di Adele Del Sordi
La legge 185-F3 del 28 giugno 2014 perfeziona il sistema di finanziamento dei partiti politici. Ai partiti e alle loro sezioni regionali viene attribuito il diritto di concludere accordi di finanziamento e credito (con il limite che la somma presa in prestito in un anno non superi la somma, moltiplicata per cinque, del totale delle donazioni annuali). Le donazioni di qualunque tipo possono essere restituite. Viene inoltre introdotto l’obbligo di tracciabilità dei movimenti di denaro e altre proprietà dei partiti politici, delle loro sezioni regionali e di altre strutture riguardo la ricezione e la spesa dei fondi. Viene altresì previsto che il bilancio consolidato del partito vada presentato annualmente alla Commissione Elettorale Centrale (in precedenza veniva presentato una volta ogni tre anni). Infine, viene ampliato il livello di dettaglio dei documenti relativi alle entrate di fondi ed alle spese che i partiti devono presentare alle commissioni elettorali regionali. La trasparenza è aumentata anche tramite l’obbligo di pubblicare i dati relativi a donazioni e spese sui siti ufficiali della Commissione Elettorale Centrale e con l’istituzione di una verifica obbligatoria dei bilanci, che verrà effettuata a partire dal 2016. Per i partiti le cui entrate e/o spese superino i 60 milioni di rubli, tale verifica è indispensabile e coinvolge anche le sedi regionali. I principali dati di queste verifiche vengono sottoposte alla Commissione Elettorale Centrale e verranno pubblicati sul suo sito internet.
Riferimenti: