La Corte costituzionale russa si pronuncia sull’incandidabilità dei condannati (sentenza del 10 ottobre 2013)

di Angela Di Gregorio

 

Su ricorso di sei cittadini la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare la costituzionalità di alcune disposizioni introdotte nella legge federale «Sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali e del diritto a partecipare al referendum dei cittadini della FR»

e nel codice penale da una novella entrata in vigore il I giugno 2012 (la stessa che ha reintrodotto l’elezione diretta dei governatori) che ha esteso a tempo indeterminato la durata dell’incandidabilità per i condannati per reati gravi e gravissimi (il codice penale considera gravi i reati per i quali la pena massima arrivi fino a 10 anni di detenzione e gravissimi quelli con pena oltre i 10 anni). Prima della novella il divieto era perenne solo nei confronti di coloro cui non erano stati cancellati i precedenti penali per i relativi reati al giorno delle elezioni.

Secondo la Corte le disposizioni impugnate sono conformi a Costituzione nella misura in cui prevedono esse stesse la limitazione del diritto di voto passivo. Questa limitazione non è una pena accessoria e può applicarsi come conseguenza della condanna ma solo per un periodo determinato. Il divieto perenne di candidarsi è ammissibile solo per i condannati all’ergastolo. Negli altri casi l’applicazione di tale divieto senza limiti di tempo significherebbe annullare il diritto di voto passivo, cosa inammissibile.

Dunque le disposizioni impugnate sono incostituzionali nella misura in cui stabiliscono che tale limitazione per i suddetti condannati sia senza limiti temporali e senza differenziazioni. I periodi di limitazione, come regola generale, devono essere stabiliti considerando la differenziazione dei termini di condannabilità previsti dal codice penale. Le disposizioni sono incostituzionali nella misura in cui consentono nella prassi di limitare il diritto di voto passivo per coloro che sono stati condannati per i reati previsti nei casi in cui i loro precedenti penali sono stati cancellati o si sono estinti e i reati stessi non sono più considerati gravi o gravissimi dal codice penale. Il legislatore deve intervenire immediatamente per introdurre nella legislazione le necessarie rettifiche.

 

Secondo M. Ozerova, Will Navalnyy Be Barred From Running for Election for Eight Years? How Constitutional Court Ruling May Affect Elections, in Moskovskiy Komsomolets, 11 ottobre 2013, la sentenza potrebbe rimettere in pista Navalnyj, cui altrimenti sarebbe impedito partecipare alle elezioni parlamenti del 2016 e presidenziali del 2018.

 

www.garant.tu

www.ksrf.ru

 

Questa voce è stata pubblicata in Attualità della giurisprudenza costituzionale e contrassegnata con . Contrassegna il permalink.