La lotta dell’opposizione per il ripristino della Costituzione “arancione” tra diminuzione e aumento dei poteri presidenziali nelle trasformazioni politiche dell’Ucraina.

di Caterina Filippini

 

Tutta l’evoluzione costituzionale dell’Ucraina, come generalmente anche nelle altre Repubbliche ex sovietiche, è stata principalmente condizionata proprio dal conflitto per la ripartizione dei poteri  tra il Presidente e il Parlamento.

Il processo di riforma costituzionale, avviato alla fine degli anni ’80 mediante l’introduzione di corrispondenti emendamenti nella Costituzione  socialista  sovietica dell’Ucraina  del 1978, aveva  inizialmente dato luogo ad un testo costituzionale  non omogeneo che conteneva delle  disposizioni non sempre favorevoli all’esercizio dei poteri presidenziali.

A fronte di ciò il neoeletto Presidente Kutchma  dal 1994 sostenne la necessità di  aumentare i poteri presidenziali proponendo l’adozione della “Legge sui principi di organizzazione e di funzionamento del potere statale e dell’autogoverno locale sino all’adozione di una nuova Costituzione” le cui disposizioni, secondo quanto stabilito dal relativo Accordo successivamente concluso tra il Presidente della Repubblica e la Rada, dovevano prevalere, seppure non approvate con i due terzi della maggioranza dei deputati del Parlamento, su quelle della Costituzione sovietica dell’Ucraina del 1978,  almeno sino a quando non fosse entrata in vigore una nuova Costituzione.

La “Legge sui principi di organizzazione” prevedeva un Presidente della Repubblica  direttamente eletto per cinque anni con ampi poteri  poiché innanzitutto era definito non solo  “capo dello Stato”, ma anche “capo dell’esecutivo”.  In  base all’Accordo costituzionale in quanto  capo dell’esecutivo il Presidente dell’Ucraina poteva inoltre nominare e revocare direttamente il Primo Ministro e gli altri componenti del Governo senza alcuna ingerenza da parte della Rada. Il  Governo poteva però essere contemporaneamente anche sfiduciato dalla Rada e, in questo caso, il Presidente era costretto a revocarlo.  Si delineava in questo modo una duplice responsabilità del Governo  nei confronti del Presidente dell’Ucraina e della Rada che però non poteva essere sciolta dal capo dello Stato a differenza di quanto previsto dalla Costituzione della Russia in  conformità con la quale in caso di manifestazione di sfiducia nei confronti del Presidente del Governo il Presidente russo può comunque decidere  in seconda battuta di sciogliere la Duma, ovverosia la Camera bassa.

Rispetto a quanto previsto dalla Legge sui principi di organizzazione del 1995 la prima   Costituzione postsovietica dell’Ucraina del 1996 ha operato una parziale riduzione dei poteri presidenziali  poiché  nella stessa il Presidente dell’Ucraina veniva  definito non più   “capo dell’esecutivo” ma solo  “capo dello Stato”. Oltre a ciò il Presidente non avrebbe più potuto nominare autonomamente il Primo Ministro, ma   necessitava dell’ulteriore consenso della Rada. Il Primo ministro e i restanti ministri restavano comunque sempre contemporaneamente responsabili nei confronti del  Presidente e della Rada suprema poiché la Costituzione  del 1996 continuava a prevedere che questi potevano ancora essere sia revocati direttamente dal Capo dello Stato sia sfiduciati dalla Rada. All’obbligo del Presidente di richiedere il consenso iniziale della Rada per la nomina del Primo ministro, corrispondeva però l’introduzione di un limitato diritto del Presidente di scioglimento del Parlamento  nel caso in cui non si  fosse riunito in seduta plenaria entro 30 giorni dall’inizio della sua sessione.  

Le modifiche costituzionali del 2004 – approvate  nel corso della rivoluzione arancione tra il secondo turno delle elezioni presidenziali e la ripetizione di tale turno ed entrate in vigore nel 2006 –  hanno invece  segnato un passo fondamentale nella direzione di una riduzione significativa dei poteri presidenziali poiché in base ad esse il Presidente  non solo non veniva più, come già  in base alla Costituzione del 1996, posto a capo del potere esecutivo, ma  veniva ancora maggiormente vincolato alla volontà della Rada per la formazione del Governo. Il Presidente non  avrebbe infatti più potuto, come previsto nel 1996, nominare direttamente il Primo Ministro con il successivo consenso della Rada, ma si sarebbe dovuto limitare a  sottoporre all’approvazione  del Parlamento un candidato alla carica di Primo Ministro (tranne che per il Ministro per gli affari Esteri e per il Ministro per la Difesa) proposto da una coalizione di gruppi parlamentari che doveva rappresentare la maggioranza dei componenti della Rada e che si doveva costituire entro 30 giorni dalle elezioni della stessa. Parimenti con le modifiche costituzionali del 2004 è stata completamente eliminata  la possibilità per il Presidente di revocare unilateralmente i ministri che  di conseguenza potevano essere sfiduciati solo dal Parlamento (Tuttavia la Costituzione emendata nel 2004 all’art. 113  recitava ancora che il  Gabinetto dei Ministri era responsabile sia di fronte al Presidente  sia alla Rada). Di converso il Presidente acquisiva ulteriori poteri di scioglimento nei confronti della Rada nel caso in cui entro 30 giorni dalle elezioni legislative non fosse riuscita a formare una coalizione oppure nel caso in cui una coalizione entro sessanta giorni dalla sua formazione non  fosse riuscita a formare un nuovo Governo.

