The political and electoral system of Croatia: The great uncertainty after the 2015 parliamentary elections

di Arianna Angeli

 

Parliamentary elections have been held in Croatia on November, 8 2015, to select the 151 members of the Parliament. Croatia has a proportional system with preferential voting (Law No. 19/2015). The electoral results show the victory of two major coalitions: the right-wing Patriotic Coalition, lead by the HDZ party, with 56 seats, and the left-wing Croatia is Growing, lead by the SDP party, with 56 seats. A third coalition, the Bridge of Independent Lists (MOST) obtained 19 seats. Negotiations are still going  in order to form a new Government.

  1. 1.      Il sistema elettorale croato

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, il parlamento unicamerale croato, o Hrvatski Sabor, si compone di non meno di 100 e non più di 160 membri, eletti per un termine di quattro anni (artt. 72-73, Cost.). Il numero dei membri del Parlamento è stabilito per legge ed è attualmente di 151 deputati.

Il sistema elettorale per il Parlamento è disciplinato dalla legge n. 120/2011 sull’elezione dei rappresentanti del Sabor, così come emendata dalla legge n. 19/2015. La Corte costituzionale è successivamente intervenuta con la sentenza 1397/2015, del 24 settembre 2015, abrogando parte delle modifiche introdotte.

I membri del Parlamento sono eletti con sistema proporzionale. Si prevede che 140 deputati siano eletti in 10 circoscrizioni plurinominali[1], in ognuna delle quali si eleggono 14 deputati e ciascuna delle quali è formata da un numero molto simile di elettori registrati[2]. Ad essi si sommano 8 deputati per le minoranze nazionali eletti in una circoscrizione unica nazionale (art. 16)[3]e 3 deputati eletti nella circoscrizione esteri (art. 8).

Si ricorda che gli organi incaricati della gestione e controllo delle elezioni parlamentari sono (art. 51):

– la Commissione nazionale per le elezioni;

– le commissioni per le circoscrizioni elettorali,

– le commissioni municipali e cittadine;

– i comitati degli elettori.

La l. 19/2015, approvata dal Sabor il 19 febbraio 2015, ha introdotto significative modifiche alla legge elettorale. Tra quelle di maggiore rilievo si sottolinea la nuova formulazione dell’art. 38, nel quale si prevede che i deputati siano eletti con sistema proporzionale e voto di preferenza. Gli elettori possono esprimere il proprio voto per una sola lista di candidati ed indicare a quale candidato vada la propria preferenza (art. 38, c. 2-4). Le disposizioni sul voto di preferenza trovano attuazione anche con riferimento ai rappresentanti dei cittadini croati residenti all’estero (art. 8), mentre, come specificato nell’art. 16, c. 3, non si applicano per l’elezione dei rappresentanti delle minoranze.

L’art. 40, oltre a conservare il metodo D’Hondt per l’allocazione dei seggi, precisa che i voti di preferenza sono presi in considerazione solo nel caso in cui il candidato abbia ottenuto almeno il 10% dei voti dell’intera lista. Per i candidati che non raggiungono tale soglia si considera l’ordine indicato nella lista elettorale. Quanto previsto dall’art. 40 viene ripetuto nell’art. 44, con riferimento alla circoscrizione elettorale per i cittadini croati residenti all’estero.Non si rileva nessuna modifica per quanto concerne l’elezione dei rappresentanti delle minoranze nazionali, per le quali risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di voti (art. 46).

L’art. 76 precisa che l’elettore, membro di una minoranza nazionale, può richiedere la scheda elettorale del luogo di residenza o la scheda elettorale della minoranza nazionale cui appartiene e ha diritto di ricevere quella che preferisce. Inoltre, per quanto concerne le procedure di voto, l’elettore vota per una lista di candidati (di un partito, coalizione o indipendenti) cerchiando il numero a fianco della lista. Per esprimere il voto di preferenza è necessario cerchiare anche il numero a fianco del nome del candidato prescelto.  L’art. 79 elenca i casi in cui il voto non può considerarsi valido, ovvero:

– se sulla scheda elettorale non è riportato nessun segno;

– se la volontà dell’elettore non può essere determinata con certezza;

– se il voto è stato espresso per due o più liste o candidati;

– se il voto è stato espresso per due candidati e nessuna lista.

Alle suddette ipotesi il nuovo art. 79, lett. a aggiunge tutta una serie di casi relativi al voto di preferenza, ovvero:

-se un elettore non esprime il voto di preferenza, il voto si considera valido per la lista;

– se l’elettore esprime il voto per una lista e il voto di preferenza per il candidato di un’altra lista si considera valido solo il voto per la lista e non quello di preferenza;

– se l’elettore esprime un voto di preferenza per più di un candidato di una stessa lista il voto si considera valido per la lista;

– se l’elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si considera valido sia per la lista che per la preferenza espressa;

– infine, se l’elettore esprime la preferenza per due candidati di liste differenti e per una delle due liste il voto si considera valido per la lista e la preferenza che coincidono.

