifiche sono state adottate al fine di attuare una sentenza della Corte costituzionale in cui era stata contestata la costituzionalità di una serie di disposizioni della legislazione elettorale riguardanti la copertura dei seggi vacanti.
Le disposizioni impugnate non prevedevano l’esclusione della persona che avesse ottenuto il seggio dalla lista federale dei candidati a deputato ammessa alla distribuzione dei seggi. In tal modo, le norme consentivano di trasmettere il seggio alla persona che lo aveva ottenuto originariamente ma che poi si era dimessa volontariamente in anticipo. Di conseguenza il candidato della lista federale che non aveva ottenuto il seggio (il secondo della graduatoria originaria) veniva privato della possibilità di vedersi assegnato il seggio secondo le modalità correnti di scorrimento delle liste. In tal modo si veniva a violare il diritto costituzionale di questo candidato ad essere eletto agli organi del potere statale.
Gli emendamenti consentono di escludere il candidato dalla lista di candidati federali dopo l’adozione da parte della commissione elettorale della decisione di registrarlo come deputato indipendentemente dal tipo di sistema elettorale (maggioritario o proporzionale) mediante il quale il candidato sia stato eletto. In tal modo dal momento dell’ottenimento da parte del candidato del seggio questi sarà escluso dalla lista elettorale federale e non potrà pretendere nuovamente di ricoprire un seggio vacante.
Oltre a ciò, gli emendamenti consentono la possibilità del candidato di rifiutare per una sola volta il seggio conservando il posto nella lista federale. La seconda richiesta di ottenere il seggio può essere fatta solo dal candidato che in precedenza non ha acquisito lo status di deputato della relativa legislatura. Tuttavia il rifiuto di ottenere il seggio la seconda volta è motivo di esclusione di tale candidato dalla lista federale.
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