di Angela Di Gregorio
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’indizione delle elezioni anticipate del capo della formazione municipale prima che il tribunale si sia pronunciato in merito alla legittimità della revoca del capo della municipalità precedentemente eletto.
Nel 2011 il capo del centro abitato urbano Korfovskij del distretto municipale del Territorio di Chabarovsk A.V. Dubkov con decisione del Consiglio dei deputati della formazione municipale era stato revocato anticipatamente dalla carica. Il tribunale aveva ritenuto la decisione dei deputati illegittima ed aveva reintegrato Dubkov. Tuttavia nel frattempo alle elezioni municipali anticipate, cui Dubkov non aveva preso parte, era stato eletto un nuovo capo del centro abitato, il quale aveva destituito con propria decisione Dubkov sulla base del fatto che questi non era stato rieletto capo della formazione municipale alle elezioni appena svoltesi. Dubkov si era rivolto ai tribunali ma nonostante la precedente decisione sull’illegittimità della sua revoca anticipata non aveva ottenuto l’accoglimento dei propri ricorsi.
Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con la Costituzione in quanto consentirebbero di far cessare le funzioni del capo del centro abitato, reintegrato nella sua carica dal tribunale dopo lo svolgimento delle elezioni anticipate del nuovo capo del centro abitato, ed anche perché consentirebbero al nuovo capo del centro abitato di destituire quello precedentemente eletto. Sarebbero stati dunque violati il diritto alle libere elezioni, al lavoro, ed anche alla tutela giurisdizionale.
La Corte riconosce che per difendersi dai possibili abusi da parte degli organi elettivi il legislatore può prevedere misure per indurre la loro responsabilità, in particolare la cessazione anticipata dalla carica. Però la legittimità della decisione di revoca del capo della municipalità può essere verificata in giudizio. E il revocato ha il diritto di prendere parte alle elezioni anticipate alla carica di capo della municipalità.
La legislazione vigente non contiene alcuna norma che stabilisca regole speciali di svolgimento delle elezioni anticipate se il capo della municipalità precedentemente eletto abbia impugnato le sue dimissioni in tribunale. Non sono regolamentati neanche i casi in cui al momento del reintegro del capo della municipalità precedentemente eletto sia già entrato in carica il nuovo eletto.
Il legislatore deve evitare l’insorgere di situazioni in cui i risultati delle elezioni municipali vengano messi in dubbio e possano essere sottoposti a riesame per motivi formali. La possibilità consentita dal legislatore di pronuncia di una sentenza giudiziaria che non può essere eseguita non è conforme ai requisiti di esercizio della giurisdizione in uno Stato democratico di diritto.
Dunque la Corte costituzionale è giunta alla conclusione che i commi 3 e 10 dell’art. 40 della legge federale “Sui principi generali di organizzazione dell’autogoverno locale nella FR” non sono in contrasto con la Costituzione in quanto “sono diretti a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti del capo della municipalità revocato” e ad assicurare elezioni anticipate a tale carica “alle quali egli può prendere parte”.
Allo stesso tempo la Corte ha dichiarato queste disposizioni non conformi alla Costituzione nella parte in cui consentono lo svolgimento di elezioni anticipate del capo della formazione municipale prima che il tribunale decida della legittimità della revoca del capo della municipalità precedentemente eletto e non garantiscono la possibilità di una effettiva ricostituzione dei diritti di tale persona.
Al legislatore federale è prescritto l’obbligo di modificare la legislazione al fine di escludere la possibilità di elezioni in tali casi. Fino a che non saranno state approvate le nuove norme, non è ammissibile indire elezioni anticipate se il tribunale non ha emesso la decisione in merito alla verifica della legittimità della revoca del capo della municipalità precedentemente eletto.
Il ricorrente Dubkov ha il diritto di rivolgersi al tribunale per la tutela dei propri diritti, compresa la possibilità di risarcimento in relazione alla loro violazione.
Il procedimento per la verifica dell’art. 83 del codice del lavoro cessa.
Sul sito della Corte costituzionale, www.ksrf.ru