Infine, si ricorda che significative modifiche sono state introdotte in relazione all’art. 83, il quale disciplina i casi in cui l’elettore può esprimere il voto solo se accompagnato e i casi in cui sia impossibilitato a recarsi al seggio e all’art. 107, nel quale si introduce una disciplina particolarmente dettagliata per gli osservatori elettorali.

Tra le questioni maggiormente dibattute nei mesi successivi alla modifica della legge elettorale ed infine oggetto della sentenza dalla Corte costituzionale del 25 settembre 2015 si ricordano le modifiche introdotte con riferimento agli artt. 9, 20 e 21.

Nell’art. 9 si prevede che gli elettori e i partiti politici non possano candidare persone condannate a una pena detentiva superiore ai sei mesi e persone i cui termini per la riabilitazione non siano ancora trascorsie condannati per reati:

– contro l’umanità e la dignità umana, ovvero genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, terrorismo, associazione terroristica, tortura, schiavitù;

– contro la vita e il corpo, ovvero omicidio aggravato;

– nell’esercizio della funzione pubblica, ovvero abuso di posizione e di autorità.

La Corte costituzionale ha rilevato la mancanza di proporzionalità nell’assimilare reati di abuso di autorità e d’ufficio a crimini contro l’umanità o contro la vita, oltretutto non ricomprendendo nell’elenco reati quali ad esempio stupro, pedofilia e pedo-pornografia. La Corte ha per questo escluso che il divieto si estendesse ai reati di abuso d’autorità e d’ufficio in caso di sentenza condizionale, oppure inferiore o pari a sei mesi di carcerazione.

Per quanto concerne l’obbligo introdotto per i partiti e per i gruppi di elettori, ex artt. 20 e 21, di raccogliere un numero minimo di 1500 firme (rispetto alle 500 firme previste dal testo precedente) per proporre una lista di candidati (di partito o indipendenti) in una circoscrizione elettorale, la Corte costituzionale ha sottolineato che i partiti sono soggetti legalmente autorizzati a partecipare alle elezioni. Per questo il legislatore non può ritenersi legittimato ad imporre un ulteriore onere ai partiti nella forma della raccolta di firme, soprattutto perché va a scapito di quelli più piccoli. Inoltre, la Corte rileva che sarebbe stato più appropriato intervenire sulla questione eventualmente attraverso una modifica della legge sui partiti[4].

Per quanto concerne la possibilità per un gruppo di elettori di proporre una lista di candidati indipendenti, la Corte, non individuando le motivazioni per un incremento tanto significativo del numero di firme richieste, giudica il provvedimento del legislatore come risultato di una decisione meramente politica, per contrastare la presentazione di liste indipendenti, e per questo illegittimo e sproporzionato, considerando che l’ordinamento ammette esplicitamente le liste di indipendenti a competere nelle elezioni parlamentari.

Più in generale, per quanto concerne la formazione delle liste elettorali, si ricorda che la l. 120/2001 come emendata dalla l. 19/2015 prevede che il partito o il gruppo di elettori, in ogni circoscrizione, nominino una persona autorizzata a proporre la lista elettorale ed i candidati (art. 20, c. 5). La lista deve contenere i nomi di tanti candidati quanti i rappresentanti da eleggere, ovvero quattordici (art. 20, c. 6). La lista dei candidati deve essere presentata alla Commissione nazionale per le elezioni entro il quattordicesimo giorno successivo all’annuncio delle elezioni (art. 22, c.1). L’elenco dei candidati deve essere numerato progressivamente (art. 22, c.2) e una persona può essere candidata in una sola lista e in una sola circoscrizione (art. 22, c. 5). La campagna elettorale ha inizio con la pubblicazione dell’elenco delle liste elettorali in ciascuna circoscrizione e si conclude 48 ore prima del voto.

Infine, tra le questioni forse di maggiore interesse, sempre con riferimento all’art. 21, la l. 19/2015, richiamandosi al principio dell’uguaglianza di genere nella formazione delle liste, introduce il sistema delle quote, ovvero l’obbligo di presentare almeno il 40% dei candidati di ciascun genere in ogni lista elettorale, pena l’invalidità (art. 21, lett. a).

La Corte costituzionale, esprimendosi sulla questione, ha affermato che l’obbligo giuridico di rispettare il principio della parità di genere nella formazione delle liste elettorali rimane in vigore, tuttavia viene abrogata la parte nella quale si afferma che in caso di violazione la lista si considera non valida. Tra le ragioni evidenziate dalla Corte, si ricorda che il Parlamento croato ha omesso di abrogare la sanzione di 50.000 kune, prevista dall’art. 35 della Legge sull’uguaglianza dei sessi, che si impone su qualsiasi proponente che non rispetti il principio della parità di genere. La Corte ritiene, inoltre, che l’esclusione di una lista elettorale per il mancato rispetto della quota di genere rappresenti un’intrusione eccessiva e ingiustificata nella libertà dei partiti di proporre i propri candidati.

