Di A. Di Gregorio
Il progetto, reso pubblico il 29 dicembre 2014 dal Ministero della giustizia che si è occupato di elaborarlo, disciplina per la prima volta all’interno di una legge il concetto di “atti giuridici normativi” (normativnye pravovye akty: NPA) stabilendo la gerarchia tra tali atti, regolamentandone le modalità di elaborazione ed adozione. Contiene anche indicazioni di drafting. Per “atto giuridico normativo” si intende un documento scritto ufficiale adottato in una certa forma dal soggetto della produzione normativa nell’ambito della sua competenza e diretto a stabilire, modificare, chiarire, far entrare in vigore, far cessare o sospendere la vigenza delle norme giuridiche che contengono disposizioni generalmente obbligatorie di carattere permanente o temporaneo, che si rivolgono ad una sfera indeterminata di persone e che sono destinate ad un’applicazione ripetuta.
Il progetto precisa quali sono i soggetti della produzione normativa nella FdR: i cittadini (tramite referendum), gli organi del potere statale della FdR, dei soggetti della FdR, gli organi dell’autogoverno locale ed i loro funzionari nell’ambito delle rispettive competenze. Gli enti statali e le corporazioni statali pure hanno il diritto di adottare atti giuridici normativi in determinate sfere di attività nei casi stabiliti.
Il progetto precisa anche quali sono i tipi e le forme degli NPA distinguendo tra leggi ed atti sub legislativi. Gli NPA si dividono anche in basilari (hanno un significato autonomo), derivati (approvati da altri NPA), ausiliari (modificano, annullano o chiariscono altri NPA) ed integrativi (concretizzano le disposizioni o stabiliscono le modalità di attuazione degli NPA di base).
Si prevede anche la gerarchia degli atti giuridici normativi. Un capitolo apposito è dedicato alla procedura di svolgimento della perizia (giuridica, economico-finanziaria, tecnico-scientifica, anticorruzione, linguistica, etc.) dei progetti di NPA. Si concretizza il meccanismo di adozione degli atti, le modalità della loro pubblicazione ufficiale (promulgazione) ed entrata in vigore.