Con una legge del 2 aprile 2013 vengono modificate ancora una volta le modalità di elezione dei governatori regionali.
La legge introduce modifiche nella cosiddetta legge sulla forma di governo regionale (legge «sui principi generali di organizzazione degli organi legislativi (rappresentativi) ed esecutivi del potere statale dei soggetti della FR») ed in una serie di altre leggi collegate in relazione alla materia elettorale (legge elettorale quadro, legge sui partiti politici, legge sulla formazione della camera alta) per prevedere sostanzialmente che i soggetti della FR avranno il diritto di scegliere una modalità alternativa alle elezioni popolari dirette per l’elezione del supremo organo esecutivo della regione (cosiddetto governatore, letteralmente «dirigente del supremo organo esecutivo del soggetto») ossia tornare alla selezione parlamentare.
A tal fine nella costituzione o statuto del soggetto deve essere previsto che il suddetto funzionario viene eletto dai deputati dell’organo rappresentativo. Non possono essere eletti coloro che sono stati condannati a pene detentive per la commissione di reati gravi e gravissimi.
I candidati sono presentati dal Presidente della FR su proposta dei partiti politici rappresentati alla Duma di Stato o all’organo legislativo (rappresentativo) del potere statale del relativo soggetto della Federazione. Ciascun partito propone al capo dello Stato al massimo tre candidature.
Prima di presentare le candidature il partito ha l’obbligo di consultare i partiti che non godono di tale diritto ma hanno sezioni regionali nel relativo soggetto della Federazione. Il partito politico ha il diritto di presentare al Presidente come candidati sia cittadini membri di tale partito o di un altro partito sia persone non appartenenti ad alcun partito.
La persona presentata al momento della presentazione della sua candidatura al Presidente ha l’obbligo di chiudere i conti correnti ed altre forme di conservazione del denaro presso banche straniere collocate al di fuori del territorio del paese e di alienare i titoli di emittenti estere.
Il capo dello Stato sceglie e presenta per l’elezione tre candidature tra quelle presentatigli. Le modalità dell’elezione sono stabilite dalla costituzione o statuto e dalla legge del soggetto considerando una serie di regole.
Le relative modifiche alle costituzioni e leggi dei soggetti non possono entrare in vigore nel corso della campagna elettorale per l’elezione del governatore regionale.