A partire dalla primavera del 2010 ha invece avuto luogo un’inversione di tendenza nell’evoluzione della forma di  governo ucraina.

In seguito alla sua elezione, avvenuta  nel febbraio del 2010, il grande sconfitto della rivoluzione arancione ed ex delfino di Kutchma  Viktor  Janukovich –  non  potendo formarsi  allora  nella Rada  una coalizione di gruppi parlamentari che rappresentasse la maggioranza dei deputati  che potesse proporre un candidato alla carica di Primo Ministro a lui gradito – è riuscito infatti a far approvare una modifica della Legge sul regolamento della Rada  in base alla  quale il candidato a Primo ministro poteva essere proposto non più solo da una coalizione di gruppi parlamentari che rappresentasse la maggioranza dei componenti della Rada, ma anche da una coalizione formata  sia da gruppi parlamentari  sia da singoli deputati. Grazie all’approvazione di tale novella legislativa, dichiarata conforme alla Costituzione dalla stessa Corte costituzionale dell’Ucraina,  Janukovich riuscì quindi  nell’intento di formare una coalizione e un  Governo (Partito delle Regioni, Partito comunista e Partito popolare) che lo sosteneva grazie alla “fuoriscita” di  alcuni  singoli deputati da altri gruppi parlamentari  

Dopo questo primo passo alcuni deputati  del Partito delle Regioni hanno chiesto alla Corte costituzionale  di dichiarare incostituzionale per questioni procedurali la riforma costituzionale del 2004 il cui annullamento ha portato al ripristino della Costituzione nella sua versione originaria del 1996.

Infine  il 3  febbraio 2011  nel testo originario della Costituzione ucraina del 1996 è stata introdotta una modifica costituzionale che ha elevato il mandato del Presidente e della  Rada a cinque anni. 

Alla reintroduzione della versione originaria della Costituzione del 1996 hanno inoltre corrisposto  delle corrispondenti modifiche delle leggi di attuazione del dettato costituzionale  (in particolare  della Legge sul Governo che ha stabilito nuovamente che il Presidente del Gabinetto  deve presentare le dimissioni dinanzi al Presidente di nuova elezione).

Infine per la quarta volta è stata modificata la Legge sulle elezioni della Rada che – al posto della formula  interamente proporzionale applicata nelle elezioni parlamentari  del 2006  e del 2007 – ha stabilito  la reintroduzione della formula mista  già applicata nelle elezioni del 1998 e del 2002.

In base alla nuova legge  elettorale del dicembre 2011 225 seggi devono essere infatti assegnati  nell’ambito di un’unica circoscrizione nazionale sulla base della formula proporzionale  mentre i restanti 225 seggi in corrispondenti circoscrizioni territoriali sulla base sempre della formula  della maggioranza relativa.  Tuttavia, a differenza del sistema misto applicato nel 1998 e nel 2002,  non è più ammesso  che nel collegio plurinominale proporzionale le liste di candidati  siano proposte ancora dai blocchi di partiti,  ma solo dai singoli  partiti.

Grazie alla reintroduzione di tale sistema elettorale alle ultime elezioni parlamentari del 28 ottobre 2012 il Partito delle Regioni, che sostiene il Presidente Janukovich, non solo è riuscito a mantenere la propria posizione al primo posto, ma è anche riuscito a guadagnare 12  seggi rispetto alle elezioni del 2007.  Il partito Patria ex blocco Tymoshenko, pur rimanendo al secondo posto,  ha invece perso ben 54 seggi.  Per capire tale differenza è utile lo studio dei dati disaggregati dei risultati del proporzionale e dei risultati del  maggioritario. La differenza  percentuale di voti tra il Partito delle Regioni e il Partito Madrepatria  nel proporzionale è  stata infatti di poco  inferiore al 5%  con rispettivamente  72 deputati per il Partito delle Regioni e 62 deputati per il Partito Patria. Nel caso del  maggioritario si  è invece evidenziata una forte tenuta del Partito delle Regioni che  ha ottenuto 114 seggi mentre il partito  Patria ne  ha conseguiti meno della metà, ovverosia solo 43. La scelta relativa al cambiamento del sistema elettorale sembra dunque aver favorito soprattutto il  Partito delle  Regioni mentre l’opposizione  del Partito della Tymoscenko, pur rimanendo al secondo posto, non ha mai ottenuto un risultato così basso dal 2006.

