Il 13 novembre 2012 la Corte costituzionale ha iniziato l’esame del ricorso di un gruppo di deputati della Duma di Stato in merito alla verifica della costituzionalità degli emendamenti alle leggi riguardanti le elezioni dirette dei governatori

La verifica propriamente riguarda una serie di disposizioni delle leggi “Sui principi generali di organizzazione degli organi legislativi (rappresentativi) ed esecutivi del potere statale dei soggetti della FR” e “Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FR”.

Nella primavera del 2012 con una serie di emendamenti alle suddette due leggi sono state introdotte (o meglio re-introdotte) le elezioni dirette dei “governatori” (supremi funzionari dei soggetti della FR), allo stesso tempo stabilendo delle condizioni per la presentazione delle candidature da parte dei partiti politici o sotto forma di auto-candidature. Ad esempio il cittadino della FR può essere candidato a tale carica in caso di sostegno di una percentuale dal 5% al 10% di deputati municipali o di capi di formazioni municipali (la soglia percentuale è stabilita concretamente dalla legislazione dei singoli soggetti della FR entro il range indicato).  Inoltre si è stabilita la necessità che il candidato sia sostenuto almeno dai ¾ dei distretti municipali e dai circondari cittadini e dai ¾ dei quartieri interni alle città di rilevanza federale. E’ previsto anche il diritto del Presidente di tenere consultazioni coi partiti politici che presentano i candidati ed anche coi candidati anto-presentatisi.

 

Secondo i ricorrenti le suddette modifiche avrebbero introdotto nuovi censi elettorali che limitano il diritto dei cittadini di eleggere ed essere eletti, in contrasto coi requisiti dell’universalità del diritto elettorale e con l’eguaglianza dei cittadini. I ricorrenti ritengono che a parte Russia unitaria nessuno degli altri tre partiti rappresentati in parlamento abbia un numero tale di deputati e di capi delle municipalità che sia sufficiente per ottenere il sostegno del candidato previsto dalla legge. Inoltre gli organi dell’autogoverno locale non rientrano nel sistema degli organi del potere statale, e l’inserimento dei deputati municipali e dei capi delle formazioni municipali nel procedimento elettorale significherebbe la loro partecipazione alla formazione del sistema del potere esecutivo del soggetto della FR. I ricorrenti rilevano anche che nella legge non è stabilito il procedimento per lo svolgimento delle consultazioni col Presidente a proposito dei candidati a governatore. Secondo essi ciò significherebbe il manifestarsi di procedure di conciliazione, che il capo dello Stato può utilizzare solo per risolvere i contrasti tra gli organi del potere statale. I ricorrenti chiedono pertanto di dichiarare le disposizioni impugnate in contrasto con gli articoli 3, comma 2, 10, 12, 13, comma 4, 19, comma 2, 29, coma 3, 32, commi 2 e 3, 55, comma 3, 85, comma 1, 130 e 132 della Costituzione.

 

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