Caso Szulc v. Polonia – L’art. 8 della CEDU e l’obbligo positivo degli Stati al rispetto della vita privata e familiare

di Arianna Angeli

 

            Nella sentenza del 13 Novembre 2012 (ricorso 43932/08) la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha riconosciuto da parte della Polonia una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea per la tutela dei diritti umani,  il quale sancisce al comma 1 il diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare ed al comma 2 vieta qualsiasi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto.casoSchultz2012

Questa voce è stata pubblicata in Giurisprudenza della Corte EDU. Contrassegna il permalink.