La verifica propriamente riguarda una serie di disposizioni delle leggi “Sui principi generali di organizzazione degli organi legislativi (rappresentativi) ed esecutivi del potere statale dei soggetti della FR” e “Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FR”.
Nella primavera del 2012 con una serie di emendamenti alle suddette due leggi sono state introdotte (o meglio re-introdotte) le elezioni dirette dei “governatori” (supremi funzionari dei soggetti della FR), allo stesso tempo stabilendo delle condizioni per la presentazione delle candidature da parte dei partiti politici o sotto forma di auto-candidature. Ad esempio il cittadino della FR può essere candidato a tale carica in caso di sostegno di una percentuale dal 5% al 10% di deputati municipali o di capi di formazioni municipali (la soglia percentuale è stabilita concretamente dalla legislazione dei singoli soggetti della FR entro il range indicato). Inoltre si è stabilita la necessità che il candidato sia sostenuto almeno dai ¾ dei distretti municipali e dai circondari cittadini e dai ¾ dei quartieri interni alle città di rilevanza federale. E’ previsto anche il diritto del Presidente di tenere consultazioni coi partiti politici che presentano i candidati ed anche coi candidati anto-presentatisi.
Secondo i ricorrenti le suddette modifiche avrebbero introdotto nuovi censi elettorali che limitano il diritto dei cittadini di eleggere ed essere eletti, in contrasto coi requisiti dell’universalità del diritto elettorale e con l’eguaglianza dei cittadini. I ricorrenti ritengono che a parte Russia unitaria nessuno degli altri tre partiti rappresentati in parlamento abbia un numero tale di deputati e di capi delle municipalità che sia sufficiente per ottenere il sostegno del candidato previsto dalla legge. Inoltre gli organi dell’autogoverno locale non rientrano nel sistema degli organi del potere statale, e l’inserimento dei deputati municipali e dei capi delle formazioni municipali nel procedimento elettorale significherebbe la loro partecipazione alla formazione del sistema del potere esecutivo del soggetto della FR. I ricorrenti rilevano anche che nella legge non è stabilito il procedimento per lo svolgimento delle consultazioni col Presidente a proposito dei candidati a governatore. Secondo essi ciò significherebbe il manifestarsi di procedure di conciliazione, che il capo dello Stato può utilizzare solo per risolvere i contrasti tra gli organi del potere statale. I ricorrenti chiedono pertanto di dichiarare le disposizioni impugnate in contrasto con gli articoli 3, comma 2, 10, 12, 13, comma 4, 19, comma 2, 29, coma 3, 32, commi 2 e 3, 55, comma 3, 85, comma 1, 130 e 132 della Costituzione.