di Arianna Angeli
On August 25, 2015, the Prime Ministers of Serbia and Kosovo –AleksandarVučić and Isa Mustafa – signed, in Brussels, four key agreements: on energy, telecoms, establishment of the Association/Community of Serb majority municipalities, and Freedom of Movement/Mitrovica Bridge, as a result of the EU facilitated dialogue. This represents not only a landmark achievement in the normalization process, but also a further step in their European path.
Il 25 agosto 2015, i Primi Ministri di Serbia e Kosovo, AleksandarVučić e Isa Mustafa, hanno firmato quattro accordi di grande importanza per la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. Vengono disciplinati i settori delle telecomunicazioni, dell’energia, la libertà di circolazione (con particolare riferimento alla questione del ponte di Mitrovica) ed infine – forse una delle questioni di maggiore rilievo nei rapporti tra Serbia e Kosovo– la disciplina dell’Associazione/Comunità che riunisce i comuni del Kosovo abitati da una popolazione a maggioranza serba[1].
Gli accordi del 2015 fanno seguito al “Primo Accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo” in 15 punti, firmato il 19 aprile 2013, e risultante da un lungo e complesso negoziato, promosso dall’Unione europea[2]. In esso si stabiliva per la prima volta la creazione di un’Associazione/Comunità, per riunire i comuni abitati da una popolazione etnicamente serba, in Kosovo. L’Associazione/Comunità avrebbe avuto competenze in materia di sviluppo economico, istruzione, salute, urbanistica – nonché in tutte le ulteriori materie ad essa delegate – e avrebbe svolto funzioni di rappresentanza presso le autorità centrali. Si definivano, inoltre, una serie di principi in relazione all’organizzazione delle forze di polizia, dell’autorità giudiziaria e delle elezioni. Ed infine, si prevedeva che nessuna delle parti avrebbe ostacolato l’altra nei rapporti con l’Unione europea, in particolare nei procedimenti di adesione.
L’Accordo sui comuni a maggioranza serba in Kosovo, firmato il 25 agosto 2015 a Bruxelles, introduce una disciplina più dettagliata della questione – definendone i principi generali e gli elementi principali – nel rispetto del Primo Accordo, della Legge di ratifica e del diritto kosovaro (art. 1). L’Associazione/Comunità verrà creata attraverso un decreto del Governo (sottoposto al parere della Corte costituzionale del Kosovo), e disciplinata da un proprio Statuto, approvato da un’Assemblea costituente, formata dai membri delle Assemblee dei comuni in oggetto (artt. 2–3).
Le competenze che si riconoscono in capo all’Associazione/Comunità, oltre a quelle già indicate nel Primo Accordo, ricomprendono il rafforzamento della democrazia a livello locale, il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti (rimpatriati in Kosovo), attività di ricerca e sviluppo, la promozione di questioni di interesse comune, la fornitura dei servizi a livello locale e la valutazione dei servizi erogati (art. 4).
L’Associazione/Comunità, come sommariamente previsto anche dal Primo Accordo, sarà dotata di propri organi (art. 6). Tra di essi si ricordano l’Assemblea, eletta indirettamente dai membri degli organi legislativi dei comuni coinvolti e competente per la revisione dello Statuto, delle norme di procedura, dei regolamenti e delle decisioni amministrative; il Presidente, eletto dall’Assemblea e incaricato di funzioni di rappresentanza interna (presso le autorità centrali) ed esterna, e coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un Vice–Presidente; il Consiglio, ovvero un organo consultivo compostoda 30 membri; il Comitato esecutivo, composto da 7 membri, che rappresenta il vero e proprio organo di governo dell’Associazione/Comunità; l’Amministrazione, guidata dal Capo dell’Amministrazione (nominato e responsabile nei confronti del Comitato esecutivo); ed infine l’ufficio incaricato di esaminare eventuali ricorsi contro l’Associazione/Comunità, nel perseguimento degli obiettivi della stessa.
Nell’Accordo vengono disciplinati, inoltre, i rapporti con le autorità centrali (artt. 8–13), con riferimento in particolare al principio di mutua cooperazione, alla promozione degli interessi della comunità serba presso le autorità centrali, alle proposte di modifica della legislazione kosovara, alla possibilità di adire le Corti, compresa la Corte costituzionale, qualora l’Associazione/Comunità ritenga che siano stati lesi i propri diritti, alla possibilità di nominare rappresentanti presso gli organi di governo centrali, ed alla presentazione al Ministero degli Interni della lista di candidati alla carica di Comandante di Polizia regionale.
Seguono una serie di disposizioni relative alla capacità giuridica dell’Associazione/Comunità (artt. 14–15); disposizioni in materia finanziaria e di bilancio (artt. 16–17); ed, infine, le disposizioni finali. Di particolare interesse, l’art. 21 nel quale si prevede che lo Statuto dovrà essere redatto entro quattro mesi da un Gruppo di Lavoro e presentato al Gruppo di Dialogo promosso dall’UE, con la partecipazione se necessario, del Ministro per le Autonomie Locali. Lo Statuto verrà successivamente approvato tramite decreto, in accordo con il Gruppo di Dialogo promosso dall’UE.
Infine, i due paesi hanno raggiunto un accordo su questioni di carattere tecnico, in materia di telecomunicazioni, energia e libertà di circolazione, con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione del ponte di Mitrovica.
Al di là delle specifiche previsioni contenute negli accordi, si riconosce ad essi un grande valore sul piano politico. Sono stati per questo definiti una “svolta epocale” nei rapporti tra i due paesi, anche nella prospettiva di una maggiore integrazione nell’Unione europea[3]. E’ stato da più parti sottolineato, infatti, quanto essi rappresentino il riconoscimento indiretto, da parte della Serbia, dell’esistenza di un Kosovo indipendente. Allo stesso tempo, il compromesso raggiunto in termini di decentramento amministrativo, assicura un’adeguata tutela della minoranza serba in Kosovo.
Le modalità nelle quali gli accordi troveranno attuazione potranno altresì costituire un importante esempio nella soluzione dei conflitti tra comunità etnicamente eterogenee che vivono su di uno stesso territorio.
[1] Per i testi dei quattro accordi si fa riferimento al sito ufficiale del Servizio europeo per l’azione esterna, in eeas.europa.eu.
[2] Per testo dell’Accordo, come ratificato dal Kosovo, si rimanda al sito ufficiale dell’Assemblea del Kosovo, in www.kuvendikosoves.org. Si ricorda, inoltre, che il testo dell’accordo non è stato ratificato dalla Serbia che – come ribadito dalla Corte costituzionale interrogata sulla compatibilità dell’atto con la Costituzione nel 2014 – riconosce la natura meramente politica dell’atto, non considerandolo un accordo internazionale o un atto giuridico.
[3]Kosovo and Serbia sign ‘landmark’ agreements, in www.bbc.com, 26–8–2015; Statement by High Representative/Vice–President Federica Mogherini following the meeting of the EU–facilitated dialogue, in eeas.europa.eu, 25–8–2015.