di Angela Di Gregorio
Vengono stabilite le modalità di cancellazione delle organizzazioni non commerciali che svolgono le funzioni di “agente straniero” dal relativo registro. A tal fine le ong devono presentare richiesta alle autorità competenti. Queste, informando immediatamente gli organi della procura, svolgono una verifica straordinaria della ong a seguito della quale decidono sulla cancellazione o meno dal registro degli agenti stranieri.
La legge prevede le seguenti motivazioni per la cancellazione dal registro:
- la ong nel corso di un anno (3 anni se era stata già in precedenza cancellata dal registro) precedente la presentazione della richiesta non ha ricevuto contributi in danaro o altri beni da fonti straniere e/o non ha preso parte ad attività politiche sul territorio della FdR.
- La ong entro tre mesi dalla data di inclusione nel registro ha rifiutato di ricevere sovvenzioni ed altri beni da fonti estere e li ha restituiti.
- La ong ha cessato la sua esistenza a seguito di liquidazione, riorganizzazione o altro.
Il rifiuto di considerare la richiesta di cancellazione dal registro può essere impugnato in tribunale. Requisiti analoghi per la cancellazione dal registro sono previsti anche per la associazioni – persone giuridiche.
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