Per la prima volta  hanno però fatto ingresso in Parlamento due nuovi partiti, ovverosia il Partito “Udar” (Alleanza democratica  ucraina per le riforme) e  il Partito “Svoboda” (Libertà).  Udar ha ottenuto un risultato migliore nel riparto proporzionale  che gli ha permesso di conseguire il terzo posto subito dopo Patria, ma a livello di collegi uninominali ha conquistato solo  6 seggi. Svoboda che si è posizionata al  quarto posto, ha invece conseguito una percentuale inferiore di seggi con il proporzionale, ma il doppio dei seggi uninominali. Infine il Partito comunista, che ha  conquistato dei seggi solo sulla base del riparto proporzionale,  è sceso dal quarto al quinto posto. Il partito  dell’ex presidente Juscenko, il grande sconfitto, non è invece neppure riuscito a entrare in Parlamento. Hanno fatto inoltre ingresso in Parlamento alcuni candidati “indipendenti”.

In seguito alla convocazione della prima sessione del nuovo Parlamento, i partiti Patria, Udar e Libertà  si sono collocati all’opposizione.  Pertanto il 9 dicembre 2012 tali partiti non hanno neppure votato a favore della nomina di M. Azarov che, proposto dal Presidente della Repubblica, alla carica di Presidente del Gabinetto,  ha comunque ottenuto il  consenso della maggioranza della Rada con  252 voti a favore  su 129 contrari (20 astenuti).

I partiti all’opposizione non si sono però arresi e hanno successivamente cercato di  sfiduciare il Presidente del Gabinetto, ma senza esito positivo.  Una prima  mozione di sfiducia  è stata posta ai voti il 19 aprile 2013,  ma  solo 190 deputati si sono pronunciati a favore rispetto ai  necessari 226 (maggioranza assoluta).  Parimenti  la mozione di sfiducia votata il  2 dicembre 2013, a seguito del rifiuto della firma dell’accordo di partenariato con la UE,  non ha ottenuto il sostegno necessario per costringere alle dimissioni il Primo Ministro ucraino,  nonostante qualche deputato del Partito delle Regioni abbia votato a favore insieme ai partiti dell’opposizione.

Stante il peggioramento della situazione politica il 28 gennaio 2014 il Presidente del Governo  Azarov ha  però  “autonomamente” rassegnato le dimissioni. Tuttavia il leader del partito  “Patria” e del partito “Udar”  – ai quali il Presidente Janukovich il precedente 21 gennaio aveva offerto rispettivamente la carica di Presidente  e di vicepresidente del Gabinetto dei Ministri – si  sono rifiutati di entrare a far parte di un nuovo Governo. Di conseguenza il Presidente del Gabinetto uscente Azarov ha attribuito l’interim della presidenza al suo vice Arbusov.

I partiti all’opposizione  non solo hanno cercato di far cadere il Governo  ma al tempo stesso hanno anche  continuato a rivendicare la reintroduzione della Costituzione  dell’Ucraina del 1996 nella versione emendata durante il periodo della rivoluzione arancione del 2004 in quanto le modifiche allora  introdotte rappresentano sino ad oggi la massima limitazione  attuata in Ucraina dei poteri del Presidente.

Il 21 febbraio 2014 anche il  Presidente Janukovich ha annunciato la sua “intenzione” di tornare al testo emendato nel 2004 (oltre a volere indire elezioni presidenziali anticipate e  la formazione di un governo di unità nazionale). Il ripristino del testo costituzionale del 2004 –  fermi i dubbi sull’effettiva volontà politica del Presidente costretto a trovare una soluzione dinanzi alla degenerazione della situazione politica e alle vittime nelle piazze –  non dovrebbe e non potrebbe essere comunque così automatico poiché  la Corte costituzionale ucraina nell’annullare nel 2010 gli emendamenti costituzionali del 2004 ha sostenuto che la revisione non era valida per vizi procedurali in quanto il progetto di legge sugli emendamenti non era stata sottoposto al suo esame preventivo, così come richiesto dalla procedura  di revisione costituzionale sancita in Costituzione.

La stessa Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sua risoluzione  n. 1466 del 2005 –  dopo aver espresso una certa preoccupazione in relazione alle circostanze tumultuose  nel corso  delle quali erano state approvate le modifiche  e,  parzialmente, anche in merito al loro contenuto –  aveva affermato che «The Assembly expressed its concern about the fact that constitutional changes were adopted without any prior consultation with the Constitutional Court, as envisaged by Article 159 of the Ukrainian Constitution and interpreted in the Constitutional Court of Ukraine’s decision of 1998. Therefore the Assembly urges the Ukrainian authorities to address these issues as soon as possible in order to secure the legitimacy of the constitutional amendments and their compliance with European standards».

In Ucraina oltre a una soluzione politica  sembra dunque necessaria anche una soluzione giuridica, tranne che la Corte costituzionale  decida di ribaltare la propria sentenza o la Rada riapprovi gli emendamenti costituzionali del 2004 sottoponendoli al previo esame delle Corte.

 

 

www.rferl.org

www.laender-analysen.de/ukraine/

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