 

  1. 2.      Le elezioni parlamentari del 2015

L’8 novembre 2015 si sono tenute le elezioni parlamentari in Croazia, come annunciato dal Presidente della Repubblica Kolinda Grabar Kitarovic, il 5 ottobre 2015, dopo che il Parlamento era stato sciolto il 28 settembre 2015. Si tratta delle prime elezioni parlamentari dall’ingresso della Croazia nell’Unione europea, avvenuto 1° luglio 2013.

Queste nuove consultazioni elettorali fanno seguito alle elezioni presidenziali, tenutesi nel gennaio 2015, e che hanno visto la vittoria della candidata dell’Unione Democratica Croata (HRZ), Kolinda Grabar Kitarovic.

Tra i principali temi che hanno dominato la campagna elettorale si ricordano le difficoltà derivanti dalla crisi economica (ed in particolare l’elevato livello di disoccupazione, la crescita negativa, la crisi dei mutui in franchi svizzeri che ha portato il governo a imporre un tasso di cambio fisso), e la questione dei rifugiati, soprattutto in seguito alla chiusura dei confini da parte dell’Ungheria.

I risultati delle elezioni lasciano grande incertezza sul futuro politico del Paese.

La Coalizione “La Croazia è in crescita”, guidata dal Partito socialdemocratico (SDP) di Zoran Milanović, al governo dal 2011, ha ottenuto 56 seggi nelle 10 circoscrizioni nazionali e 2 rappresentanti delle minoranze nazionali.

La Coalizione Patriottica guidata dall’Unione Democratica Croata (HDZ) di Tomislav Karamarkoha ottenuto 56 seggi nelle 10 circoscrizioni nazionali e tutti e 3 i seggi della circoscrizione esteri. Tuttavia, la Coalizione “È nostro diritto” (IDS-PGS-RI), con 3 seggi vinti, sosterrà con ogni probabilità lo SDP, insieme ai rimanenti rappresentanti delle minoranze nazionali, per un totale di 67 seggi, contro i 59 ottenuti dall’HDZ.

Infine, il “Ponte delle liste indipendenti” (MOST), guidato dal sindaco di Metković, Božo Petrov, ha ottenuto 19 seggi e rappresenta per questo l’ago della bilancia. Le due maggiori coalizioni necessitano infatti di un’alleanza con MOST per ottenere i 76 seggi necessari alla formazione di un nuovo governo. Sono quattro gli scenari possibili che si aprono nella fase attuale:

– il primo porterebbe alla formazione di una coalizione tra HDZ e MOST;

– il secondo ad una coalizione tra SDP e MOST;

– il terzo ad una coalizione tra HDZ e SDP (in assoluto il più improbabile tra quelli configurati);

– il quarto a nuove elezioni nel gennaio 2016.

 

fonti

Per i risultati delle elezioni si fa riferimento al sito ufficiale della Commissione nazionale per le elezioni, in: www.izbori.hr.

I testi delle leggi citate nell’articolo sono reperibili nel sito ufficiale del Parlamento croato: www.sabor.hr.

Per il testo della Sentenza 1397/2015 del 24 settembre 2015, si fa riferimento al sito ufficiale della Corte costituzionale croata: www.usud.hr.



[1] L’elenco delle circoscrizioni elettorali è contenuto nella Legge del 3 novembre 1999.

[2] La differenza nel numero di elettori registrati in ogni circoscrizione non può essere superiore al 5%.

[3] Per completezza si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 17 della Legge sull’elezione dei rappresentanti del Sabor e dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali n.155/2002, come emendata dalla Legge costituzionale n. 80/2010, i membri della minoranza serba eleggono tre rappresentanti, i membri della minoranza ungherese eleggono un rappresentante, i membri della minoranza italiana eleggono un rappresentante, i membri delle minoranze ceca e slovacca insieme eleggono un rappresentante, i membri della minoranza austriaca, bulgara, tedesca polacca, rom, romena, rutena, russa, turca, ucraina, valacca e ebraica eleggono insieme un rappresentante, i membri della minoranza albanese, bosniaca, montenerina, macedone e slovena eleggono insieme un rappresentante (art. 17, l. 120/2011).

[4] Legge sui partiti politici 7 agosto 1993, come emendata dalla Legge 27 dicembre 1996, Legge 23 dicembre 1998, Legge 11 aprile 2001 e dalla Decisione 3 marzo 2006.

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